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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2044 |
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa
promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.
1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Alfano, Ministro della giustizia.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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