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PDL 1766

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1766



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIAMMANCO

Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 9 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Sulle strade italiane ogni giorno avvengono in media 600 incidenti stradali, che provocano la morte di 15 persone e il ferimento di altre 860, di cui circa 40 invalidi gravi. Assistiamo in pratica a un vero e proprio «bollettino di guerra» che è aggiornato in continuazione dagli organi di informazione.
      È soprattutto la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza per uso di alcool una delle principali cause di incidenti stradali e mortali, in particolare tra i giovani.
      Le ultime disposizioni in materia, approvate con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, hanno apportato un inasprimento della risposta sanzionatoria nei confronti dei soggetti che nonostante un elevato grado di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti si sono posti alla guida di un'auto e hanno causato incidenti stradali. Ma tali misure non costituiscono ancora un valido deterrente quanto meno per tamponare il fenomeno, che appare inarrestabile, né riescono a dare una giusta risposta soprattutto ai familiari delle vittime della strada che, di fronte alla morte di un proprio caro, vedono imputato il colpevole per il solo reato di omicidio colposo con tutte le garanzie e i benefìci stabiliti dalla legge.
      Secondo dati statistici dell'allora Ministero della salute, in Italia oltre il 30 per cento degli incidenti mortali è causato da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. È ormai scientificamente accertato che sotto l'influsso di tali sostanze la capacità di concentrazione diminuisce e la coordinazione motoria e la percezione delle distanze e della velocità risultano alterate. Un soggetto in tale stato non dovrebbe mettersi alla guida di un veicolo poiché, in siffatte condizioni, non può assolutamente avere la piena padronanza del mezzo. Ma nel momento in cui, ciononostante, decide di farlo, allora significa che accetta il rischio di mettere a repentaglio la vita umana e allora dovrà affrontare le conseguenze che ciò comporta.
      Ed è proprio l'eventualità della morte, causata dalla guida di tali soggetti, che la presente proposta di legge vuole affrontare. Infatti, prendendo le mosse dalla considerazione esposta, si mira a intervenire in maniera particolarmente incisiva e specifica sul versante della prevenzione, migliorando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e disponendo che colui che, in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, provoca un incidente stradale dal quale deriva la morte di un soggetto, risponderà del reato di omicidio preterintenzionale.
      Conseguenza dell'accertamento di tale reato sarà la revoca della patente di guida. Il reato di omicidio preterintenzionale, previsto dall'articolo 584 del codice penale, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni ed è di competenza della corte di assise.
      Con tale severa misura si vuole, in pratica, eliminare ogni dubbio circa la gravità della pena che deve essere comminata e introdurre norme che riescano ad arginare il fenomeno dell'incidentalità stradale, ponendo un freno all'esorbitante e inaccettabile numero di vittime che con troppa frequenza si registrano sulle strade e sulle autostrade italiane e comminando pene certe e severe nei confronti di tali soggetti, così come più volte richiesto dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-bis.1. - Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale mortale è punito per il reato di omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223 del presente codice»;

          b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per il reato di cui al comma 2-bis.1 per il quale competente a giudicare è la corte di assise»;

          c) al comma 2-quater, le parole: «di cui ai commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis e 2-bis.1».

Art. 2.

      1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-bis.1. - Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale mortale è punito per il reato di omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223 del presente codice»;

          b) al primo periodo del comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per il reato di cui al comma 1-bis.1 per il quale competente a giudicare è la corte di assise».


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