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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1942 |
1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata «autorità».
2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:
a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.
3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le
disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi e le indennità da riconoscere ai componenti dell'autorità.
6. L'autorità, in coerenza con i princìpi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, anche tramite il rispettivo sito internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.
9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti
maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
1. Il comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dai seguenti:
«2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre
dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
2-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
2-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere
scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
2-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-ter».
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione»;
b) al comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il collegio di direzione formula parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di propria competenza. Le decisioni del direttore generale eventualmente assunte in contrasto con il parere del collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato»;
c) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni disciplinano l'attività e la composizione del collegio di direzione, nonché l'individuazione e le attribuzioni del presidente del medesimo collegio, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario, del direttore amministrativo e dei direttori di distretto, dipartimento e di presidio e di una componente elettiva, composta da rappresentanti dei dirigenti medici, in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti eletti dai medici dipendenti dell'azienda, nonché da un rappresentante del servizio infermieristico. Nelle aziende ospedaliero-universitarie la componente medica deve garantire la partecipazione proporzionale della componente medica universitaria. Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati».
1. Il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:
a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;
b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.
1-septies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-sexies, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.
1-octies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-septies, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati».
1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.
3. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico sono posti a carico del medesimo personale.
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