Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2252

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2252



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005

Presentato il 27 febbraio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! -

1.1    Motivazioni dell'Accordo alla luce del quadro economico sudanese.

      L'Accordo globale di pace firmato il 9 gennaio 2005 ha posto fine alla guerra civile tra il Nord e il Sud del Sudan durata più di vent'anni.
      Nonostante la complessità della situazione interna sudanese, caratterizzata da un processo di pacificazione tra Nord e Sud ancora in fase di attuazione e dal conflitto in corso nel Darfur, il Paese registra ormai da anni una costante crescita economica, il cui tasso è tra i più elevati nell'intero continente africano. Un'importante occasione di sviluppo per il Paese è rappresentata dall'attività di ricostruzione delle aree maggiormente colpite dal conflitto (Stati del Sud e zone centrali), cui è interessato ogni settore del sistema produttivo ed infrastrutturale. Ad essa si aggiungono le opportunità derivanti dal fatto che il Sudan presenta zone ricche di risorse naturali e che già evidenziano potenzialità di sviluppo concrete ed evidenti: tra queste la fertile regione agricola compresa tra i due Nilo (Bianco e Azzurro) e altre aree nel nord del Paese. Rilevante, inoltre, è la produzione petrolifera nelle aree centrali e meridionali del Sudan.
      Gli scontri in atto tra insorti locali e truppe governative nel Darfur, che da circa quattro anni funestano le regioni occidentali del Paese, hanno causato un ingente numero di sfollati. Trattandosi, tuttavia, di aree caratterizzate da estreme povertà e arretratezza, la crisi non ha inciso in modo determinante sull'importante crescita economica registrata dall'economia sudanese negli ultimi anni. Resta fermo, ovviamente, che allorché sarà trovata una soluzione ai problemi del Darfur, obiettivo per il quale la comunità internazionale è fortemente impegnata, le prospettive economiche in Sudan potranno registrare un ulteriore miglioramento.       La costante azione italiana a sostegno del processo di pace tra il Nord e il Sud del Sudan ha fatto acquisire al nostro Paese una notevole credibilità che potrebbe ben essere spesa in termini di maggiore penetrazione economico-commerciale con le progressive stabilizzazione e normalizzazione della situazione interna.
      Negli ultimi mesi si sono verificati importanti segnali di un interesse concreto e mirato nei confronti delle nuove potenzialità offerte dal mercato sudanese. Alcune aziende italiane hanno firmato significativi contratti commerciali, il più importante dei quali è stato concluso dalla APS Engineering Company Roma Spa, per la realizzazione di una grossa raffineria a Port Sudan (un investimento del Governo sudanese del valore di alcuni miliardi di dollari). L'investimento prevede la possibilità che importanti forniture siano assegnate a imprese italiane.
      Si tratta di un principio di penetrazione economico-commerciale da parte italiana che potrebbe ancora crescere nel prossimo futuro anche in settori diversi da quello petrolifero: da quello agricolo, che può beneficiare anche di un apposito «Memorandum of Understanding» firmato tra Italia e Sudan nel 2005, a quelli ad esso collegati (industria alimentare e zuccherifici), nonché al settore delle costruzioni. Altri settori che potrebbero formare oggetto di proficue azioni di penetrazione commerciale sono quello infrastrutturale (nel corso dei prossimi tre anni è previsto un piano di ristrutturazione delle reti ferroviarie per un ammontare di 900 milioni di dollari); energetico (progettazione, costruzione di centrali e sottostazioni, gestione tecnica post-produzione) e dell'energia alternativa; delle costruzioni; della telefonia (soprattutto mobile).
      Altre consistenti imprese italiane presenti in Sudan sono: CMC (costruzione di un albergo a Khartoum per 80 milioni di euro); ENEL POWER (presta garanzia dei lavori di costruzione della stazione di pompaggio di Kash el Girba); SIEMENS ITALIA (fornisce sottostazioni elettriche alla Società elettrica nazionale, da ultimo con un contratto di 10 milioni di euro); APS Engineering (si veda quanto già in precedenza riportato per i dettagli); MEREGALLI (contratto di 6,7 milioni di euro per fornitura e installazione di una stazione di pompaggio delle acque del Nilo nello Stato del Sinnar, cofinanziato dal Ministero delle finanze sudanese); EUROMED srl e MEFIT nel settore delle costruzioni; CEC International Spa (ristrutturazione del manto stradale a Juba per 67 milioni di dollari); ASCOT (progettazione e realizzazione di macchinari e di impianti per la produzione di energia elettrica e termica), AMA Spa (forniture di macchinari per stoccaggio di carburanti. Negli anni passati ha erogato forniture per un ammontare pari a 9 milioni di euro). Dal 2006, l'UBAE ARAB ITALIAN BANK Spa opera in Sudan, in collaborazione con banche sudanesi, e garantisce i pagamenti in favore degli esportatori italiani attraverso il sistema delle lettere di credito, offrendo, in tale modo, un contributo di rilievo per l'ingresso di nuovi operatori italiani sul mercato sudanese.
      La ratifica da parte italiana dell'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 e già ratificato da Khartoum nell'agosto del 2007, creerebbe le condizioni per una maggiore protezione degli investimenti degli operatori economici italiani già presenti in Sudan e metterebbe a disposizione del mondo imprenditoriale italiano uno strumento utile ad accrescerne la propensione a una maggiore penetrazione commerciale in un Paese dalle prospettive di crescita in continua espansione.
      I principali indicatori macro-economici evidenziano già, infatti, una realtà economica in costante sviluppo: la crescita reale del prodotto interno lordo (PIL) è stata del 10,6 per cento nel 2006 e del 12,8 per cento nel 2007, raggiungendo l'ammontare di 49,2 miliardi di dollari. Tale crescita è legata essenzialmente all'incremento nella produzione del petrolio e alla sua esportazione (che rappresenta il 95 per cento di tutto l'export sudanese). Sebbene il settore petrolifero sia quello trainante dell'economia sudanese, l'agricoltura rimane quello più importante, in termini sia di PIL sia di occupazione. Particolare attenzione è poi riservata all'industria tessile; un ruolo centrale per l'economia nazionale riveste, infine, il settore delle costruzioni. Nonostante le previsioni per il 2009 parlino di una contrazione della crescita al 6 per cento (a causa di una diminuzione della produzione petrolifera), i consumi privati continuano a essere in rialzo.
      Nel contempo, il Paese ha attratto considerevoli investimenti diretti esteri (IDE), passando dagli 1,5 miliardi di dollari nel 2004 ai 4,6 miliardi di dollari nel 2007 (i dati relativi al primo semestre del 2008 registrano che il totale degli IDE è stato pari a 2,3 miliardi di dollari). I maggiori investitori in Sudan sono i Paesi arabi (Qatar e Arabia Saudita), quelli mediorientali (Libano e Siria) e la Cina. Quest'ultima, presente soprattutto nel settore petrolifero, nel 2007 ha acquistato la metà del petrolio esportato dal Sudan coprendo in tale modo il 6 per cento del proprio fabbisogno.
      Il tasso di inflazione nel 2007 si è attestato all'8 per cento (con un leggero incremento rispetto al 7,5 per cento del 2006). A causa dell'aumento su scala internazionale dei prezzi dei principali beni di consumo, il tasso di inflazione registrato per il 2008 è stato di circa il 18 per cento.
      Quanto alla bilancia commerciale, le esportazioni registrano un andamento positivo, essendo passate dagli 8,4 miliardi di dollari nel 2006, ai 13,2 miliardi di dollari del 2007. Per il 2008 si è registrato un totale di 13,8 miliardi di dollari. Le principali esportazioni sudanesi sono rappresentate dal petrolio, dalla gomma arabica, dal sesamo, dalla carne e dal cotone. Un analogo andamento positivo si prospetta per le importazioni, il cui valore è stato di 7,7 miliardi di dollari nel 2007 e di 9,7 miliardi di dollari nel 2008. L'import è essenzialmente costituito da macchinari, automezzi, manufatti, prodotti alimentari e chimici. Il principale importatore di merci sudanesi è la Cina (68 per cento delle esportazioni sudanesi), seguita dal Giappone (19 per cento), dalla Corea del sud e dall'Egitto. Le principali importazioni sudanesi provengono dalla Cina (27,9 per cento), dall'Arabia Saudita (7,5 per cento), dall'India e dall'Egitto.
      Al saldo attivo della bilancia commerciale corrisponde un saldo negativo della bilancia dei pagamenti, che tuttavia sarebbe in diminuzione (da -5,2 miliardi di dollari nel 2006 a -3,4 miliardi di dollari nel 2007) grazie ai proventi delle società straniere che hanno investito nel settore petrolifero.
      Quanto all'interscambio commerciale tra l'Italia e il Sudan, le maggiori esportazioni italiane in Sudan (in totale 172,3 milioni di euro, con una flessione del 6,5 per cento rispetto al 2006) sono rappresentate da macchinari e apparecchiature (112 milioni di euro), da prodotti in metallo (25,1 milioni di euro), da mezzi di trasporto (11,4 milioni di euro), da prodotti chimici (9,6 milioni di euro) e alimentari (3,4 milioni di euro) e da materie plastiche (2 milioni di euro). La maggior parte delle importazioni italiane (per un totale di 39,2 milioni di euro, 60 per cento in più rispetto allo scorso anno) è costituita da prodotti agricoli. Le esportazioni sudanesi in Italia rappresentano lo 0,4 per cento del totale dell'export del Paese africano, mentre le importazioni dall'Italia costituiscono il 2,2 per cento dell'import sudanese. L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti potrebbe favorire l'interscambio commerciale tra due Paesi consentendo alle esportazioni italiane di attestarsi anche in Sudan sui livelli ben superiori raggiunti in altri Stati della regione.

1.2 Esame degli articoli.

      Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», a incoraggiare e a proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3) e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
      È prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo all'investitore per perdite derivanti da guerra, da altre forme di conflitto armato, da rivoluzione, da stato di emergenza nazionale, da rivolta, da insurrezione o da disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
      In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o requisizioni non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo un regolare iter determinato dalla legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento immediato, pieno ed effettivo. Il risarcimento sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione, di esproprio o di requisizione. Il risarcimento dovrà includere un importo compensativo (in sostituzione degli interessi, non ammessi dalla legge islamica vigente in Sudan) che dovrà essere equo, calcolato in base ai parametri accettati e applicati a livello internazionale in casi consimili.
      Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali (articoli 6 e 8).
      Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).
      L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, esse possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, a un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
      Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie si provvede nell'ambito degli stanziamenti allo scopo finalizzati nel bilancio dello Stato.
      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2, secondo capoverso, prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subìto un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole. Secondo il paragrafo 3, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.
      L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo copre gli investimenti effettuati sia dopo che prima della sua entrata in vigore. Non si applica, però, alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.
      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13, 14 e 15).
      Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.
      In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, a cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti).
      Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini esposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Sudan e degli investimenti sudanesi in Italia. Esso offrirà, pertanto, un'importante opportunità di profitto per tutti gli operatori economici italiani che intendono effettuare investimenti nel Paese sudanese, sfruttando le molteplici potenzialità che numerosi settori dell'economia sudanese (agroalimentare, delle costruzioni, estrattivo, turistico) possiedono.
      Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori del Sudan in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
      Il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o esproprio di investimenti del Sudan in Italia (articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che decreteranno la nazionalizzazione o l'esproprio.
      Il presente disegno di legge costituisce la ripresentazione dell'analogo provvedimento già pendente in Parlamento nel corso della passata legislatura (Atto Camera n. 2132), che non ha terminato il proprio iter a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

        Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dello stesso Accordo, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
      In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o su regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 del medesimo Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi e non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun accordo vigente in materia tra Italia e Sudan, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).


torna su
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Sotto il profilo economico sono coinvolti dall'introduzione della regolamentazione:

            i soggetti italiani che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Sudan;

            i soggetti sudanesi che hanno effettuato o che effettueranno investimenti in Italia.

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Sudan principalmente impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica ed estrattivo.
      La necessità di sfruttare i giacimenti di greggio e di gas presenti in alcune zone nel Nord-Est del Paese rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo interna allo stesso.
        Inoltre l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative e attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Sudan in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita e che offrono attualmente ai nostri imprenditori notevoli potenzialità economiche: tra questi, in particolare, il settore agricolo.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Sudan e sudanesi in Italia.
        Tale quadro di certezza e di precise garanzie è il prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi tramite gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro che macro-economico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Sudan di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Sudan di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che ponga al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive e importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Sudan e in Italia.

C) Aspetti organizzativi e oneri.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Sudan, non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi a una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
torna su