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PDL 2044

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2044



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa

Presentato al Senato della Repubblica il 22 dicembre 2008
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 30 dicembre 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto intende completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri Paesi europei (ad esempio www.legifrance.com).
      Il progetto cosiddetto «Normattiva», volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
      La complessa fase di analisi finora svolta ha consentito di approfondire i problemi tecnici e giuridici da risolvere. Tuttavia, talune difficoltà di coordinamento non hanno ancora consentito al progetto di giungere a compimento.
      Per l'attuale legislatura, la delega di funzioni attribuisce al Ministro per la semplificazione normativa il coordinamento «delle connesse competenze di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008).
      In vista di una sollecita entrata in funzione di «Normattiva», l'articolo 1 coordina la normativa previgente con i poteri del Ministro per la semplificazione normativa; in particolare, consente al Ministro un più efficace utilizzo delle risorse oggi già esistenti, provvedendo alla convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale.
      Inoltre sono previsti, attraverso l'adozione di decreti, la razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti che operano in materia, unitamente alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle amministrazioni pubbliche già impegnato in tali attività, il coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e la determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, di criteri per la pubblicazione telematica degli atti normativi, al fine di rendere effettivo il superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.
      Strettamente connesso al completamento di tale progetto è l'articolo 2, che dispone l'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ormai ritenute estranee ai princìpi dell'ordinamento giuridico attuale.
      In tale modo si contribuisce in maniera decisiva alla certezza del diritto e soprattutto si consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento nella banca «Normattiva» di circa 29.000 provvedimenti, con cospicui risparmi di spesa, considerando che l'inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro.
      Basandosi sulla banca dati storica del Centro elaborazioni dati (CED) della Corte di cassazione, sono stati selezionati tutte le leggi, i regi decreti- legge, i decreti-legge luogotenenziali, i decreti legislativi luogotenenziali e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, per un totale di oltre 31.000 atti. Da questi sono stati sottratti quelli ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini dell'articolo 14, commi 14 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetta «taglia-leggi»). Sono così residuati circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente.
      Si sottolinea l'utilità dell'operazione anche in considerazione del fatto che risultano ancora vigenti leggi di chiaro stampo fascista. È il caso, per esempio, della legge 19 gennaio 1939, n. 129, che istituisce la Camera dei fasci e delle corporazioni; nonostante sia stata soppressa tale Camera (regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 705), la legge risulta formalmente vigente in quanto mai abrogata espressamente.
      La disposizione contenuta all'articolo 3 risulta necessaria ed urgente in quanto il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'abrogazione di tutti gli atti normativi contenuti nell'allegato A del decreto viene a scadere il 22 dicembre 2008.
      La norma consente di sottrarre all'effetto abrogativo de quo gli atti normativi, contenuti nel citato allegato A, per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore, a conclusione dell'iter di conversione del decreto.
      Si sottolinea come la portata della disposizione non smentisce, ma conferma, l'efficacia dell'intervento abrogativo di cui al citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poiché, a fronte dell'abrogazione di 3.370 leggi, il margine di correzione è inferiore al 2 per cento.
      La disposizione dell'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del decreto.
      Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(omissis)

Art. 2.
(omissis)

        584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008.

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;

        Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente).

        1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
        2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

            a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;

            b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

            c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
        4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

Articolo 2.
(Abrogazioni espresse).

        1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.
        2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

Articolo 3.
(Modifiche all'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

        1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Alfano, Ministro della giustizia.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

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