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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2041 |
Capo I (articoli 1-7). Princìpi generali.
I princìpi generali riguardano: il rispetto della legalità internazionale, in base al quale le Parti, sottolineando la centralità delle Nazioni Unite nel sistema delle relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi derivanti dai princìpi e dalle norme del diritto internazionale universalmente riconosciuti, nonché inerenti al rispetto dell'ordinamento internazionale, con implicito riferimento alle norme di carattere pattizio cui sono vincolate (articolo 1); il rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati (articolo 2); l'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 3); l'impegno alla non ingerenza negli affari interni e, nel rispetto dei princìpi della legalità internazionale, a non usare né concedere l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte (articolo 4); l'impegno alla soluzione pacifica delle controversie (articolo 5);
Capo II (articoli 8-13). Chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi.
L'Italia si impegna a realizzare in Libia «progetti infrastrutturali base» (articolo 8), che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le Parti. I fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana mentre la Libia renderà disponibili i terreni, senza oneri per l'Italia o per le aziende costruttrici. Queste saranno altresì agevolate dalla Grande Giamahiria nel reperimento in loco dei materiali necessari e nell'espletamento di procedure doganali e d'importazione, in esenzione dalle relative tasse. Parimenti in esenzione dalle tasse saranno i consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche.
Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti di cui all'articolo 8 e di stabilire l'arco temporale complessivo, nonché le cadenze della loro realizzazione, è prevista l'istituzione di una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati (articolo 9).
La Commissione mista individuerà, inoltre, indicando tempi e modalità di affidamento e di esecuzione, importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese dirette e a prezzi da concordare tra le Parti. La conclusione e il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale e industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato, in uno spirito di leale collaborazione. In altri termini, la creazione di un solido e ampio partenariato economico-industriale è condizione essenziale per la realizzazione del Trattato nel suo complesso e, quindi, per il rispetto anche degli impegni assunti dall'Italia.
Alla Commissione mista sono attribuiti compiti di verifica degli impegni presi, di segnalazione ai Ministeri degli affari esteri dei due Paesi di eventuali inadempienze e di proposta di soluzioni a livello tecnico.
L'Italia si impegna, inoltre, a realizzare, per un ammontare di spesa complessivo che sarà concordato tra i due Paesi, alcune «iniziative speciali» (articolo 10): la costruzione di 200 unità abitative; l'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie a un contingente di 100 studenti libici, rinnovabili più volte e che saranno oggetto di una specifica intesa; un programma di cure presso istituti italiani a favore di alcune vittime dello scoppio di mine in Libia; il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi; la restituzione alla Libia di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale.
La definizione delle modalità di esecuzione di tali «iniziative speciali», e del limite di spesa annua da impegnare per ognuna di esse, sarà affidata ad appositi Comitati misti.
A fronte degli impegni assunti dall'Italia, la Libia si impegna: ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che impongono vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia (articolo 9, paragrafo 2); a concedere, dalla firma del Trattato e senza limitazioni o restrizioni di sorta, visti di ingesso ai cittadini italiani espulsi nel 1970 (articolo 11); a sciogliere l'Azienda libico-italiana (ALI) (articolo 12), che, pur essendo stata originariamente concepita con finalità opposte, finora si è rivelata nei fatti un serio
Capo III (articoli 14-23). Nuovo partenariato bilalerale.
L'articolo 14 prevede meccanismi di consultazione politica, con riunioni annuali a livello di Capi di Governo, definite «Comitato di partenariato», e di Ministri degli affari esteri, definite «Comitato dei seguiti». A quest'ultimo spetterà in particolare il compito di seguire l'attuazione del Trattato, adottando i provvedimenti che si rendessero necessari. Sono altresì previste, nello stesso articolo, regolari riunioni tra altri esponenti dei due Governi.
Gli articoli da 15 a 18 prevedono l'impegno delle Parti in favore di varie forme di collaborazione, ai fini dell'intensificazione della cooperazione scientifica, culturale, economica e industriale, tra cui la realizzazione di programmi di formazione e di specializzazione post-universitarie, nonché lo sviluppo di rapporti tra università e istituti di ricerca e di formazione delle due Parti (articolo 15); contatti diretti tra enti e organismi culturali dei due Paesi (agevolando in particolare l'attività dei rispettivi istituti culturali a Roma e a Tripoli) e l'ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico (articolo 16); la promozione di progetti di trasferimento di tecnologie, la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura - relativamente alle quali si prevede la realizzazione di un'intesa tecnica, già in fase di negoziato - nonché lo sviluppo degli investimenti diretti e la costituzione di società miste (articolo 17); il rafforzamento del partenariato nel settore energetico, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili (articolo 18).
Nell'ambito della cooperazione culturale di cui al citato articolo 16, è in particolare



















1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia si rende necessario in quanto dall'applicazione del Trattato, di vasta portata sul piano politico e dei rapporti internazionali, discendono ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Per quanto concerne l'incidenza sul quadro normativo nazionale, trattandosi di un accordo bilaterale, dal medesimo non possono derivare conflitti con l'ordinamento; esso è pertanto assolutamente in linea con la vigente normativa e perfettamente compatibile con i princìpi costituzionali.
Gli interventi richiesti attengono ad un ambito nazionale e anche se è prevista una forma di collaborazione territoriale essa potrà essere compatibile e realizzabile attraverso intese regionali.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Si ritiene che i princìpi contenuti nel Trattato siano in linea con l'ordinamento comunitario. Analogamente esso è compatibile con gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
La tecnica utilizzata per la stesura del Trattato con la Libia è quella usuale, di prassi consolidata sul piano internazionale.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:
a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:
a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:
1) 8,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;
2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;
3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.
3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:
a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81,
b) utile prima delle imposte.
4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.
6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 214.200.200
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.









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