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PDL 2122

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2122



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIAMMANCO, FALLICA, MANNUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA, MOTTOLA, SAMMARCO, VERSACE, ZAMPARUTTI, LUNARDI, FRASSINETTI, DI BIAGIO, MARIAROSARIA ROSSI, SARUBBI

Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali

Presentata il 29 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall'avanzamento operato in ambito penale, nella XIV legislatura, con l'approvazione trasversale, da parte dei partiti rappresentanti in Parlamento, della parziale, ma ampiamente positiva, legge 20 luglio 2004, n. 189. Proprio quest'ultima legge, con l'introduzione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico.
      Quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Ma alcune sentenze hanno iniziato a riconoscere l'elemento «tutela degli animali», ad esempio nel diritto al soccorso, e la Corte di cassazione in una recente sentenza ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore.
      La presente proposta di legge mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto del nuovo articolo 6-ter del Trattato istitutivo della Comunità europea, introdotto dal trattato di Lisbona, reso esecutivo dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, che nelle «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri.
      Le disposizioni da noi formulate ci permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Animale familiare).

      1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario di sanità pubblica competenti per territorio, con la quale si escludono le presenti e future commercializzazione, cessione a titolo oneroso o macellazione dei medesimi animali.
      2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio che certifica l'assenza della detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di microchip.
      3. Sugli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile vengono effettuati gratuitamente, a cura del servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio, i controlli necessari per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.
      4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.
      5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale familiare ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
      6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.

Art. 2.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile).

      1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis degli animali.

      Art. 455-bis. - (Diritti degli animali). - Gli animali sono esseri senzienti.
      Gli animali che sono d'ausilio al lavoro dell'uomo hanno diritto ad un adeguato nutrimento, al riposo, alle cure e, in generale, ad un trattamento che ne salvaguardi l'integrità fisica.
      Le disposizioni relative ai diritti civili delle persone si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e non in contrasto con le leggi speciali in materia di animali.
      Agli animali si applicano, altresì, le leggi speciali in materia e le disposizioni del presente codice, in quanto applicabili.

      Art. 455-ter. - (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi). - In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.

      Art. 455-quater. - (Animali familiari detenuti in abitazioni private). - Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare, nonché la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni non possono essere previste neanche da deliberazioni assembleari assunte all'unanimità. Ogni eventuale clausola che contrasti con le disposizioni del presente comma si considera come non apposta.
      Nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o di detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni comportano la nullità dell'accordo per illiceità della causa.
      Le clausole inserite, in violazione delle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione, di usufrutto di abitazione, di comodato d'uso e di vendita di immobili, se destinati ad uso abitativo, sono nulle a tutti gli effetti di legge.
      Il transito e la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private sono sempre consentiti e devono avvenire sempre in presenza o sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che garantisce la pulizia degli spazi comuni eventualmente sporcati dal proprio animale. Nel caso in cui si tratti di cani, il transito è consentito con l'ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito e la permanenza, per il tempo necessario, alle persone che accudiscono gli animali familiari.
      Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore, ai sensi dell'articolo 2052, per qualunque danno cagionato dall'animale.

      Art. 455-quinquies. - (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore). - In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
      È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano alla miglior custodia del proprio animale.

      Art. 455-sexies. - (Pignoramento di animali familiari). - Gli animali familiari non possono essere messi all'asta giudiziaria.
      Lo scopo patrimoniale o lucrativo del pignoramento di un animale familiare deve risultare esclusivamente da idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.
      La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario a formare il fascicolo dell'esecuzione.
      In mancanza della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, nessun animale può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e seguenti del presente codice e degli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione forzate.

      Art. 455-septies. - (Accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati e ai mezzi di trasporto pubblico). - Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, nei locali dove si esercita attività per i clienti e nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio aperto al pubblico, l'accesso con cane al guinzaglio e disponibilità di museruola, da utilizzare su richiesta del responsabile del locale o del servizio stesso, è sempre consentito. È altresì consentita la conduzione del cane o del gatto nell'apposito trasportino. Sono nulli eventuali divieti o altri tipi di limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

      Art. 455-octies. - (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati). - Chiunque trovi un animale vagante considerato non di proprietà è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia municipale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
      Chiunque trovi un animale familiare o comunque domestico ferito o altrimenti in pericolo, è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza occorrente, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.

      Art. 455-novies. - (Animali delle Forze di polizia). - Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e comunque al termine dell'impiego o del servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere e, in caso di animali da reddito, ne è vietata la macellazione.

      Art. 455-decies. - (Vendita di animali). - Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con contestuali certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.
      La proprietà di un cane transita dal venditore al compratore solo dopo la registrazione dell'animale all'anagrafe canina e l'inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione.
      Gli articoli 1520 e 1521 non si applicano agli animali.

      Art. 455-undecies. - (Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia). - La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà. La conchectomia e la caudotomia costituiscono pratiche di maltrattamento degli animali e sono vietate.
      È vietata l'esposizione di animali marchiati a fuoco o che abbiano subìto conchectomia o caudotomia».

Art. 3.
(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente del benessere dell'animale e in nessun caso può disporre l'allontanamento coatto dello stesso»;

          b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gli animali familiari, nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;

          c) l'articolo 1496 è abrogato.

      2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari da essi detenuti».

Art. 4.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e stato di necessità).

      1. In caso di danni ai loro animali familiari, ai rispettivi proprietari o detentori è riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni patrimoniali e per i danni morali, biologici ed esistenziali. Tale diritto è altresì riconosciuto agli enti e alle associazioni individuati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.
      2. In caso di danno di eccezionale gravità a un animale familiare, può essere riconosciuto, congiuntamente al diritto di cui al comma 1, il diritto al risarcimento per il danno esistenziale in capo all'animale stesso per le gravi lesioni subite, trasmesso al proprietario o al detentore ovvero all'ente o all'associazione individuati ai sensi del citato comma 1.
      3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La disposizione del primo comma si applica, altresì, per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice.
      La disposizione del quarto comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

      4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale familiare»;

          b) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari).

      1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari). - 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari».

Art. 6.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di incidenti con danni ad animali).

      1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 177, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,»;

          b) dopo il comma 7 dell'articolo 189 è inserito il seguente:

      «7-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a due mesi. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. In difetto si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Nel caso previsto dal presente comma, il trasporto dell'animale certificato, anche successivamente all'incidente, come in gravi condizioni di salute è effettuato in stato di necessità ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il danno sia stato subìto da un animale familiare regolarmente registrato all'anagrafe o di cui si dimostri la proprietà o la detenzione, anche a mezzo del libretto veterinario compilato e timbrato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, è riconosciuto il diritto al risarcimento, con le modalità previste per i danni alla persona. L'entità del risarcimento è stabilita in via equitativa tra il proprietario e l'impresa designata ai sensi dell'articolo 286».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di facoltà di agire davanti al giudice civile).

      1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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