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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1688 |
1. È istituita la figura professionale dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico è l'operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
3. La verifica di congruità sul paziente dei dispositivi medici su misura è di competenza esclusiva dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
4. Le verifiche tecniche, sempre e comunque al di fuori del cavo orale, sul manufatto realizzato dall'odontotecnico su richiesta dell'odontoiatra, sono di competenza dell'odontotecnico stesso.
1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico.
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o di collaborazione, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.
1. In caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'odontotecnico in qualità di esercente di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie che ha abusivamente esercitato la professione di odontoiatra, ovvero appartenenti a società alle quali l'odontotecnico o l'odontoiatra partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.
2. L'odontotecnico che ha abusivamente esercitato una professione sanitaria è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa pari a 20.000 euro.
3. L'esercizio abusivo dell'attività di odontotecnico da parte di operatori non in possesso di diploma abilitante è sanzionato con la confisca delle attrezzature odontotecniche e con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 20.000 euro.
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