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PDL N. 1950

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1950



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

EVANGELISTI, PORCINO, MARIANI, POLI, RIGONI, SANI, BARBATO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, FAVIA, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'estensione dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto

Presentata il 25 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! -
1. La pericolosità dell'amianto.

      L'amianto è un insieme di minerali di silicio le cui fibre hanno moltissime eccellenti qualità produttive: resiste alle alte temperature, è un ottimo isolante termico e acustico, si può lavorare, polverizzare, filare e tessere con facilità; è comune in natura e quindi poco costoso.
      Insomma, esso è un materiale miracoloso. Ma questo materiale miracoloso, come ha ricordato di recente anche la trasmissione televisiva Blu Notte trasmessa dalla RAI - Radio televisione italiana Spa, ha una caratteristica micidiale: le sue fibre, spesso più sottili di un capello e quindi invisibili all'occhio, sono pericolosissime. Anche una sola fibra può provocare una serie di malattie, tra cui un'intera categoria di tumori ai polmoni, e il rischio di ammalarsi cresce con l'aumento di fibre respirate, quindi del periodo di esposizione, e non diminuisce dopo che l'esposizione è cessata, anzi aumenta esponenzialmente con il passare del tempo.
      La pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori è nota da decenni (i primi rapporti circostanziati risalgono agli anni trenta e quaranta del secolo scorso), ma dato il suo impiego pressoché universale e il suo basso costo le aziende sono state molto lente nell'eliminare l'amianto dai loro prodotti e dal loro ciclo produttivo, favorite in ciò dai legislatori di moltissimi Paesi, che sono stati altrettanto lenti nel dichiarare l'amianto illegale: in altri termini, i vantaggi economici per le imprese che utilizzavano l'amianto, in qualsiasi settore, sono stati coscientemente scambiati con la malattia e con la morte di migliaia di lavoratori. E l'Italia non fa eccezione da questo punto di vista, tanto che l'amianto è stato dichiarato illegale solo nel 1992 (legge n. 257) in applicazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983.
      L'aver privilegiato i profitti delle industrie in cui si usava l'amianto, sia come prodotto che come componente del ciclo produttivo, ha fatto e farà pagare un prezzo pesantissimo ai lavoratori. I tassi di mortalità tra gli esposti sono molto superiori a quelli dei non esposti, e poiché il rischio di malattia aumenta esponenzialmente con il passare del tempo, il numero dei malati e dei morti è destinato ad aumentare. Non a caso la citata legge n. 257 del 1992, oltre a proibire l'uso dell'amianto, prevede che a parziale (e del tutto insufficiente) compensazione del danno subìto i lavoratori esposti all'amianto possano andare in pensione prima del previsto: essi hanno infatti un'aspettativa di vita significativamente inferiore alla media ed è quindi giusto ridurre la loro vita lavorativa e riequilibrare la suddivisione tra attività lavorativa e pensione. Purtroppo la normativa è stata predisposta in modo farraginoso e insufficiente, in particolare prevedendo la limitazione, del tutto arbitraria, della durata dell'esposizione (il limite dei dieci anni, la soglia delle 100 fibre/litro) e ha lasciato irrisolte moltissime questioni.
      Infatti, indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o per ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e con grave compromissione dell'apparato digerente. È ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, denominati «mesoteliomi».
      Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è valutato scientificamente intorno ai venti-trenta anni, insorge indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto, si propone, perlomeno, la riduzione del previsto limite dei dieci anni a cinque anni, come tappa intermedia verso l'eliminazione di tale limite, per consentire l'applicazione dei benefìci previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, superando anche i problemi di costituzionalità che si frappongono a quanti non si vedono riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di servizio anche di pochi mesi inferiore a tale limite.
      I commi 20, 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, che attua il Protocollo sul Welfare, intervengono, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all'amianto, riconoscendo, al comma 20, ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, validità alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in favore dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 15 giugno 2005, relativamente ai periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino al momento di avvio dell'azione di bonifica e, ad ogni modo, non oltre il 2 ottobre 2003, nell'ambito delle aziende individuate dagli atti di indirizzo rivolti all'INAIL già emanati in materia dall'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      L'emergenza amianto non si è tuttavia conclusa con la chiusura delle fabbriche poiché le malattie hanno un'incubazione che può essere lunghissima: migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto sono ancora presenti nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, e in generale, nell'ambiente, a quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.
      Dopo la scadenza del 15 giugno 2005 sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL circa altre 60.000 domande.
      Inoltre, al comma 21 del medesimo articolo 1, si limitano i suddetti benefici ai lavoratori cosiddetti «in produzione» e non anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla medesima data di entrata in vigore, creando, nel violare il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, un'ingiusta discriminazione tra lavoratori dello stesso settore.

2. I casi della Breda di Pistoia e della Aspera di Riva di Chieri.

      Nello stabilimento Breda (ora Ansaldobreda) di Pistoia per anni si è utilizzato l'amianto e in grandi quantità: esso è stato spruzzato sulle 150 converse del tetto nel 1972, usato per la copertura del tetto sotto forma di 130.000 metri quadrati di lastre di eternit e spruzzato all'interno delle carrozze ferroviarie.
      Nel 1987 l'azienda iniziò i lavori di rimozione dell'amianto usato per la coibentazione del tetto e delle converse, lavori che sono terminati nel 1991. Purtroppo quella che poteva essere una seria operazione di bonifica fu condotta in modo sciagurato: basti pensare che l'intervento fu motivato con ragioni di risparmio energetico e compiuto durante l'orario di lavoro e che il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza portò allo spargimento incontrollato nell'ambiente di una quantità enorme di fibre di amianto.
      E che l'amianto fosse ancora presente all'interno dello stabilimento, esponendo quindi i lavoratori alle sue micidiali fibre, fu evidenziato dalla necessità di una prima operazione di bonifica certificata dalla azienda sanitaria locale (ASL) di Pistoia nel 1996, e da una seconda campagna di bonifica, dovuta alla caduta di una parte del rivestimento di amianto ancora presente sulle converse, iniziata nel 2001 e proseguita con la rimozione totale delle converse concordata tra rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ASL, azienda e istituzioni locali nel 2002 e conclusa quest'anno.
      Il prezzo pagato dai lavoratori per i maggiori profitti dell'allora azienda Breda è altissimo: ad oggi per malattie direttamente dovute o comunque collegate all'esposizione all'amianto sono morte quasi 200 persone tra gli ex lavoratori, con un tasso di mortalità mille volte superiore a quello medio dei non esposti. E poiché il rischio di malattia aumenta esponenzialmente con il passare del tempo, come già sottolineato, le conseguenze peggiori devono ancora verificarsi.
      Come si è rilevato, la legge n. 257 del 1992 prevede alcuni benefìci pensionistici a parziale compensazione dei lavoratori esposti. Purtroppo i primi provvedimenti relativi allo stabilimento Ansaldobreda hanno lasciato moltissime questioni aperte, perché l'esposizione veniva riconosciuta solo fino al 1990, con un atto di indirizzo dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale che in maniera del tutto arbitraria escludeva i periodi successivi in cui il rischio amianto era ancora presente, come dimostrato dai documenti della ASL del 1996.
      Negli anni successivi i lavoratori dello stabilimento di Ansaldobreda di Pistoia hanno messo in campo tutte le iniziative possibili per ottenere l'estensione del periodo di esposizione, ricevendo da più parti assicurazioni che, però, non si sono mai trasformate in atti concreti.
      Alla fine del 2007 la citata legge n. 247 ha modificato sostanzialmente il quadro normativo e ha stabilito nuovi soggetti competenti e nuovi criteri per i riconoscimenti: l'INAIL per le certificazioni, la ASL per la definizione della data della prima bonifica, l'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) per l'accredito della prestazione. Inoltre, ha posto come condizione necessaria che il periodo lavorativo per cui si chiede il riconoscimento si sia svolto in aziende che hanno usufruito di atti di indirizzo e che il lavoratore abbia presentato domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005.
      Come rilevato in precedenza, la data della prima bonifica, certificata dalla ASL di Pistoia, risale al 1996, quindi i lavoratori dello stabilimento Ansaldobreda di Pistoia hanno tutti i requisiti di legge per ottenere il riconoscimento. Incomprensibilmente il decreto attuativo della legge (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008), emanato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze del precedente Governo, limita in maniera del tutto arbitraria il periodo coperto dagli atti di indirizzo ed esclude dal riconoscimento moltissimi lavoratori, tra i quali tutti coloro che hanno lavorato all'interno dello stabilimento Ansaldobreda di Pistoia.
      Per questo motivo la RSU dello stabilimento Ansaldobreda di Pistoia ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo regionale, aprendo una sottoscrizione per la copertura delle spese legali che ha visto l'adesione di circa 200 lavoratori, appartenenti a tutte le categorie e a tutte le fasce di età.
      Un'identica situazione riguarda il Piemonte, dove risulta che oltre 500 operai e ex operai dell'azienda Aspera di Riva di Chieri non hanno presentato domanda per il riconoscimento del beneficio pensionistico, per il solo fatto che non ne erano a conoscenza. Si auspica, quindi, che venga riconosciuto loro il diritto a tale beneficio.

3. La presente proposta di legge.

      L'articolo 1 modifica i citati commi 20, 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 che attua il Protocollo sul Welfare.
      In particolare:

          a) la data del 15 giugno 2005, ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, viene posticipata al 31 dicembre 2009, mentre nel computo degli anni di esposizione entreranno i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica, senza più il limite del 2 ottobre 2003, per tutte le aziende, e non solo per quelle che hanno usufruito di atti di indirizzo già emanati in materia dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          b) ai lavoratori ex esposti all'amianto che sono andati in trattamento di quiescenza prima della data di cui al comma 21 è comunque corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo pari a 700 euro per ogni anno di esposizione;

          c) i lavoratori che sono stati esposti all'amianto, i quali intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui ai commi 20 e 21, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2009, con le modalità già previste prima della data di entrata in vigore del citato decreto attuativo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, attuativo del comma 22.

      L'articolo 2, come già rilevato, riduce il previsto limite di dieci anni di esposizione a cinque anni.
      L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di esposizione all'amianto, adeguatamente riunite e coordinate tra loro.
      L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2009.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di estensione dei benefìci di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 20, le parole: «entro il 15 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009», e le parole: «e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono soppresse;

          b) al comma 21 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori esposti all'amianto e che sono andati in trattamento di quiescenza prima della medesima data di entrata in vigore è comunque corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo pari a 700 euro per ogni anno di esposizione»;

          c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

      «22. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo devono presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2009, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore a cinque anni».

Art. 3.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole tra loro, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, e dall'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2009, si provvede, per la quota pari a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per la restante quota pari a 40 milioni di euro, mediante il versamento di un apposito contributo posto a carico delle aziende in cui è stato accertato l'utilizzo dell'amianto, determinato in proporzione alla quantità e alla durata di tale utilizzo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità per il calcolo e per il versamento dei contributi posti a carico delle aziende ai sensi del comma 1 del presente articolo.


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