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PDL 1921

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1921



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASSINELLI, PALMIERI, ABRIGNANI, ANGELUCCI, ARGENTIN, BARANI, BERGAMINI, BERNARDINI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, BERRETTA, BIASOTTI, BURTONE, CALABRIA, CALEARO CIMAN, CASTIELLO, CAZZOLA, CHIAPPORI, CICU, COLUCCI, CONCIA, COSTA, DAL LAGO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI CATERINA, DIMA, DISTASO, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, FRASSINETTI, FUCCI, GAROFALO, GERMANÀ, GIACHETTI, GIBIINO, IAPICCA, LEHNER, LOVELLI, LUPI, GIULIO MARINI, MAZZUCA, MECACCI, MINASSO, MOLES, NICOLA MOLTENI, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, NASTRI, OCCHIUTO, ANDREA ORLANDO, ORSINI, PAGANO, PANIZ, PAPA, PELINO, MARIO PEPE (PDL), PIANETTA, PICCHI, PISICCHIO, PORCU, RAO, ROSSA, LUCIANO ROSSI, SARDELLI, SBAI, SCALERA, SCANDROGLIO, SCELLI, SISTO, STANCA, STRACQUADANIO, TORRISI, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VELLA, VERSACE, VIETTI, VITALI, VOLONTÈ, VOLPI, ZAMPARUTTI, ZUNINO

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale e agli articoli 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

Presentata il 19 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 7 marzo 2001, n. 62, inserisce, all'articolo 1, comma 1, tra i «prodotti editoriali», anche ogni prodotto «realizzato (...) su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (...)».
      Da ciò si può dedurre che ogni sito internet debba ritenersi «prodotto editoriale», essendo ovvio che la pubblicazione in rete di un qualsiasi contenuto ha lo scopo di diffonderlo presso il pubblico.
      Pertanto, secondo la legge vigente, i gestori di siti internet, di pagine web e di blog sono tenuti a ottemperare agli obblighi contenuti nell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: è il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, infatti, a stabilire che «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».
      Quando la legge 8 febbraio 1948, n. 47, è entrata in vigore, essa non prevedeva in alcun modo la nascita e la diffusione della rete internet. Per queste ragioni è palesemente inopportuno che i siti web siano resi destinatari degli obblighi ivi contenuti che, peraltro, non riescono a trovare alcuna applicabilità logica rispetto a una pagina elettronica.
      Infatti, il già citato articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, afferma che: «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno di pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
      I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

          del luogo e della data della pubblicazione;

          del nome e del domicilio dello stampatore;

          del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

      All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari».
      Queste norme, come si diceva, risultano difficilmente applicabili alla fattispecie di un sito internet, anzitutto perché il testo parla a più riprese di «stampati» e di «stampatori». Inoltre, la tecnica consente di risalire facilmente al creatore di una pagina web, così come al momento e al luogo della sua creazione, senza che questi dati siano palesemente iscritti al suo interno.
      Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a), limita gli obblighi di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ai soli prodotti editoriali «realizzati su supporto cartaceo».
      La legge 7 marzo 2001, n. 62, che la presente proposta di legge intende modificare, contiene un'altra circostanza che quantomeno si presta a essere legittimamente criticata.
      È ancora il comma 3 dell'articolo 1 di tale legge, infatti, a stabilire che «Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto (...) agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948».
      L'articolo 5 citato recita, al primo comma, che «Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi».
      Questo implica, in pratica, che anche ogni sito internet dovrebbe essere registrato presso la cancelleria del tribunale. È stato detto, infatti, che ogni contenuto web è da ritenere, secondo la normativa vigente, «prodotto editoriale», avendo quale scopo la diffusione di informazioni presso il pubblico. È altresì evidente che, se non la totalità, almeno la grande maggioranza dei siti web e dei blog presenti in rete sono contraddistinti da una testata (in gergo tecnico, un «header»), che può essere considerata a tutti gli effetti «elemento identificativo», e sono aggiornati con regolarità.
      Pertanto, la periodicità di pubblicazione e la presenza di una testata che sia «elemento identificativo» della pagina appaiono, almeno per i siti web, criteri totalmente inadeguati a rendere necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale.
      Stante la normativa vigente, infatti, si corrono due rischi: in primo luogo, che i gestori di siti web che, per logica, non sarebbero tenuti a registrare le proprie pagine, siano costretti a farlo; in secondo luogo, che i titolari di quei siti web che realmente dovrebbero essere registrati possano trovare facili espedienti per evitare gli obblighi imposti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, ad esempio, aggiornando le proprie pagine senza regolarità temporale e dando al sito una formattazione tale da non avere oggettivamente alcun «elemento identificativo del prodotto».
      Gli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, però, pur apparendo del tutto inadeguati a quelle pagine internet che stanno emergendo sempre più numerose e che non hanno pretese tali da essere ricondotte allo status di giornale o di rivista, sono opportuni per i cosiddetti «giornali on line», ovvero per quei siti internet simili, se non identici, alla stampa tradizionale, che hanno una redazione composta da giornalisti regolarmente stipendiati e vendono spazi pubblicitari al proprio interno.
      Pertanto, si rivela necessaria l'individuazione di nuovi criteri che stabiliscano se un sito internet debba essere registrato presso la cancelleria del tribunale.
      Per queste ragioni, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente proposta di legge, prevede che i criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, siano validi per i soli prodotti editoriali «realizzati su supporto cartaceo».
      L'articolo 2 prevede invece nuovi criteri relativamente agli obblighi di registrazione dei prodotti editoriali presso la cancelleria del tribunale. Con l'aggiunta di due nuovi commi all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, viene prevista l'esenzione dagli obblighi di registrazione per tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare per quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale. Sono previste eccezioni nei casi in cui:

          a) il prodotto editoriale pubblicato in internet sia l'edizione telematica di un prodotto editoriale già pubblicato su supporto cartaceo e per il quale già sussistono gli obblighi di registrazione, e che con il medesimo prodotto cartaceo abbia in comune l'editore o il direttore responsabile;

          b) l'editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intenda avvalersi delle provvidenze in favore dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge n. 62 del 2001 nonché dall'articolo 26 della legge n. 416 del 1948;

          c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet abbia quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, sia gestito in modo professionale oltre che dall'editore o proprietario da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite e contenga inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscano per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore a 50.000 euro annui.

      In tal modo, il numero dei siti che devono essere registrati presso la cancelleria del tribunale si restringe sensibilmente rispetto a quello attuale che, se si ottemperasse alla normativa vigente, risulterebbe in pratica pari alla totalità delle pagine web.
      L'articolo 3, infine, modifica l'articolo 16 della legge n. 47 del 1948, prevedendo la depenalizzazione dell'omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore: in luogo della reclusione fino a due anni viene prevista una sanzione amministrativa fino a 500 euro.
      La presente proposta di legge vuole fare in modo che chi sfrutta la rete internet per esprimere le proprie idee, attraverso, ad esempio, i blog, possa utilizzare liberamente le moderne tecnologie, sempre nel rispetto delle leggi, senza però essere soffocato da inutili, e talvolta inopportuni, vincoli burocratici.
      È, infatti, la nostra Carta costituzionale a stabilire, all'articolo 21, primo comma, che «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La rete internet sta diventando il mezzo più sfruttato per esprimere e diffondere il proprio pensiero ed è per questo che va sostenuta e resa sempre più fruibile per tutti i cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «Al prodotto editoriale» sono inserite le seguenti: «realizzato su supporto cartaceo»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «Il prodotto editoriale» sono inserite le seguenti: «realizzato su supporto cartaceo».

Art. 2.

      1. All'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente articolo i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione dei seguenti:

          a) i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet che risultano essere l'edizione telematica di prodotti editoriali cartacei per i quali sussistono tali obblighi, e che con essi abbiano in comune l'editore o il direttore responsabile;

          b) i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet il cui editore intende avvalersi delle provvidenze previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

          c) i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet che hanno quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sono gestiti in modo professionale, oltre che dall'editore o proprietario, da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite, e che recano al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore a 50.000 euro annui.

      Nel caso di cui al quinto comma, lettera a), la registrazione del prodotto editoriale cartaceo presso la cancelleria del tribunale è valida anche per il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet, purché quest'ultimo ne riporti gli estremi al proprio interno».

Art. 3.

      1. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore). - Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 500.
      La stessa sanzione si applica a chiunque pubblichi un prodotto editoriale non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero».


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