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PDL 1688

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1688



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALERA

Disposizioni concernenti la professione di odontotecnico

Presentata il 23 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento le professioni sanitarie sono state istituite con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; in particolare, la professione sanitaria di odontoiatra è stata istituita con la legge 24 luglio 1985, n. 409. Con decreti ministeriali aventi natura regolamentare, tra il 1994 e il 2001, sono stati individuati poi ventidue nuovi profili di professioni sanitarie.
      Le esperienze realizzate attraverso l'istituzione degli altri profili professionali non hanno dato esiti positivi e, soprattutto, i fabbisogni di tali professionalità non sembrano assolutamente rilevanti.
      L'attività di odontotecnico è attualmente regolamentata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie in virtù del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e il relativo percorso formativo è stato regolamentato con due successivi decreti ministeriali, rispettivamente il decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, recante «Disposizioni per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e il decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, recante «Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992.
      In considerazione della natura di arte ausiliaria dell'attività di odontotecnico non può essere applicata la procedura prevista dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che riguarda esclusivamente le professioni sanitarie, in quanto la legge n. 43 del 2006 si riferisce unicamente alle professioni individuate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, e dal decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che, com'è noto, escludono la figura dell'odontotecnico.
      Sulla base delle considerazioni che precedono e della necessità di prevedere un aggiornamento delle mansioni e della figura dell'odontotecnico, si è ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figura e profilo).

      1. È istituita la figura professionale dell'odontotecnico.
      2. L'odontotecnico è l'operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
      3. La verifica di congruità sul paziente dei dispositivi medici su misura è di competenza esclusiva dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.
      4. Le verifiche tecniche, sempre e comunque al di fuori del cavo orale, sul manufatto realizzato dall'odontotecnico su richiesta dell'odontoiatra, sono di competenza dell'odontotecnico stesso.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
      2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

          a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

          b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico.

      3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o di collaborazione, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.

Art. 3.
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

      1. In caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'odontotecnico in qualità di esercente di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie che ha abusivamente esercitato la professione di odontoiatra, ovvero appartenenti a società alle quali l'odontotecnico o l'odontoiatra partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.
      2. L'odontotecnico che ha abusivamente esercitato una professione sanitaria è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa pari a 20.000 euro.
      3. L'esercizio abusivo dell'attività di odontotecnico da parte di operatori non in possesso di diploma abilitante è sanzionato con la confisca delle attrezzature odontotecniche e con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a 20.000 euro.


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