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PDL 1972

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1972



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Presentato al Senato della Repubblica il 29 novembre 2008
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 2 dicembre 2008

      

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Art. 1.
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza).

    La norma è finalizzata ad attribuire, per il solo anno 2009, un beneficio economico alle famiglie a basso reddito mediante l'attribuzione di un importo determinato in relazione al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo.
      Al fine di consentire una veloce attribuzione del beneficio sono adottati i dati fiscali, sia con riferimento alla misura del reddito che alla composizione della famiglia.
      In particolare il reddito complessivo familiare è costituito, per espressa previsione normativa, dalla somma dei redditi complessivi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun familiare, con la precisazione che dal dettato normativo emerge che tali redditi sono assunti al lordo del reddito derivante dal possesso dell'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze.
      Per la composizione della famiglia si tiene conto del richiedente il beneficio, del coniuge, anche se non a carico fiscalmente, dei figli e degli altri familiari a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, anche con riferimento ai componenti del nucleo portatori di handicap.
      Sono destinatari del beneficio i nuclei familiari i cui componenti, residenti e non titolari di partita IVA, sono esclusivamente titolari, nell'anno 2008, di reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione, di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), i) e l), limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge anche se non a carico, nonché redditi fondiari di cui all'articolo 25 del citato testo unico, esclusivamente in coacervo con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
      Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, ovvero in alternativa al periodo d'imposta 2008:

          euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

          euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

          euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

          euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

          euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

          euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

          euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

      Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altro trattamento, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, nella quale è autocertificato il possesso dei requisiti di legge.
      La richiesta è presentata:

          qualora riferita al periodo d'imposta 2007, entro il 31 gennaio 2009 al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici i quali erogano il beneficio spettante rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009. Tali soggetti trasmettono all'Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 aprile;

          qualora riferita al periodo d'imposta 2008, entro il 31 marzo 2009, al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici, i quali erogano il beneficio spettante rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2009. Tali soggetti trasmettono all'Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 giugno.

      La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
      L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

          qualora riferita al periodo d'imposta 2007, telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2009;

          qualora riferita al periodo d'imposta 2008:

          a) telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione;

          b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

      Negli specifici casi di richiesta del beneficio prodotta direttamente all'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede alla relativa erogazione con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
      I sostituti d'imposta e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
      Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro.

Art. 2.
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

      La disposizione in esame stabilisce che l'importo delle rate dei mutui a tasso variabile a carico del mutuatario si calcola con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.
      In caso contrario lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
      La novità introdotta si applica ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008 e ai mutui rinegoziati entro la stessa data in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.
      È previsto, inoltre, che sarà un successivo decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate a stabilire le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato.
      Per i nuovi mutui sottoscritti a partire dal 1o gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca centrale europea.

Art. 3.
(Blocco e riduzione delle tariffe).

      Con lo specifico obiettivo di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, la disposizione prevede che sino al 31 dicembre 2009, ferma restando l'autonomia decisionale degli enti territoriali per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di loro pertinenza, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.
      Nel contesto di contenimento dei costi a carico dei cittadini e delle imprese, viene altresì previsto che per il primo semestre dell'anno 2009 le variazioni tariffarie autostradali non sono applicate, così come per lo stesso periodo di riferimento non è, inoltre, applicato sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, il sovrapprezzo destinato all'Ente nazionale per le strade (ANAS).
      In coerenza con le finalità della disposizione, viene previsto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
      Inoltre è anche stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007, e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
      Infine, allo scopo di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi:

          a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

          b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;

          c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

Art. 4.
(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

      Per sostenere le famiglie, nel cui ambito avvengano nuove nascite, si ipotizza di istituire un fondo rotativo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo di credito per i nuovi nati» e finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. L'intervento si sostanzia in un prestito per ciascuna nascita, presumibilmente di circa 5.000 euro, così da supportare i nuclei familiari nelle spese riconducibili alle più tipiche esigenze del bambino nei suoi primi anni di vita, prevedendo una remunerazione del debito ad un tasso di interesse particolarmente conveniente. La spesa sarà assicurata da un importo annuo pari a 25 milioni di euro, da coprire mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia. Con successivo decreto interministeriale non avente natura regolamentare si provvederà a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione, di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
      La disposizione inoltre riguarda lo stato giuridico dei volontari regolato dalla legge n. 64 del 2001, istitutiva del servizio civile nazionale, e dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002.
      Il regime precedente, basato sull'obiezione di coscienza, riconosceva agli obiettori in servizio sostitutivo civile il beneficio previdenziale secondo il principio della «contribuzione figurativa», senza richiedere oneri finanziari né all'ufficio nazionale né tanto meno all'obiettore.
      A legislazione vigente, invece, l'attività dei volontari del servizio civile, pur non essendo considerata come attività lavorativa, è remunerata con un «compenso» e garantita con forme di tutela previdenziale. Dal 1o gennaio 2006, infatti, il periodo di servizio civile è riconosciuto valido ai fini del trattamento previdenziale, con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile. Tale onere, gravando sulle risorse stanziate nel Fondo nazionale per il servizio civile, determina, sostanzialmente, una riduzione drastica della capacità e delle proiezioni operative del servizio civile.
      La norma è volta a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile e ad introdurre un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo. In particolare, si prevede che i volontari possano riscattare il periodo di servizio civile secondo le norme vigenti previste per analoghi casi di riscatto con la possibilità di rateizzare il relativo onere in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi.
      La norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal 1° gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione quest'ultima indispensabile per liberare quelle risorse finanziarie che, come detto, sono assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del sistema complessivo del servizio civile.
      Sistema che, come ormai è stato verificato negli anni di applicazione della normativa di settore, contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assistenza alle famiglie con forti problematicità, trasformandosi, di fatto, in un prezioso sostegno, non solo umano e psicologico, ma anche materiale ed economico. Le migliaia di giovani volontari che dedicano, infatti, un anno della loro vita al volontariato sono soprattutto impegnate in progetti di assistenza a soggetti disabili, ad anziani, a tossicodipendenti, a bambini problematici o che vivono in situazione di criticità e, più in generale, operano in situazioni di forte disagio sociale e familiare. La loro presenza è, dunque, fondamentale e spesso sussidiaria, se non addirittura sostitutiva, rispetto agli interventi e alle misure che dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso il sistema assistenziale o di welfare.

Art. 5.
(Detassazione contratti di produttività).

      La disposizione proroga per l'anno 2009 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. L'agevolazione è prorogata alle medesime condizioni previste per l'anno 2008, salva la necessità di riferire all'anno 2008 la verifica del limite reddituale (elevato a 35.000 euro) come condizione per applicare l'imposta sostitutiva.
      Il beneficio, pertanto, continua ad applicarsi ai soli lavoratori del settore privato e non anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      Per quanto concerne il limite di importo complessivo entro il quale applicare l'imposta sostitutiva alle erogazioni in discorso la norma di proroga stabilisce espressamente che esso è fissato in 6.000 euro lordi.

Art. 6.
(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

      La norma ha lo scopo di affermare, in deroga al principio generale di indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte statali, già affermato dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP che colpisce il costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato nonché la quota imponibile (in capo a soggetti che tali oneri non deducono) degli interessi passivi e degli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi.
      In presenza dei richiamati presupposti, la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri «ordinari», compresi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'IRAP.
      Viene altresì prevista la possibilità di far valere la predetta deduzione anche per gli anni precedenti il 2008, qualora siano ancora aperti i termini di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 7.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      In via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, con la disposizione di cui al comma 1, la disciplina delle operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita, contenuta nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed attualmente riguardante, tra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, è estesa a tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti con un volume d'affari stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dell'autorizzazione comunitaria prevista dal comma 2 dell'articolo in commento.
      Il differimento dell'esigibilità dell'IVA comporta che il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi.
      Si intende, in tal modo, ovviare agli effetti particolarmente gravosi che comporterebbero l'anticipazione del versamento dell'IVA da parte del cedente o prestatore nell'ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato articolo 6, le operazioni si intendono, tra l'altro, effettuate:

          all'atto della consegna o della spedizione dei beni per le cessioni di beni mobili (articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

          all'atto della fatturazione qualora si verifichi in un momento antecedente rispetto alla consegna o spedizione dei beni o al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di servizi (medesimo articolo 6, quarto comma).

      Le disposizioni del comma 1 si applicano, comunque, alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; sono quindi escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano i dati del cliente (quali, ad esempio, scontrino e ricevuta fiscale, che non richiedano tale indicazione) farebbe nascere notevoli incertezze applicative. Peraltro, l'ipotesi di differimento del pagamento dei corrispettivi rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione, secondo i criteri stabiliti dalle norme sull'IVA, si presenta come meramente residuale nel caso di cliente «consumatore finale».
      Il differimento della nascita del debito d'imposta, in capo al cedente o prestatore, comunque, viene limitato, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, al termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, allo scadere del quale l'imposta è comunque dovuta dal medesimo; tuttavia, la stessa previsione fa salva l'ipotesi in cui il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie, attestate dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva, nel qual caso il termine di un anno non si applica ed il differimento continua ad operare fino all'effettivo pagamento dei corrispettivi.
      Sono, inoltre, escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale, come, ad esempio, quelle effettuate nell'ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al relativo regime speciale di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      Sono, altresì, escluse dall'ambito della disposizione le operazioni assoggettate ad imposta, sulla base del meccanismo del cosiddetto «reverse charge», con il quale il debitore d'imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario o committente.
      Il comma 1 prevede, infine, per tutte le operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita, un'apposita annotazione in fattura, con richiamo anche alla relativa norma, con la specificazione che la mancata indicazione in fattura di tale circostanza fa considerare l'operazione ad «esigibilità immediata». Detta annotazione consentirà, a favore del cedente, un differimento del debito d'imposta fino al pagamento del corrispettivo, laddove un'emissione di fattura senza alcuna indicazione farebbe nascere nei suoi confronti il debito d'imposta in via immediata, secondo le regole ordinarie.
      Il comma 2 prevede che l'efficacia delle disposizioni recate dal comma 1 sia subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sopra menzionato si proceda oltre che alla determinazione dell'ammontare del volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato, anche di ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

Art. 8.
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore).

      L'articolo contiene disposizioni finalizzate alla modifica o all'integrazione degli studi di settore anche al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati in atto, anche con riferimento a determinati settori o aree territoriali in ragione del diverso dispiegarsi dei predetti effetti.
      In particolare, si prevede che si possa procedere nel senso sopra accennato, anche oltre il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale provvedimento sarà adottato, previo parere della commissione degli esperti già operante in materia, anche tenendo conto di una serie di dati ed elementi a disposizione: da quelli desumibili dalla contabilità nazionale, a quelli acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica, a quelli contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Art. 9.
(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti della p.a.).

      Il comma 1 introduce modifiche normative che permettono all'amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali nonché di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie. Inoltre, al comma 3 si stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

      La disposizione del comma 1 riduce di 3 punti percentuali la misura degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'IRAP. La disposizione del comma 2 consente ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già versato l'acconto, di recuperare l'importo della riduzione corrispondente ai 3 punti percentuali mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
      Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità e del termine del versamento, entro il corrente anno, tenuto conto degli andamenti della finanza pubblica, della quota di acconto non versata per effetto della riduzione disposta dal presente articolo.

Art. 11.
(Potenziamento finanziario Confidi e anche con addizione della garanzia dello Stato).

      L'articolo in esame è volto al potenziamento finanziario dei Confidi.
      A tal proposito, in attesa della definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventi di garanzia di tale Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato. È prevista l'estensione degli interventi di garanzia suddetti anche alle imprese artigiane.
      Inoltre, il 30 per cento delle risorse finanziarie in parola viene riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.
      È prevista, infine, la possibilità di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE s.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 12.
(Finanziamento all'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

      Al fine di ampliare lo spettro di opzioni a disposizione delle banche a fronte di eventuali esigenze di patrimonializzazione, e per tale via favorire un adeguato flusso di finanziamenti al tessuto produttivo, l'articolo consente al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza regolamentare ed emessi da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni siano negoziate su mercati regolamentati. Tale facoltà è prevista anche da analoghe iniziative normative assunte in altri Stati membri dell'Unione europea.
      Gli strumenti finanziari previsti dall'articolo, diversi dalle azioni e privi di diritti di voto, possono presentare caratteristiche diverse in relazione alle specifiche esigenze dell'intermediario interessato. In particolare, i commi 2 e 3 dispongono che questi strumenti finanziari possano: essere convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente; essere oggetto di rimborso o riscatto su richiesta dell'emittente, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza; prevedere criteri di remunerazione collegati alla disponibilità di utili distribuibili, con conseguente vincolo in tal caso per la deliberazione con la quale l'assemblea della società emittente decide sulla destinazione degli utili.
      I profili procedurali delle sottoscrizioni sono disciplinati dai commi da 4 a 8 in base ai quali: il Ministero dell'economia e delle finanze accerta che l'operazione sia economica nel suo complesso, rifletta le condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento dell'obiettivo ultimo di sostegno dell'economia reale; in relazione a tale obiettivo la sottoscrizione degli strumenti è subordinata all'assunzione da parte della banca emittente di appositi impegni definiti in un protocollo d'intenti concluso con lo stesso Ministero; la sottoscrizione è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza; l'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate e la loro eventuale conversione in azioni è condizionata alla connessa deliberazione di aumento di capitale.
      Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché le condizioni di conversione, rimborso e riscatto disciplinate dal presente articolo.
      Inoltre, in considerazione del carattere straordinario e dell'esigenza di rapidità nell'esecuzione degli interventi di patrimonializzazione delle banche ai sensi del presente articolo, si dispone che alle deliberazioni di aumento di capitale ad essi connessi non si applichino le maggioranze qualificate previste dal codice civile in caso di esclusione del diritto di opzione. Per le medesime ragioni l'articolo riduce della metà i termini che ai sensi di legge scandiscono la tempistica delle operazioni previste.

Art. 13.
(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

      L'attuale crisi dei mercati finanziari e il ribasso dei valori dei titoli azionari negoziati su mercati regolamentati ha condotto ad una nuova riflessione in merito alle modalità con le quali è stata data attuazione in Italia alle disposizioni recate dagli articoli 9 e 11 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
      Difatti il legislatore del 2007 ha confermato la disposizione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che prevede il divieto per gli amministratori, successivamente alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto, di intraprendere, senza autorizzazione dell'assemblea, misure difensive. È stato altresì introdotto l'articolo 104-bis del medesimo testo unico, che prevede, in corso di offerta e successivamente ad essa, la neutralizzazione delle previsioni statutarie o degli accordi tra soci che importano limiti al diritto di voto o diritti speciali in materia di nomina o di revoca degli amministratori.
      Complessivamente l'attuale disciplina assicura un grado di contendibilità del controllo superiore a quello degli altri Paesi europei, la maggior parte dei quali ha invece preferito fare uso della possibilità offerta dalla direttiva medesima di rendere opzionali le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, consentendo alle società di prevederle nei propri statuti. Si ritiene opportuno allineare l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi europei, rendendo non obbligatorie le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, ma consentendo alle società quotate di adottarle per via statutaria.

Art. 14.
(Attuazione della direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

      L'articolo dispone talune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE», che si sostanziano in due disposizioni.
      Modifiche al comma 1: ad esclusione degli intermediari vigilati, il vigente articolo 12 dispone che l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Il sistema così creato si è rilevato rigido, laddove impone il ricorso all'Agenzia del demanio anche in quei casi in cui la natura della risorsa economica o il suo esiguo valore economico permetterebbero il ricorso a modalità alternative di custodia e gestione. La proposta emendativa al comma 1 dell'articolo 12 mira a introdurre la necessaria flessibilità nel sistema, lasciando al Comitato di sicurezza finanziaria la valutazione di quei casi che, senza tradire la regola generale di attribuzione di competenza all'Agenzia del demanio, potrebbero essere altrimenti governati in applicazione dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.
      Introduzione del comma 18-bis: il vigente articolo 12 già prevede, tenuto conto delle peculiarità dell'ente congelato, delle specifiche competenze necessarie per la sua amministrazione e, non ultimo, degli effetti sulla stabilità del sistema finanziario, che gli intermediari congelati (a seguito di sanzioni finanziarie internazionali adottate nell'ambito della lotta al terrorismo o nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) siano assoggettati alle procedure di amministrazione straordinaria previste, a seconda della tipologia di intermediario, dal testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, o dal citato testo unico finanziario di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ovvero agli ulteriori provvedimenti di rigore disciplinati nei richiamati testi unici, secondo la normativa da questi definita. Il nuovo comma 18-bis dell'articolo 12 mira a rendere esplicito quanto già stabilito dalla normativa attuale, innovando laddove prevede che l'amministrazione straordinaria possa essere disposta per tutta la durata del congelamento. Va rilevato, difatti, che mentre i tempi delle misure di congelamento sono decisi da autorità internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite e Consiglio dell'Unione europea), i limiti massimi per il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria sono individuati dalla normativa italiana e non sono dunque flessibili rispetto alle specifiche esigenze del caso.
      Coerentemente, la modifica prevede che anche agli altri intermediari vigilati, quali le imprese assicurative, si applichi la relativa disciplina di settore.
      La proposta prevede altresì che si applichino, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni dell'articolo 12: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13, lettera a).
      In linea con il generale obiettivo di agevolare l'afflusso di capitali nel patrimonio delle banche, l'articolo anticipa l'attuazione di una parte della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, rimuovendo i vincoli con essa non compatibili - attualmente previsti dall'articolo 19, commi 6 e 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 - all'assunzione di partecipazione in banche da parte di imprese che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari. Contestualmente all'eliminazione di tali vincoli, lo stesso articolo dispone che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti ai sensi del citato articolo 19, con riferimento a tali soggetti debba essere accertata anche la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario.
      Infine, si propone di modificare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 al fine di specificare che oltre alle attribuzioni dell'Agenzia del demanio, anche le ulteriori nuove procedure istituzionali non comportano violazioni dell'obbligo di congelamento.

Art. 15.
(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

      La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha introdotto per le imprese che applicano i princìpi contabili IAS/IFRS un regime di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio di quanto non disponesse la precedente disciplina di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
      In particolare, l'articolo 83 del citato testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato da tale legge, stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ciò vuol dire che queste imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali, ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
      Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall'esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento - di difficoltosa gestione amministrativa - dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali, che si è manifestato sia in sede di FTA sia nei successivi esercizi fino al 2007.
      Alla luce di queste premesse, con le disposizioni proposte si introduce una disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS.
      Questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale per cui le imprese che non intendano servirsene possono continuare a gestire questi disallineamenti in «doppio binario» (civile e fiscale).
      Il regime di riallineamento non è gratuito, nel senso che può operare con modalità differenti a seconda della tipologia di poste da riallineare.
      Per tener conto delle esigenze dei contribuenti viene, più precisamente, previsto che il riallineamento operi:

          con assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo, per l'affrancamento globale delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera a);

          con l'applicazione di un'apposita imposizione sostitutiva ad aliquota fissa per l'affrancamento - per singole fattispecie - delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera a);

          con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ad aliquota progressiva per scaglioni crescenti di maggiori valori, prevista dall'articolo 1, comma 48, della citata legge finanziaria 2008, per l'affrancamento delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera b).

      Ciò in conformità ai princìpi generali e ai criteri direttivi indicati nell'articolo 1, comma 60, lettera a), della citata legge finanziaria 2008, in base ai quali deve essere evitato che il passaggio agli IAS/IFRS comporti salti o duplicazioni di imposta.
      Ciò premesso, ai fini della disciplina in esame si prende atto che le divergenze tra i valori fiscali e civili possono essere quantitative e qualitative e che possono dipendere da cause diverse. Alcune divergenze [quelle espressamente contemplate nel comma 3, lettera a)] sono strettamente connesse all'adozione del nuovo principio di derivazione dell'articolo 83 del TUIR, introdotto dalla citata legge finanziaria 2008. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che c'erano nel bilancio del 2007 rispetto a quelli introdotti con la citata legge finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dall'articolo 1, comma 58, di tale legge finanziaria avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali: sono differenze, cioè, riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio. Si tratta, ad esempio, dei fenomeni di derecognition degli strumenti finanziari (quali, le cartolarizzazioni dei crediti), diversamente trattati dagli IAS rispetto ai criteri tradizionali, delle fattispecie locazione/vendita di beni, dell'imputazione dei ricavi di affiliazione (quali allacci telefonici) eccetera.
      Un secondo gruppo di divergenze [quelle espressamente contemplate nel comma 3, lettera b)] attiene a quelle differenze riconducibili ad altre disposizioni collaterali all'articolo 83 del TUIR.
      Il riferimento, più precisamente, è:

          alla disciplina di neutralità prevista dall'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005 per la continuazione della valutazione, ai soli fini fiscali, delle rimanenze di magazzino con il metodo cosiddetto «LIFO», per i costi dedotti, ai fini sia contabili che fiscali, e reiscritti nell'attivo patrimoniale in sede di FTA e per lo stralcio dal passivo patrimoniale di taluni fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto di specifiche disposizioni del TUIR (in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali ex articolo 115 del TUIR e di consolidato fiscale nazionale e mondiale);

          al regime di deduzione extracontabile nel Quadro EC, protrattosi fino all'esercizio 2007.

      È certamente questa la categoria più importante per quel che qui interessa, in quanto coinvolge importi di notevole rilevanza quantitativa: gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali che hanno avuto fiscale riconoscimento ancorché non supportati da una corrispondente imputazione di bilancio (perché tale imputazione o è mancata fin dall'origine o è venuta meno ex post).
      Un terzo gruppo, infine, riguarda i disallineamenti che sono destinati a prodursi anche in vigenza del nuovo articolo 83 del TUIR. Si tratta, ad esempio, dei disallineamenti derivanti da plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni di investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all'avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile eccetera.
      Per ovvii motivi logici, per quest'ultimo gruppo non è stato consentito alcun riallineamento.
      Per gli altri due gruppi sono stati, come detto, introdotti regimi di riallineamento differenziati, alla luce della diversa ragione delle divergenze stesse.
      Infine si è ritenuto opportuno intervenire sulla disciplina delle aggregazioni aziendali.
      Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.
      Come noto, molte delle differenze che emergono in queste operazioni sono imputate ad avviamento e ai marchi e ad altre immobilizzazioni finanziarie quali, per le banche, i crediti verso la clientela.
      Si è ritenuto di introdurre per questa fattispecie una disciplina di riallineamento maggiormente agevolativa rispetto a quella attuale con valenza per tutti i soggetti che operano tali aggregazioni (IAS e non IAS).
      I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano gli IAS.
      Il comma 1 di tale articolo individua la decorrenza temporale dei nuovi criteri di derivazione dell'imponibile fiscale del bilancio IAS introdotti dal nuovo articolo 83 del TUIR.
      In particolare viene stabilito che la nuova derivazione decorre dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per le operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 restano disciplinati dalle precedenti regole.
      I commi da 2 a 6 disciplinano i vari regimi di riallineamento: tipo di imposizione, decorrenza e loro rilevanza agli effetti dell'IRES, dell'IRAP, nonché di eventuali addizionali.
      Il ricorso ad uno dei predetti regimi al fine di operare il riallineamento delle divergenze di valore è, pertanto, necessario anche ai fini dell'IRAP, con ciò confermandosi implicitamente che i disallineamenti in esame continueranno ad esistere ai fini di tale tributo qualora il contribuente scelga di non avvalersi di uno dei menzionati regimi. Quanto precede, in deroga al principio - introdotto dalla citata legge finanziaria 2008 - della diretta derivazione della base imponibile IRAP dal risultato del bilancio d'esercizio.
      La persistente presenza, ai fini IRAP, di tali disallineamenti (in assenza di opzione per l'affrancamento da parte delle società interessate) risulta, peraltro, perfettamente in linea con la disciplina prevista per l'imposizione sostitutiva dei maggiori valori attribuiti in bilancio per effetto di operazioni straordinarie, di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR [ivi introdotto ad opera dell'articolo 1, comma 46, lettera d), numero 3), della citata legge finanziaria 2008], quale interpretata nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 57/E del 25 settembre 2008.
      Per i disallineamenti del primo dei gruppi indicati in premessa [quelli di cui al comma 3, lettera a)], cioè quelli che non si sarebbero manifestati se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dall'articolo 1, comma 58, della citata legge finanziaria avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione degli IAS, sono previste due discipline alternative di riallineamento.
      La prima (comma 4) riguarda il saldo globale dei disallineamenti (saldo algebrico dei disallineamenti positivi e negativi): dall'applicazione di tale regime, che può essere scelto dai contribuenti che sono in grado di individuare tutte le differenze fiscali/contabili esistenti sui loro bilanci, deriverà una notevole semplificazione della gestione amministrativa. Caratteristica di questo regime è un'imposizione ai fini IRES e IRAP con aliquota ordinaria (comprensiva di eventuali maggiorazioni) ma separata dal reddito complessivo, sicché non viene permessa la compensazione con perdite dell'esercizio né con quelle pregresse. Se il saldo è negativo se ne prevede la deduzione in quote costanti in cinque periodi di imposta.
      L'imposta in esame deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si procede al pagamento dell'imposta.
      Il secondo metodo (comma 5) attiene al riallineamento per singole fattispecie, intendendo per tali i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Questo riallineamento è particolarmente utile per le imprese che hanno vasti settori del bilancio disallineati e per le quali un riallineamento globale sarebbe eccessivamente oneroso.
      Caratteristica di questa disciplina è che se il saldo è positivo l'imposta sostitutiva (dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali) si applica con l'aliquota del 16 per cento.
      L'imposta sostitutiva in esame deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si procede al versamento dell'imposta sostitutiva.
      Naturalmente il riallineamento opera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo. In questo caso però il saldo negativo non è deducibile.
      Il riallineamento dell'altra categoria di divergenze di valori [quelle di cui al comma 3, lettera b)] attiene, tra l'altro, all'eliminazione degli ammortamenti e dei fondi che in sede di FTA avevano mantenuto rilevanza fiscale: detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria per il 2008, trova applicazione secondo le modalità ivi previste, ma l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La sua portata innovativa, come detto, è dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agli ammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di FTA.
      Limitatamente alla clausola di salvaguardia di cui al menzionato comma 48, è precisato che - con specifico riferimento al riallineamento delle differenze di valori scaturenti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 - trovano applicazione (in quanto compatibili) le disposizioni contenute nell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      Il comma 8 dispone l'applicabilità delle disposizioni dei precedenti commi, ove compatibili, per il riallineamento delle divergenze che intervengono successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei princìpi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali princìpi contabili (se effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007).
      I commi da 10 a 12 si applicano, come detto, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.
      Si è reso opportuno consentire (comma 10) ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima (16 per cento) prevista dalla citata legge finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall'avviamento e dai marchi d'impresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) è stabilito che l'ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l'ammortamento operato in bilancio, con la precisazione che, in ogni caso, l'ammortamento fiscale deve essere completato almeno in nove quote.
      Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
      Inoltre si è ritenuto di consentire (comma 11) il riallineamento anche di altri cespiti, quali i crediti, attraverso un'estensione dell'ambito applicativo del comma 2-ter del citato articolo 103 del TUIR che non li prevedeva. Per tali cespiti il riallineamento è consentito, tuttavia, previo assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, in via separata rispetto all'imponibile complessivo, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto.
      Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in coerenza con quanto stabilito in via ordinaria dall'articolo 1, comma 47, della legge finanziaria 2008, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso i soggetti che avessero già esercitato l'opzione prevista da tale comma possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando l'imposta sostitutiva già liquidata.
      I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni si consente all'impresa di non svalutare i titoli detenuti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad esempio, bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero, ove disponibile, dalla relazione semestrale, regolarmente approvati, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
      Il comma 14 disciplina l'applicazione delle medesime disposizioni per le imprese del settore assicurativo integrando la disciplina attualmente vigente e prevedendo un apposito potere regolamentare in capo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al fine di salvaguardare la stabilità del settore e garantire gli interessi degli assicurati; a tal fine il comma 15 prevede che vengano accantonati utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
      Tali disposizioni, coerenti con il quadro contabile internazionale, rivestono carattere transitorio commisurato al perdurare della crisi finanziaria e alla significatività dei valori espressi dal mercato.
      I commi da 16 a 23 dell'articolo 15 recano disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni immobili.
      La disposizione introdotta riguarda (comma 16) i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
      Per tali soggetti si prevede la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
      Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione dei beni, la finalità che si intende perseguire è quella di consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. Anche in questo caso (comma 17), la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ciò al fine di tutelare la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che intende rivalutare. In questo senso, la disposizione chiarisce che gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Come previsto in passato dall'articolo 13 della legge n. 342 del 2000, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita (comma 18) deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto in esame, che costituisce riserva in sospensione d'imposta. Tuttavia, il successivo comma 19 prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali in misura pari al 10 per cento.
      Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione è riconosciuto (comma 20) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata ed è subordinato al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali pari al 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e al 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili. Di conseguenza (comma 21), la cessione (o fattispecie assimilate) del bene rivalutato nel corso del periodo di «sospensione» comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.
      Ai fini del versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 è prevista (comma 22) la possibilità di versare in un'unica soluzione ovvero in tre rate. In tale ultimo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali in misura pari al 3 per cento annuo. Per gli importi da versare è inoltre prevista la possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      Peraltro, il comma 23 prevede che continuano a trovare applicazione le disposizioni dettate dalla precedente disciplina di rivalutazione di cui agli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e quelle di relativa attuazione, purché compatibili con quelle dettate dal decreto-legge in commento, al fine di conservare un patrimonio di interpretazioni già provato e consolidato nel tempo.

Art. 16.
(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

      Il comma 1 ridefinisce, a seguito della soppressione del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell'interpello (cosiddetto «antielusivo») di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
      Eliminate le disposizioni riguardanti il soppresso comitato [comma 1, lettera b)], il procedimento è incardinato esclusivamente nell'Agenzia delle entrate, secondo le consuete modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195. In particolare, è stabilito che decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla Direzione regionale, il contribuente potrà diffidare la competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, si forma il silenzio-assenso.
      Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (tra cui rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale).
      In realtà, in assenza dei regolamenti e dei provvedimenti di attuazione la norma non è mai stata applicata.
      Il controllo sui soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 potrà essere eseguito utilizzando, come in passato, le specifiche metodologie di selezione e controllo.
      Il comma 3 dispone l'abrogazione dei commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono l'obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro.
      La scelta origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati esaustivi utili per un riscontro in tempo reale dei crediti da compensare e dal ristretto termine concesso per l'esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell'eventuale provvedimento di diniego, da eseguire esclusivamente per via telematica. L'adempimento eliminato avrebbe, infine, comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni «operazione di compensazione» per importi superiori al limite di 10.000 euro.
      Il comma 4 abroga le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. Le predette disposizioni dovevano applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire le modalità di memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le modalità di trasmissione dei dati.
      L'attività di controllo sui soggetti che utilizzano i distributori automatici potrà essere eseguita utilizzando, come in passato, le specifiche metodologie di selezione e controllo.
      Il comma 5 modifica le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, viene ridotta:

          da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

          da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

          da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

          da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

      Relativamente ai commi da 6 a 12 l'articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.
      La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri e l'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 17.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero).

      Il comma 1 introduce una specifica agevolazione fiscale volta a favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti. In base a tale disposizione i redditi di lavoro dipendente ed autonomo di docenti e ricercatori che dalla data di entrata in vigore del decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili nella misura del 10 per cento ai fini IRPEF e non rilevano ai fini IRAP.
      L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, a condizione che la residenza fiscale permanga per tutti i periodi di fruizione del beneficio.
      Il comma 2, con norma di interpretazione autentica, mira a chiarire che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006, spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di committente estero.

Art. 18.
(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

      La norma si pone in linea di continuità con le finalità perseguite dagli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In considerazione dell'eccezionale situazione congiunturale del Paese e in armonia con gli indirizzi assunti concordemente in sede comunitaria dagli Stati membri, si prevede che importanti risorse finalizzate allo sviluppo e alla modernizzazione delle aree sottoutilizzate siano riprogrammate dal CIPE al fine del conseguimento di obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell'economia.
      Il Governo, nel pieno rispetto delle competenze regionali e in ossequio ai criteri di ripartizione territoriali propri delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), è orientato ad assegnare una quota delle risorse nazionali del Fondo in questione al Fondo sociale per occupazione e formazione, da indirizzare prioritariamente per le attività di formazione e riqualificazione svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, e al Fondo infrastrutture di cui al richiamato articolo 6-quinquies.
      Le risorse, dunque, sono orientate dal legislatore verso settori fondamentali per la crescita del prodotto interno lordo quali appunto le opere pubbliche, ovvero per fronteggiare situazioni di particolare emergenza occupazionale che dovessero manifestarsi anche nel breve periodo. In quest'ultimo caso i Fondi potranno infatti essere destinati sia al finanziamento degli ammortizzatori sociali, sia per attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori (welfare to work).
      La norma precisa che la ripartizione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di destinazione territoriale propri dei Fondi in questione.
      Va altresì precisato che la riprogrammazione non riguarda la quota delle risorse destinate invece alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate.
      Da ultimo, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con tali risorse, è prevista la possibilità di applicare le speciali procedure derogatorie stabilite dal successivo articolo 20.

Art. 19.
(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione).

      La disposizione prevede, ai commi da 1 a 7, che nel Fondo per l'occupazione sono preordinate risorse, pari a 289 milioni di euro per l'anno 2009, a 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali, secondo modalità di applicazione da stabilire con un apposito decreto interministeriale, possono essere riconosciuti:

          il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi aziendali o occupazionali;

          in via sperimentale per il triennio 2009-2011:

              un trattamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione, in favore degli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato;

              una somma pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che operano in regime di monocommittenza e soddisfino congiuntamente determinate condizioni, in particolare reddituali e contributive.

      Il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti è subordinato a un intervento integrativo, pari almeno al 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Inoltre, al comma 7, è prevista la possibilità di intervento da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto.
      Il comma 8 prevede che le risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro.
      Ai commi da 9 a 18 vengono riproposte, al fine di garantire la necessaria operatività dal 1o gennaio 2009, le disposizioni già contenute all'articolo 27 del disegno di legge cosiddetto collegato lavoro (ora atto Senato n. 1167).
      In particolare è previsto, per l'anno 2009:

          ai commi 9, 10 e 12 la procedura concessoria degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, con in particolare, l'individuazione, al comma 12, della quota di risorse (pari a 12 milioni di euro) che, a valere sulle risorse complessive per ammortizzatori in deroga per lo stesso anno 2009, sono finalizzate alla concessione di un'indennità pari al trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti;

          al comma 11, la possibilità di concedere, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale e il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza;

          al comma 13, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di quindici dipendenti, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223 del 1991, nel limite di spesa di 45 milioni di euro;

          al comma 14, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, con autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro;

          al comma 15, il rifinanziamento, per 30 milioni di euro, dell'intervento di proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi;

          al comma 16, l'assegnazione di 14 milioni di euro per l'anno 2009 in favore di Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società;

          al comma 17, la destinazione, anche per l'anno 2009, dell'importo di 80 milioni di euro, a valere sulle somme già preordinate legislativamente nell'ambito del Fondo per l'occupazione, alle attività formative nell'esercizio dell'attività dell'apprendistato;

          al comma 18, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva.

Art. 20.
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive dei progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

      Nella convinzione che il rilancio dell'economia e della situazione congiunturale avversa debba essere sostenuto anche da un'azione di accelerazione dei meccanismi di spesa e di concretizzazione delle risorse stanziate per gli investimenti, spesse volte complicati da gestire e in contrasto con i princìpi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si è ritenuto di mutuare precedenti positive esperienze attuate in situazioni di particolare criticità quale, appunto, quella attuale.
      La disposizione prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli investimenti pubblici, compresi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro strategico nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.
      I provvedimenti presidenziali stabiliranno i tempi necessari per la realizzazione degli interventi e i rispettivi quadri economici.
      Ogni investimento, sin dalla sua fase iniziale, verrà affidato ad un commissario straordinario il quale, al fine di favorirne la sollecita realizzazione, potrà avvalersi di poteri derogatori alle ordinarie vigenti disposizioni di settore, nel rispetto comunque delle norme comunitarie.
      In particolare, la norma prescrive l'intervento sostitutivo del commissario qualora i soggetti competenti, anche per sopravvenute circostanze avverse, non rispettino i tempi stabiliti dal cronoprogramma dell'intervento.
      Nell'esercizio delle funzioni delegate il commissario può avvalersi degli uffici competenti in via ordinaria.
      Qualora sopravvengano circostanze ostative alla realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse, al fine di un successivo diverso utilizzo.
      In ogni caso, i provvedimenti commissariali, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione europea.

Art. 21.
(Finanziamento legge obiettivo).

      L'articolo in esame autorizza la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro e di 150 milioni di euro annui, a decorrere rispettivamente dall'anno 2009 e dall'anno 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 22.
(Estensione delle competenze della Cassa depositi e prestiti).

      L'articolo in parola prevede, tra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa, anche l'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
      Ai fini della costituzione della Società di gestione Expo Milano 2015 - SOGE Spa, il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a 48.000 euro.

Art. 23.
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

      La disposizione prevede che, per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi e i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre un apposito regolamento per disciplinare le attività e i processi di cui al presente comma.

Art. 24.
(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi).

      La Commissione europea, con la decisione 2003/193/CE del 15 giugno 2002, ha dichiarato gli incentivi fiscali, previsti dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concessi a favore delle aziende municipalizzate, aiuti di Stato incompatibili con i princìpi comunitari.
      A seguito del contenzioso comunitario intrapreso dal Governo italiano con l'esecutivo comunitario si è reso necessario procedere al recupero degli aiuti e dei relativi interessi.
      Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, il recupero degli aiuti in questione è stato affidato all'Agenzia delle entrate e deve essere completato tenuto conto di quanto già liquidato dalla stessa Agenzia.
      La Commissione europea, nell'ambito del parere motivato inerente alla procedura d'infrazione n. 2006/2456, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in merito all'esatto ammontare delle somme oggetto di recupero, ha ravvisato che sussistono notevoli discrepanze tra le somme ingiunte ai beneficiari e le riserve di bilancio accantonate da alcuni di essi in attesa del recupero.
      In riferimento a tali discrepanze, il decreto-legge n. 10 del 2007 dispose che la liquidazione delle imposte e dei relativi interessi avvenisse esclusivamente sulla base delle comunicazione trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.
      Il predetto decreto-legge non ha conferito alcun potere di controllo (analogo a quello di accertamento nel settore tributario) all'Agenzia delle entrate, la quale pertanto non ha potuto effettuare alcuna verifica sulle somme da recuperare.
      Con la presente proposta normativa, al fine di fornire riscontro alle richieste della Commissione europea e di accertare l'esatto importo dell'aiuto effettivamente fruito, si ritiene necessario conferire all'Agenzia delle entrate poteri di accertamento analoghi a quelli previsti nel campo tributario.
      In relazione a quanto premesso:

          il comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate esegua il recupero degli aiuti di Stato secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previsti per le imposte sui redditi;

          il comma 2 stabilisce che il recupero dell'aiuto deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi del decreto-legge n. 10 del 2007, mentre i relativi interessi devono essere calcolati ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2003/193/CE della Commissione;

          il comma 3 individua il termine entro il quale (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvede con iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. Viene infine precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziale;

          il comma 4 stabilisce quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle somme dovute (tasso d'interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto);

          il comma 5 fa rinvio all'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

Art. 25.
(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

      L'articolo istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009.
      Inoltre, allo scopo di assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni a statuto ordinario con Trenitalia Spa, autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      Tuttavia, l'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio, che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse, messe a disposizione dalle regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per i predetti anni, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 26.
(Privatizzazione della società Tirrenia).

      L'articolo, con l'obiettivo di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia di Navigazione Spa e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni per assicurare i collegamenti marittimi essenziali, autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      Inoltre l'articolo differisce al 1o gennaio 2010 l'entrata in vigore della previsione normativa secondo cui le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione interessata, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni secondo cui su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, l'intera partecipazione detenuta dalla società Tirrenia di navigazione Spa nelle società Caremar - Campania regionale marittima Spa, Saremar - Sardegna regionale marittima Spa, Toremar - Toscana regionale marittima Spa, Siremar - Sicilia regionale marittima Spa è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia. Entro il medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di navigazione Spa e dalla Caremar Spa per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. Viene anche abrogata la disposizione secondo cui, in deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitali da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

Art. 27.
(Accertamenti).

      Il comma 1 introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      L'istituto risponde all'esigenza che ha recentemente ispirato l'introduzione, con l'articolo 83, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che consentano l'emissione di accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella stessa direzione, i rilevanti vantaggi per il contribuente, che fanno da contrappeso al vantaggio per l'Amministrazione consistente nella definizione della pretesa tributaria in tempi più rapidi mediante l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, vengono estesi anche alla definizione conseguente agli inviti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
      La disposizione definisce l'iter procedurale dell'adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente - tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione dell'istituto dell'accertamento con adesione - sono forniti, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata e i motivi di essa. Viene conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell'invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio agevolato previsto per l'adesione ai verbali di constatazione dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle notevoli agevolazioni in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa tributaria.
      La disposizione prevede espressamente, al fine di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e consentire al contribuente un'immediata cognizione delle questioni oggetto della pretesa dell'ufficio, che l'invito deve contenere, non solo indicazioni circa il giorno e il luogo della comparizione e i periodi di imposta suscettibili di accertamento, ma anche l'invito ad aderire ai contenuti della proposta (mediante l'invio all'ufficio di apposita comunicazione di adesione e il contestuale versamento delle somme dovute), le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2 e l'esplicitazione dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione della pretesa tributaria.
      Il comma 1, lettera c), abroga due norme che non sono operanti già da tempo.
      In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (che fa espresso riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154), riguarda gli accertamenti basati sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, soppressi, a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995, dall'articolo 3, comma 179, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
      La medesima disposizione abroga, altresì, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, disposizione che disciplinava la competenza degli uffici per la definizione degli accertamenti e per l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente nelle more dell'attivazione degli «uffici delle entrate».
      Il comma 2 prevede, inoltre, che la «comunicazione», da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio emesso dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, possa essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008, emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      Il comma 3 fissa la data di decorrenza degli effetti del nuovo istituto dell'adesione agli inviti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Chiarisce espressamente che lo stesso si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1o gennaio 2009. L'istituto, conseguentemente, non si applica con riferimento agli inviti emessi prima dell'entrata in vigore della disposizione.
      Il comma 4 introduce, dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti stessi.
      In particolare, prevede che, nei confronti dei predetti soggetti, eventuali accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possano essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

          l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi definiti;

          l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, l'importo di 50.000 euro.

      Si tratta, peraltro, di una previsione speculare a quella contenuta nell'articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998, che riconosce lo stesso beneficio qualora in sede di dichiarazione i ricavi o compensi indicati siano congrui rispetto alle risultanze degli studi di settore (considerati anche gli indicatori di normalità economica).
      La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie.
      La disposizione opera in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1o gennaio 2009, data dalla quale si applica l'istituto della definizione degli inviti stessi relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Ciò in quanto il citato comma 4-bis dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 trova applicazione con esclusivo riferimento agli accertamenti riguardanti i predetti periodi d'imposta.
      Le misure cautelari previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, costituiscono strumenti a garanzia del credito erariale, di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione nella fase della riscossione. Pur essendo istituti che rispondono ad esigenze diverse, costituiscono entrambi strumenti estremamente incisivi a disposizione dell'ente creditore chiamato a porre in essere tutte le azioni consentite dalla legge a tutela del proprio credito. La finalità cui è preposto l'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, collocato nell'ambito delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, deve ritenersi ispirata a ragioni di tutela della pretesa erariale nel suo complesso.
      Il comma 5, pertanto, prevede che la richiesta delle suddette misure al presidente della commissione tributaria possa essere rivolta, oltre che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
      Il comma 6 dispone l'applicabilità delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 ai crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all'utilizzo di tali rilevanti strumenti di tutela della pretesa tributaria in presenza degli specifici presupposti consistenti nella fondatezza e sostenibilità della pretesa erariale (fumus boni iuris) e nel rischio di perdere la garanzia del credito per effetto di possibili atti dispositivi da parte del contribuente (periculum in mora).
      Il comma 7 detta una specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati, precisando che gli stessi perdono efficacia dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo. Per tali importi, infatti, l'agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal medesimo decreto. Ove l'iscrizione a ruolo non sia effettuata per l'intero importo dovuto, la misura cautelare resta in vigore per la parte non ancora iscritta a ruolo.
      Il comma 8 aggiunge all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, una disposizione che attribuisce all'ufficio il potere di chiedere agli operatori finanziari dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziari di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente della riscossione (fino al discarico), di misure cautelari, esecutive e conservative a tutela del creditore ai sensi dell'articolo 19 stesso.
      L'estensione di questo importante strumento al campo della riscossione, con un utilizzo garantito dalla già vigente procedura autorizzatoria, è evidentemente finalizzata a rafforzare il contrasto dell'evasione nella fase della riscossione, dato che consente l'individuazione di rapporti finanziari in essere da segnalare all'agente della riscossione per l'adozione di tutte le misure consentite per la tutela della pretesa erariale. Lo strumento potrà rivelarsi altresì efficace per dissuadere dalle purtroppo ricorrenti manovre volte alla sottrazione, spesso fraudolenta, al pagamento delle imposte.
      Per espressa previsione dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contribuenti di maggiori dimensioni (volume d'affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro) dovrebbero essere controllati almeno ogni due anni.
      La disposizione non ha mai ricevuto piena attuazione: i controlli, anche di minore entità, hanno al più riguardato, su base annua, circa il 10 per cento della platea (complessivamente pari a 12.600 soggetti).
      Negli ultimi anni l'attività di controllo ha dimostrato che il segmento più alto dell'area dei soggetti di grandi dimensioni (volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro) è ad alta pericolosità fiscale, anche per il rilevante impatto finanziario determinato da eventuali violazioni.
      Tale segmento è costituito da circa 3.000 imprese, per le quali, analogamente a quanto avviene in altre realtà estere, nei commi da 9 a 11 si prevedono opportunamente controlli più frequenti e mirati in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale.
      Il comma 12 interviene sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al «tutoraggio», mentre gli effetti e i tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello.
      Nei commi da 13 a 15 si prevede una ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza.
      La necessità di contrastare i sempre più frequenti abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha richiesto l'introduzione di alcune disposizioni normative finalizzate a consentire all'Amministrazione finanziaria una maggiore capacità di controllo dell'effettiva sussistenza e del corretto utilizzo dei crediti compensati.
      Dai dati relativi alle compensazioni effettuate nel triennio 2006-2008 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF, emerge la presenza di un volume sempre più rilevante di utilizzo dell'istituto.
      Dai riscontri sui dati contenuti nei modelli di pagamento unificato relativi alle compensazioni esposte e a seguito di segnalazioni di situazioni a rischio, sono stati rilevati crediti d'imposta non esposti, come obbligatoriamente previsto, nelle dichiarazioni presentate, nonché relativi a periodi di formazione per i quali le dichiarazioni risultano omesse o nei quali l'attività economica esercitata dai contribuenti risulta essere cessata.
      Sono comportamenti connotati da aspetti fraudolenti in quanto, solo a seguito di specifici riscontri di coerenza contabile tra quanto analiticamente indicato nei modelli di versamento (relativamente ai crediti utilizzati in compensazione) e le dichiarazioni (in molti casi omesse) in cui risulterebbe essersi formata «la provvista», emerge l'inesistenza dei crediti stessi, non essendo, nella maggior parte dei casi, riscontrabili partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali. Quest'ultima circostanza richiede, conseguentemente, la necessità del riscontro contabile della sussistenza degli «importi a credito» utilizzati per compensare gli «importi a debito», procedendo dall'analisi e dalla liquidazione dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato.
      Lo strumento attraverso il quale le complessive somme corrispondenti ai crediti di cui sia accertata l'inesistenza, utilizzati per il versamento di imposte, contributi e altre somme dovute anche a seguito dell'attività di controllo automatizzato formale delle dichiarazioni e di accertamento svolta dall'Agenzia, possono essere riscosse, unitamente agli interessi e alle sanzioni, è l'atto di recupero previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004.
      Fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'intervento normativo è volto a garantire termini per il controllo più ampi di quelli ordinari - che, per le caratteristiche dei fenomeni fraudolenti riscontrati nell'esperienza operativa, è necessario far decorrere non dalla data di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui i crediti «inesistenti» sarebbero sorti (o da quella in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate), bensì da quella di effettuazione delle illegittime compensazioni - nonché uno specifico trattamento sanzionatorio.
      Le previsioni in materia di termini sono legate alle difficoltà operative derivanti dagli artifici posti in essere da coloro che compensano i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, in danno all'Erario.
      L'aumento delle sanzioni applicabili deriva dalla gravità dei comportamenti posti in essere.
      La disposizione è finalizzata a rendere più efficace il contrasto di un fenomeno - qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento di somme dovute all'Erario - connotato da profili di rilevante offesa degli interessi erariali, e ad assicurare una più incisiva capacità di intervento dell'Agenzia, finalizzata al recupero di risorse illegittimamente sottratte all'Erario.
      La disposizione prevede:

          al comma 16, la disciplina dei termini per la notifica dell'atto di recupero dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che risultino inesistenti a seguito del controllo dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato, con una previsione, in linea con quella introdotta per l'accertamento sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2007, in presenza di fattispecie che assumono rilevanza penale (volta, quest'ultima, a garantire all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria, per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento). L'ampliamento dei termini appare necessario al fine di garantire l'esercizio dei poteri di controllo anche in caso di omissione di adempimenti obbligatori e al tempo stesso indispensabili per l'espletamento dell'ordinaria attività di controllo delle dichiarazioni fiscali. Proprio in quanto il controllo non può prescindere da un riscontro che trova origine dalla liquidazione dei dati esposti nel modello di pagamento unificato, il termine di otto anni (commisurato al doppio dell'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento) appare giustificato dalle difficoltà operative provocate dall'artificiosa rappresentazione contabile dei crediti in sede di auto-liquidazione del debito, circostanza che configura comportamenti fraudolenti finalizzati a rendere infruttuosa l'azione di controllo, ai danni dell'Erario;

          al comma 17, una disposizione transitoria in base alla quale il termine di decadenza di otto anni per la notifica dell'atto di recupero si rende applicabile al controllo dei modelli di pagamento unificato nei quali sono esposti i crediti inesistenti, presentati in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del decreto siano ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento;

          al comma 18, la misura delle sanzioni applicabili, in relazione alla quale, considerata la natura delle violazioni, non può essere prevista una misura inferiore a quella stabilita per le ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante;

          al comma 19, la previsione, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, della riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (richiamo già operato dal comma 422 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004) e, in particolare, mediante ruolo straordinario in considerazione del carattere fraudolento della violazione in argomento, la quale, seppure ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, configura il reato commissivo di indebita compensazione;

          al comma 20, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, equiparati a quelli previsti per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento.

Art. 28.
(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a. - (IPSE)).

      La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta, acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro, entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. Inoltre viene previsto che i dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni testé illustrate sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

      Il comma 1 dell'articolo in commento estende la normativa per il monitoraggio dei crediti d'imposta, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, a tutti i crediti d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Il comma 2 apporta modifiche alle procedure di gestione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283 (credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.
      Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate previste al comma 1. In particolare, è previsto che, per fruire dell'aiuto, le imprese presentino all'Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta.
      Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del decreto devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'attivazione della procedura telematica di cui al comma 5.
      A tali imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi.
      I soggetti interessati al credito d'imposta per le attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione.
      L'utilizzo del credito d'imposta assentito deve intervenire, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e per la residua parte nell'anno successivo.
      È demandata, infine, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati e si stabilisce il termine per l'attivazione della procedura telematica di trasmissione.
      I commi da 6 a 11 fissano un limite complessivo, per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell'IRPEF relativa a specifici interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2007, dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e successivamente prorogata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
      La detrazione in argomento spetta in misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi:

          di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

          riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre, comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi edifici esistenti o parti di essi, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

          di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

          di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

      La disposizione prevede, ai commi 6 e 7, un meccanismo cosiddetto «a rubinetto» secondo cui la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le spese sostenute a partire dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione di un'istanza da indirizzare all'Agenzia delle entrate e alla preventiva accettazione della stessa nei limiti delle risorse stanziate. L'istanza in argomento va presentata esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
      Il comma 8 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, l'approvazione del modello da utilizzare per presentare l'istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento.
      Il comma 9 individua i termini entro i quali vanno presentate le istanze.
      Il comma 10 introduce una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, e rispetto alla quale, in corso d'anno, il provvedimento in commento introduce delle modifiche quantitative che vanno a limitarne la fruibilità.
      La disposizione assume carattere transitorio risultando applicabile - solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell'anno 2008 - dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, a causa dell'esaurimento dei fondi allo scopo stanziati dal presente decreto. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che, pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni recate dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, non presentano l'istanza di cui al comma 7 del presente decreto.
      In particolare, vengono ridotti la percentuale di detrazione e l'ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, mentre sono lasciati inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007.
      La scelta di ridurre il beneficio alla stessa misura della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si giustifica in quanto tale ultima agevolazione rappresenta per i contribuenti persone fisiche la naturale alternativa alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come già evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 31 maggio 2007. Con ciò, tuttavia, non si è inteso in alcun modo richiamare la disciplina della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, in quanto ciò avrebbe comportato, a carico del contribuente, la necessità di porre in essere adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici relativamente, peraltro, a spese già sostenute dal contribuente medesimo.
      La previsione del comma 10 non si applica, invece, per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
      In tal caso, infatti, al momento del sostenimento delle stesse i contribuenti persone fisiche già sono a conoscenza delle modifiche normative intervenute nella disciplina della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e conseguentemente dell'eventualità di non poterne fruire per esaurimento dei fondi stanziati.
      Peraltro, in tale evenienza, i contribuenti medesimi potranno comunque avvalersi della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per tale ultima agevolazione. Nell'ambito degli interventi agevolabili individuati nel citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, infatti, rientrano quelli rivolti al «conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia».
      Infine, il comma 11 prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la comunicazione dell'esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 30.
(Controlli sui circoli privati).

      L'articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione che già costituite.
      Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell'esclusione dai benefìci fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
      La norma, che ha finalità esclusivamente fiscali, è diretta ad acquisire le informazioni necessarie a garantire che l'intento del legislatore tributario di tutelare e incentivare il fenomeno del libero associazionismo, attraverso la previsione di un regime fiscale di favore, trovi concreto riscontro e a contrastare l'utilizzo distorto della forma associativa come strumento per eludere di fatto il pagamento delle imposte dovute.
      La necessità della norma deriva da reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa.
      Il fenomeno riguarda varie forme associazionistiche e diversi settori di attività; da qui, pertanto, la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali, riferiti a tutto il mondo associativo e ai soggetti assimilati sotto il profilo tributario, come nel caso delle società sportive dilettantistiche beneficiarie dello stesso regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
      A tale finalità è diretta, peraltro, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, la quale, in coerenza con un sistema uniforme di controlli fiscali, consente di distinguere i profili e le competenze ai fini sportivi da quelli fiscali.
      La disposizione in commento mira nello stesso tempo a garantire le vere forme associazionistiche e ad evitare che, attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore.
      Le esigenze sopra evidenziate motivano altresì la disposizione del comma 5 che razionalizza, sotto il profilo tributario, le associazioni e tutti gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Art. 31.
(IVA sui servizi televisivi).

      Sul piano fiscale, e segnatamente dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, ha riordinato il settore delle telecomunicazioni ampliando, tra l'altro, il concetto di «servizi di telecomunicazione» (articolo 1) e definendo altresì (articolo 4) la nozione di «mezzi tecnici» per la fruizione dei servizi di telecomunicazione (schede elettroniche, codici di accesso eccetera), senza tuttavia precisare le relative quote applicabili.
      Il mancato adeguamento agli sviluppi tecnologici e di mercato del testo del numero 123-ter) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari.
      In particolare, non si possono ritenere rientranti nell'aliquota agevolata i servizi radiotelevisivi trasmessi attraverso la piattaforma digitale terrestre, in quanto la disposizione fa riferimento a quelli effettuati in forma digitale via cavo o via satellite.
      Analogamente, la disposizione agevolativa appariva preclusa ai servizi di trasmissione cosiddetti «pay-per-view» nonché, più in generale, atteso il riferimento ai «canoni di abbonamento», ai servizi radiotelevisivi acquistati dagli utenti di volta in volta tramite carte prepagate o altri «mezzi tecnici» al di fuori di un rapporto contrattuale continuativo (abbonamento).
      L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, concede facoltà agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell'allegato III alla direttiva medesima, tra le quali quelle di «ricezione di servizi radiotelevisivi».
      Trattasi, tuttavia, di una facoltà che non impedisce agli Stati membri di applicare a tali operazioni l'aliquota ordinaria, a condizione però che l'applicazione sia uniforme per le operazioni indicate nello stesso numero del richiamato allegato III.
      Pertanto, con il comma 1 dell'articolo in commento i servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell'ambito delle operazioni soggette all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
      In pratica, la disposizione rende omogeneo il trattamento ai fini dell'IVA dei servizi di radiodiffusione (unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna), sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.
      La norma del comma 2 è tesa a recepire le norme contenute nell'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
      Tali disposizioni, da introdurre nell'ordinamento interno a decorrere dal 1o gennaio 2009, prevedono la proroga al 31 dicembre 2009 di talune norme concernenti, ai fini della territorialità, l'individuazione del luogo in cui debbano considerarsi effettuate determinate prestazioni di servizi (introdotte nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 273 del 2003, modificativo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
      In particolare, si tratta delle seguenti operazioni:

          a) prestazioni di servizi, di radiodiffusione e di televisione e prestazioni fruite tramite mezzi elettronici, rese da soggetti nazionali a committenti soggetti d'imposta domiciliati o residenti in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori dell'Unione europea;

          b) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato;

          c) prestazioni di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta;

          d) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti, domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta.

      La disposizione di cui al comma 3 mira a ridefinire l'ambito di applicazione dell'addizionale alle imposte sul reddito dovuta in relazione a materiale e servizi a carattere pornografico, introdotta dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005. Viene, in particolare, previsto che detta addizionale si applica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle indicazioni fornite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 32.
(Riscossione).

      I commi 1 e 2 dell'articolo in esame modificano la disciplina sugli aggi dovuti agli agenti della riscossione, apportando modifiche procedimentali, che non generano effetti in termini di gettito erariale.
      Il comma 3 rimodula la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del «non riscosso come riscosso». Le disposizioni non comportano effetti negativi per l'Erario, oltre quelli già scontati nel bilancio dello Stato.
      Il comma 4 prevede l'assegnazione a Equitalia di 50 milioni di euro per l'anno 2009. La riconduzione in mano pubblica della funzione di riscossione nazionale delle entrate iscritte a ruolo ha comportato una delicata e complessa attività di razionalizzazione e omogeneizzazione dei processi e delle strutture societari, alla cui attuazione si accompagnano la definizione di un nuovo modello operativo e l'individuazione di innovative soluzioni architetturali dei sistemi informatici.
      In particolare, continuano a rendersi necessari ingenti investimenti per procedere alle operazioni societarie finalizzate a ridurre la pletora delle aziende operative, riconfigurandole su base tendenzialmente regionale; ciò anche al fine di realizzare processi di integrazione con gli enti territoriali, favorendo l'attuazione del processo di federalismo fiscale. Tale attività ha già consentito la riduzione delle strutture da trentanove (compresa la capogruppo ed Equitalia Servizi) a ventiquattro (a fine 2008, e sempre incluse la capogruppo, Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia, nuova società prevista dalla legge n. 244 del 2007).
      Con i commi 5 e 6 si prevede che, in caso di piano di concordato preventivo adottato ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942, il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'IVA, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.
      La normativa comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini dell'IVA la presente proposta non comporta effetti.
      Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      Il comma 7 reca disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate introdotte dalla legge n. 289 del 2002, ma non hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni.
      Limitatamente a questi soggetti viene, anzitutto, facilitata l'aggressione del loro patrimonio immobiliare riducendo da 8.000 a 5.000 euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare e consentendo di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da vendere all'asta.
      Si prevede, inoltre, che, nei confronti degli stessi soggetti, all'inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di pagamento, segua immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.
      Con tali modifiche normative risulterà fortemente potenziata la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.

Art. 33.
(Indennità vacanza contrattuale).

      Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) venga erogata con lo stipendio del mese di dicembre, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008, laddove essa non sia già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, come disposto dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995.
      Il comma 2 precisa che le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale costituiscono anticipazione dei benefìci complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o mediante altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
      Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 257 milioni di euro, comprensivi degli oneri contributivi e di quelli relativi all'IRAP, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge n. 244 del 2007.
      Il comma 4 prevede che le amministrazioni pubbliche non statali possano erogare al proprio personale gli importi di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge n. 244 del 2007.
      Il comma 5 specifica che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto il trattamento economico di tale personale (magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle Forze armate, professori e ricercatori universitari) è rideterminato annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale.

Art. 34.
(LSU Scuola).

      L'articolo autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009 per la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili operanti nel settore scolastico.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(omissis)

        Articolo 8-duodecies. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;

            b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

        2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

(omissis)

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(omissis)


        Articolo 2.

(omissis)

        84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.

(omissis)

        87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
        88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.

        89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione»;

            b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

(omissis)

Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
(omissis)

        Articolo 11. - .

(omissis)

        5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

            a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

            b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

            c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

            d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

            e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

            f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

        5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
        5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti princìpi:

            a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

            b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

            c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

        6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

(omissis)

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
(omissis)

        Articolo 9. - (Trattamento economico e giuridico). -

(omissis)

        4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

(omissis)

Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
(omissis)

        Articolo 7. - (Anticipazione del trattamento di fine rapporto). - 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
        2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
        3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(omissis)

Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(omissis)

        Articolo 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali). -

(omissis)

        12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

(omissis)


Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

        Articolo 1.

(omissis)

        140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

            a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

            b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.

(omissis)

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(omissis)

        Articolo 104. - (Difese). - 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
        1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente.
        1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
        2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

        Articolo 104-bis. - (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative.
        2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto nè hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.
        3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:

            a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

            b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.
        5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.
        6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
        7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.

        Articolo 104-ter. - (Clausola di reciprocità). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
        2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.
        3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.
        4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo.

(omissis)


Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
(omissis)

Capo III
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

        Articolo 19. - (Autorizzazioni). -

(omissis)

        6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
        7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

(omissis)

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
(omissis)

        Articolo 5. - (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

        2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.

(omissis)

        Articolo 12. - (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.

(omissis)

        18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.

(omissis)

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
(omissis)

        Articolo 56. - (Contenuto del programma). - 1. Il programma deve indicare:

            a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

            b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

            c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

            d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.

        2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
        3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

(omissis)

Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
(omissis)

Capo II
INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

        Articolo 21. -

(omissis)

        9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
        10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.

(omissis)

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2006, n. 248.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

        Articolo 37. - (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).

(omissis)

        33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
        34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
        36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
        37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2008.
        37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
        37-ter
. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

        Articolo 1.

(omissis)

        30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
        31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
        32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

        Articolo 1.

(omissis)

        363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
        364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
        365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
        366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

(omissis)

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(omissis)

        Articolo 13. - (Ravvedimento). - 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

            a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

            b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

            c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

(omissis)


Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(omissis)

        Articolo 4. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). -

(omissis)

        4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
        5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
        6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
        7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

(omissis)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Codice dell'amministrazione digitale.
(omissis)

        Articolo 23. - (Copie di atti e documenti informatici). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «,  informatiche».
        2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
        2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
        3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
        4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
        5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
        6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
        7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(omissis)

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
(omissis)

Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

        Articolo 13. - (Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa). -

(omissis)

        7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
        8.
L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
        9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
        10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.
        11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.
        12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

(omissis)

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

        Articolo 1. - (Disposizioni in materia di sostegno al reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 ai fini dei benefìci contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonché di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45 milioni di euro per il 2008 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2008. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
(omissis)

        Articolo 118. - (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -

        16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(omissis)


Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
(omissis)

Capo II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

        Articolo 5. - (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni). -

(omissis)

        7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

            a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

            b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

        8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
        9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
        10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
        11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

            a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

            b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

            c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

            d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(omissis)

Capo X
PRIVATIZZAZIONI

        Articolo 57. - (Servizi di Cabotaggio). - 1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.

        2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
        4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
        5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.

(omissis)

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(omissis)

        Articolo 5. - (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

            a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

            b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

        2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
        3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(omissis)

Legge 8 maggio 1998, n. 146.

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
(omissis)

        Articolo 10-bis. - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
        2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

(omissis)

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
(omissis)

        Articolo 19. - (Discarico per inesigibilità). -

(omissis)
(omissis)

        4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

(omissis)

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
(omissis)

        Articolo 7. - (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica). - 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
        2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
(omissis)

Parte III
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%
(omissis)

        123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto - punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico;

(omissis)

Decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 273.

Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
(omissis)

        Articolo 2. - Periodo di applicazione. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

(omissis)

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
(omissis)

Capo II
PRINCÌPI GENERALI DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sezione I
DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

        Articolo 17. - (Remunerazione del servizio). - 1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

            a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;

            b) situazione sociale ed economica di ciascun àmbito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;

            c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.

        2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso àmbito o, in caso esso sia variato, per àmbito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
        3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

            a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

            b) integralmente, in caso contrario.

        3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

            a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

            b) del debitore, in caso contrario.

        4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
        5. [A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1].
        5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
        6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

            a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;

            b) del debitore, negli altri casi.

        7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
        7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
        7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.

(omissis)

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(omissis)

        Articolo 3.

(omissis)

        13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

            a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

            b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

            c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

            d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

(omissis)

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
(omissis)

        Articolo 182-ter. - (Transazione fiscale). - Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
        Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
        Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
        Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
        La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
        Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

(omissis)


Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
(omissis)

        Articolo 16. - (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

            a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

            b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

                1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

                2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

                3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

        2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
        3. Ai fini del presente articolo si intende:

            a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato L(170);

            b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

            c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

        4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
        5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
        6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1o giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1o giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
        7. [Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello].
        8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
        9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
        9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.
        10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

(omissis)


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 (*).


Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

        Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

        Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

        Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;


        (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2008.

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Articolo 1.
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

        1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

            a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

            b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;

            c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

            d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

            e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

        2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

            a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

            b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

        3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma  12:

            a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

            b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

            c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

            d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

            e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

            f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

            g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

        4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

            a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

            b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

            c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

        6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
        7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
        8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
        9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.
        10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
        11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.
        12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
        13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
        14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
        15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
        16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
        17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

            a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

            b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

        18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
        19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
        20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

            a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

            b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

        21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
        22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
        23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 2.
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

        1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
        2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
        3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
        4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
        5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385.

Articolo 3.
(Blocco e riduzione delle tariffe).

        1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
        2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009.
        3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
        4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo:

            «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

        6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

            b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

            c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

            b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

        7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
        8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
        9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
        10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi:

            a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

            b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;

            c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

        11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;

            b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

        12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
        13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

Articolo 4.
(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

        1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
        2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

        «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
        4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
        4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009».

        3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
        5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Titolo II
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività).

        1. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Articolo 6.
(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

        1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
        2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
        3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Articolo 7.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

        1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Articolo 8.
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore).

        1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.

Articolo 9.
(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.).

        1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.
        2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 10.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

        1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.
        2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Articolo 11.
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

        1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
        2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
        3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
        4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
        5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 12.
(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

        1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
        2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.
        3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
        5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:

            a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

            b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.

        6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
        7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
        8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
        9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

            d) emissione di titoli del debito pubblico.

        10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
        11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
        12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 13.
(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

        1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

        «1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
        1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
        1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
        2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

        2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».

            b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».

        3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

            a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;

            b) il comma 2 è soppresso;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

Articolo 14.
(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

        1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
        2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
        3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
        4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
        5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

        «4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».

        6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:

            a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.

            b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

        7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
        8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
        9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.

Articolo 15.
(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

        1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
        2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
        3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:

            a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;

            b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.

        4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
        5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
        6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
        7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

            a) variazioni che intervengono nei princìpi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

            b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei princìpi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

        9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
        10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.
        11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
        12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
        13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
        15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
        16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
        17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
        18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
        19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.
        20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
        21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
        22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Articolo 16.
(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

        1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

            b) il comma 10 è soppresso.

        2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
        3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
        4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
        5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

            b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

            c) al comma 1, lettera c), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

        6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
        7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
        8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
        9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
        10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
        11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
        12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

        «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Articolo 17.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero).

        1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

Titolo III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 18.
(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

        1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

            a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

            b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

        2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.
        3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
        4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

Articolo 19.
(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

        1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

            a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

            b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

            c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;

        Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.

        2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

            a) operino in regime di monocommittenza;

            b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

            c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

            d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;

            e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
        4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        5. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
        6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

            a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

            b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

            c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

        7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.
        8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
        9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
        10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
        11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
        12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
        13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
        14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
        15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
        16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
        17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
        18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

Articolo 20.
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

        1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
        2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
        3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.
        4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
        5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
        6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.
        7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
        8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
        10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 21.
(Finanziamento legge obiettivo).

        1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
        2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
        3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 22.
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti).

        1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».
        
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
        3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

Articolo 23.
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

        1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
        2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
        4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60o giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI

Articolo 24.
(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi).

        1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
        2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
        3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
        4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
        5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

Articolo 25.
(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

        1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
        2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
        3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
        4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
        5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

Articolo 26.
(Privatizzazione della società Tirrenia).

        1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
        3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.»;

            b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 27.
(Accertamenti).

        1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

                «c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

                d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;

            b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
        1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
        1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

            c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

        2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2009.
        4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
        2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

        5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
        6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
        7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.

        8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
        9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.
        10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
        11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
        12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
        13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:

            a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

            b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

            c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;

            e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

        15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
        16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
        17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
        19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Articolo 28.
(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.).

        1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
        2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Articolo 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
        2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

            a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

            b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

        3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

            a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

            b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

        4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
        5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
        6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
        7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
        8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
        9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
        10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
        11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.

Articolo 30.
(Controlli sui circoli privati).

        1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
        2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefìci fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
        3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
        5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

Articolo 31.
(IVA servizi televisivi).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
        2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

        3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Articolo 32.
(Riscossione).

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

                a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

                b) integralmente, in caso contrario.»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;

            e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
        3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;

            b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

                «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)

                «d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».

        4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50 milioni di euro.
        5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»;

            b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».

        6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
        7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:

            a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;

            b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

            c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

Articolo 33.
(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale).

        1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
        2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefìci complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
        5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Articolo 34.
(LSU Scuola).

        1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 35.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

Articolo 36.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 novembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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