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PDL 1550

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1550



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CECCACCI RUBINO, CAZZOLA

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo,
dell'intrattenimento e dello svago

Presentata il 26 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'industria della comunicazione e dello spettacolo è ormai un settore trainante per la nostra economia al pari di altre industrie come quella del turismo.
      Il settore comprende figure professionali altamente qualificate come quelle dei musicisti e dei cantanti, degli attori di cinema e di teatro, degli artisti della televisione e dei locali di intrattenimento (disc jockey, animatori, ragazze immagine e danzatori). Intorno a queste figure ruotano anche altri professionisti quali agenti, «public relation» e tecnici che grazie alla loro opera rendono possibile la realizzazione degli spettacoli.
      Nella stragrande maggioranza dei casi, però, queste professionalità lavorano senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto a tutt'oggi in Italia la normativa è inadeguata. Infatti, le disposizioni relative alle tutele dei lavoratori dello spettacolo, che vanno dal collocamento alla previdenza, risalgono ad oltre mezzo secolo fa, comportando un aumento dell'incertezza normativa, non più adeguata al mutato contesto lavorativo, e un sempre più diffuso impoverimento delle figure artistiche del nostro Paese. I dati parlano chiaro: l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) rileva che a fronte di un bisogno di 120 giornate lavorative, per costituire un'annualità contributiva, la media conseguita dai nostri artisti è di sole 90 giornate. Ciò significa che mediamente un lavoratore dello spettacolo non raggiunge l'obiettivo minimo necessario alla maturazione del diritto alla tutela previdenziale. Altre indagini (Osservatorio dello spettacolo) ci danno ulteriori informazioni sul reddito medio nell'ambito del lavoro artistico, che risulta al di sotto della soglia di povertà. Soprattutto in questi ultimi anni la situazione è andata aggravandosi, con un impoverimento generalizzato che, pur non riguardando solo l'Italia - nell'Unione europea soltanto il 20 per cento degli artisti dispone di redditi «sufficienti» e soltanto il 4-5 per cento può definirsi di «successo» - da noi è maggiormente acuito per l'assenza di un efficace sistema di welfare. Infatti, gli artisti, avendo una professionalità peculiare, vengono impiegati - utilizzando schemi contrattuali tanto di lavoro autonomo che di lavoro subordinato - soltanto con contratti a tempo determinato e ciò si ripercuote in modo decisivo sulle loro condizioni di lavoro e, più in generale, sulle loro condizioni di vita.
      Occorre quindi rivedere il sistema del welfare per questi lavoratori, perché gli artisti e i professionisti dello spettacolo svolgono un lavoro che è per sua natura precario, in quanto è caratterizzato da prestazioni ad alto contenuto creativo e soggette alla volubilità del pubblico ed a cambiamenti, anche quotidiani, di condizione lavorativa che comportano livelli elevati di stress. Quindi occorre costruire un welfare su misura, fatto di risposte mirate alle esigenze di una professione che si presenta come un lavoro autonomo e subordinato allo stesso tempo e, quindi, come un lavoro in cui si è obbligati a rispettare sia i doveri fiscali dei lavoratori autonomi sia gli oneri previdenziali dei lavoratori dipendenti, senza però poter usufruire degli incentivi fiscali dei lavoratori autonomi e dei diritti previdenziali dei lavoratori subordinati.
      Infatti, analogamente ai liberi professionisti, gli artisti, per le loro prestazioni, sono obbligati, a fini fiscali, a emettere fattura mentre, analogamente ai dipendenti, in materia previdenziale, sono obbligati a pagare i relativi contributi e oneri, senza però avere la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, di promozione e pubblicità, di abbigliamento, di gestione, di sala prove, di vitto e alloggio e di autostrada) e senza tutele in caso di disoccupazione e di infortuni.
      Occorre quindi intervenire per porre fine a questa ingiustizia estendendo ai lavoratori dello spettacolo quelle tutele di cui ora sono sprovvisti quali, appunto, l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la contribuzione volontaria per la pensione e la detraibilità dei costi della professione. In sintesi, entrando nel merito della presente proposta di legge, all'articolo 1 si individuano in tutti i lavoratori dello spettacolo, sia artisti che tecnici, individuati nelle categorie A) e B) di cui all'articolo unico del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che hanno rapporti, di natura autonoma o subordinata, a tempo determinato e saltuari, i beneficiari dell'estensione delle tutele assicurative e previdenziali (rivedendo, all'articolo 2, i requisiti anagrafici necessari alla maturazione del diritto alla pensione dei ballerini e dei tersicorei) e delle agevolazioni fiscali (articolo 3). Fondamentale ai fini di un'esauriente e aggiornata applicazione delle suddette disposizioni è la regolamentazione, all'articolo 4, del rapporto di lavoro tramite un apposito «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
      Come si è già ricordato, gli artisti hanno percorsi professionali solitamente assai frammentati e discontinui e quindi hanno bisogno di essere continuamente presenti sul mercato del lavoro, necessitando di una continua promozione della propria immagine, professionalità e creatività. Possono essere considerati più imprenditori di se stessi che lavoratori «tout court». In questa situazione è prassi ormai consolidata affidarsi alla figura dell'agente o consulente artistico (articolo 5). È senza dubbio vero che nel passato l'agenzia teatrale è stata sovente sinonimo di sfruttamento, in particolare di giovani talenti, ma oggi l'attività di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza svolta dall'agente dello spettacolo, in favore di artisti dello spettacolo, è ormai un ausilio indispensabile per essere presenti con successo nel mercato dello spettacolo. Chiaramente è necessaria l'istituzione di un registro dei lavoratori dello spettacolo (articolo 6), di cui faranno parte anche gli agenti dello spettacolo, per regolare le modalità di raccolta e di verifica delle iscrizioni. Le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro saranno definite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
      Con la presente proposta di legge, in conclusione, si permette la realizzazione di una migliore tutela per quanti operano nell'ambito dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, dando così risposta all'invito che l'Unione europea ha rivolto agli Stati membri, con la risoluzione 2006/2249 (INI) sullo statuto sociale degli artisti approvata dal Parlamento europeo il 7 giugno 2007, per sviluppare e applicare un quadro giuridico e istituzionale di sostengo alla creazione artistica in grado di favorire la contrattazione, l'assicurazione per le malattie, la tassazione diretta e indiretta e la sicurezza sociale. Invito questo che si caratterizza non come mero assistenzialismo, ma come consapevolezza della fondamentale funzione di coesione sociale e culturale svolta da questi lavoratori.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutele assicurative).

      1. Le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.
      2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.
      3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

      «4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».

      4. I lavoratori di cui al comma 1 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto.
      5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.
(Requisiti anagrafici per l'accesso alle prestazioni pensionistiche per le categorie dei ballerini e dei tersicorei).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, la parole: «52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni per gli uomini e 42 per le donne»;

          b) al comma 13, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

Art. 3.
(Retribuzione imponibile).

      1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 4, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

Art. 4.
(Foglio d'ingaggio).

      1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo.
      2. Con il consenso del lavoratore, il foglio d'ingaggio può essere stipulato in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.

Art. 5.
(Agenti di spettacolo).

      1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerata le peculiarietà e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.
      2. L'agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei lavoratori di cui al comma 1.
      3. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: «le agenzie teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «le agenzie dello spettacolo».

Art. 6.
(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
      2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2.
      3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento realtivo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        


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