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PDL 1415-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1415-290-406-1510-1555-1977-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Presentato il 30 giugno 2008

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 290, d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 febbraio 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1415. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 290, 406, 1510, 1555 e 1977 si vedano i relativi stampati.

n. 406, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche
e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1510, d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

Presentata il 21 luglio 2008

n. 1555, d'iniziativa dei deputati

VIETTI, RAO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale

Presentata il 29 luglio 2008

n. 1977, d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BARANI, BARBIERI, BELCASTRO, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CAVALLARO, CESARIO, COSTA, DE CAMILLIS, DELLA VEDOVA, GAVA, JANNONE, LEHNER, MALGIERI, MANTINI, NANNICINI, NUCARA, PECORELLA, RAISI, SISTO, SPOSETTI, STRACQUADANIO, TEMPESTINI, TIDEI, TORRISI, VANNUCCI

Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e introduzione dell'articolo 35-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di garanzie di libertà del difensore

Presentata il 3 dicembre 2008

(Relatore: BONGIORNO)


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            esaminato l'articolo 1, comma 2, lettera a), sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione;

            considerato, al riguardo, che la disposizione in questione modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare;

            esaminato inoltre l'articolo 5, comma 1, lettera c), sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei princìpi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo;

            rilevato, in proposito, che la disposizione in questione sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente al comma 6 il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;

            tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato ivi disposta ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti;

            valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera c), comma 6, l'opportunità di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo, adottato come testo base, e abbinate, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche telematiche e ambientali, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

            considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzione della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva prevista per reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415 Governo e abbinate);

            considerato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 15 estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che «per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

            osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come «siti informatici», sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;

            ritenuto pertanto che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, piuttosto che essere riferito genericamente «ai siti informatici», debba essere riferito ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, capoverso, sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»,

conseguentemente:

            alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per quanto riguarda i giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma»;

            alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 e abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

            preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero;

            rilevato positivamente che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) conferma l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

            osservato che - sotto il profilo delle competenze della XI Commissione - il provvedimento reca la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione;

            preso atto che la richiamata disposizione presenta un contenuto più puntuale rispetto all'attuale formulazione del citato articolo 115, comma 2, del codice;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            valutato positivamente quanto previsto all'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge citato, in base al quale le intercettazioni sono consentite nei procedimenti relativi a tutti i reati di «allarme sociale», con particolare riferimento a quelli commessi contro le donne e i minori,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di conciliare il testo del disegno di legge in premessa citato, con modalità investigative sempre più efficaci nei procedimenti relativi ai reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni di minori.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).

Art. 1
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

      1. Identico.

          «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

 

      2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;

          a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 »;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio».

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

 

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su

  utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
 

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

      «5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

 
 

      2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

 

      «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».

      2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

      3. Identico:

      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione,

  anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

      3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      4. Identico:

      «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

      «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

      «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. Identico:

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

          b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);

          Soppressa

          c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo

          b) identica;

a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;  
 

          c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

          d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

 

          e) delitti di contrabbando;

          d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

          f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;

 

          g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1 del medesimo codice.

      2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

      2. Identico».

      3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».       Soppresso

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo

      «1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica,

322-bis, comma 1-bis, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»; ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
 

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;

 

          c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

 

      «1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

      1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
          b) al comma 2, la parola: «giudice», è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;           d) al comma 2, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile»;
          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:           e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;

          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;

      «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

        3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
          e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;           g) identica;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          h) identica».

      «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

 

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

          a) identica;

      «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

 
      2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.  
      3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte  
d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;  

          b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

          b) identica;

      «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

 

          c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

          c) identico:

      «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

      «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

      5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.       5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
      6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;       6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

          d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

          d) identica;

      «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

 
      6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;  

          e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

          e) identico:

      «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

      «7. Identico.

        7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».       8. Identico».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

 

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

 

          c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

 

Art. 7.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

Art. 8.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

 

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».

      Identico.

      2. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

      «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

 

Art. 9.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

Art. 10.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

      Identico

      «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

 
 

Art. 11.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

      

      1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

      Identico.

      2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:  

      «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

 
 
Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).
 

      1. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

 

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

        2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

Art. 14.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

      Identico.

Art. 12.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Art. 15.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) il comma 1 è abrogato;

 

          b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

 

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

 

      2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di

 
legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;  

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

 

          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

      «2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.

 
      2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.  
      2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;  

          d) il comma 3-bis è abrogato.

 
 

      3. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

  1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) il comma 2 è abrogato;

 

          b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

Art. 13.
(Modifiche al codice penale).

Art. 16.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.       Identico.
      Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;       Identico.
        Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

          b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

          b) identica;

 

          c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

 

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni».

          c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:           d) identica;

      «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

 

          d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;

          e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;

          e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

      «La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

      «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».       Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000».
 

          g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:

 

      «Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo

  266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032 euro».

Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Art. 17.
(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».

      «Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».

Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Art. 18.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

 

      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

 

          b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

 

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

 

      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo

 
57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;  

          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

 

          e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

 

      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

 
 

Art. 19.
(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).
 

      1. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

  del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
 

      «Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

 

Art. 20.
(Stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni).
 

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

Art. 16.
(Abrogazione).

Art. 21.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

      1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 17.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

      a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

 

      «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;

 
          b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  

      «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

 
      5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.  
      5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione  
o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;  

          c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

 

Art. 18.
(Disciplina transitoria).

Art. 23.
(Disciplina transitoria).

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della       2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 6 della
presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2009 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.


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