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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2561 |
Articolo 1. - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali. La disposizione in esame contiene interventi diretti a potenziare il sistema degli ammortizzatori sociali e prevede l'istituzione del premio di occupazione.
In particolare, in considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
La norma, inoltre, consente di ottenere la liquidazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al lavoratore - già percettore del trattamento di cassa
Articolo 2. - Contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tutela dei risparmiatori la norma di cui al comma 1 dispone, a pena di nullità di ogni eventuale patto contrario, che la data di valuta per il beneficiario di tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare rispettivamente uno, uno o tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. La norma prevede che per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non possa mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. È stabilita la nullità di ogni patto contrario.
Il comma 2 prevede che al fine di rendere concreti i benefìci derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, disposti dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può superare lo 0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Il comma 3 prevede a favore del cliente un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.
Articolo 3. - Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie. La norma reca misure dirette a promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia.
A tal fine, il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia disposta l'adozione di specifiche misure che vincolino - per l'anno termico 2009-2010 - i soggetti (che nell'anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40 per cento del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in vendita il volume di gas - stabilito dalla norma - nel rispetto delle procedure concorrenziali, secondo le condizioni e le modalità determinate dalla predetta Autorità.
Si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, venga fissato il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas nelle procedure di cui al comma 1. La norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli adempimenti indicati dal presente articolo, i relativi provvedimenti saranno adottati, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 4. - Interventi urgenti per le reti dell'energia. La disposizione prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individui gli interventi relativi alle reti di energia, da realizzare con capitale prevalentemente privato, per i quali, in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, sussistano particolari ragioni di urgenza, che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari prevedendo a tal fine la nomina di appositi Commissari.
Articolo 5. - Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari. Al fine di fornire impulsi positivi che facciano fronte all'attuale momento di crisi economica, si introduce una norma che dispone la detassazione
Articolo 6. - Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa. La norma dispone la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, al fine di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza, nonché di quelli che consentono un maggior risparmio energetico, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Articolo 7. - Incremento della svalutazione fiscale dei crediti che entrano in sofferenza. Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi il comma 3-bis, in tema di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
In particolare - per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)- il comma introdotto dispone:
l'aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento;
la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi d'imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione.
I crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0,50 per cento sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.
L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. In sintesi - con riferimento all'applicazione dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi da parte degli enti creditizi e finanziari - si creano due categorie di crediti:
quelli concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
gli altri, per i quali si continuano ad applicare le disposizioni del comma 3.
Le due categorie di crediti in questione devono considerarsi autonome anche in relazione alla determinazione dell'importo sul quale si calcola la svalutazione di periodo. In altri termini, si assume, separatamente per ciascuna categoria, il «valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio» e al netto delle rispettive rivalutazioni.
Infine, la modifica al comma 5 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi estende ai crediti di cui al comma 3-bis il regime fiscale della perdite già previsto per i crediti di cui al comma 3.
Il comma 2 dispone che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Con il comma 3, infine, si affidano all'Agenzia delle entrate compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle disposizioni in commento, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella misura massima.
Articolo 8. Sistema «export banca». La norma dispone la creazione di un sistema «export banca».
In particolare, stabilisce che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano autorizzate e disciplinate le attività della Cassa depositi e prestiti Spa al servizio di SACE Spa dirette a dare vita al predetto sistema.
A tal fine, include le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, qualora assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa, tra quelle di interesse pubblico che possono essere attiva dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Articolo 9. - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, la norma prevede, per le pubbliche amministrazioni individuate nell'apposito elenco ISTAT, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con riferimento alle predette pubbliche amministrazioni è previsto l'obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Alla violazione di tale dovere consegue la responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario.
Le disposizioni predette non trovano applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.
La funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, e agli organi interni di revisione e di controllo, con riferimento agli enti ed organismi pubblici non territoriali.
Il comma 1, lettera b), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venga accertato l'ammontare dei crediti per somministrazioni, forniture ed appalti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e iscritti nel conto dei residui passivi del
Articolo 10. - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali. L'articolo in commento mira a rendere più rigoroso e a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi [lettera a)] e, corrispondentemente, per incrementare la liquidità delle imprese [lettera b)].
In particolare, alla lettera a), con l'inserimento, ad opera del numero 1), di un nuovo periodo nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene fissato un principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta. Ciò consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Inoltre, per coordinare la disciplina riguardante la dichiarazione annuale IVA con la disposizione introdotta dal numero 1) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il numero 2) introduce alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare la lettera a) del comma 2) inserisce un nuovo periodo nell'articolo 3, comma 1, del citato regolamento, che riconosce ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge.
Con la lettera b) del medesimo numero 2) viene modificato il comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
In particolare, al fine di consentire agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'acquisizione in tempi rapidi del modello riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello IVA 74-bis), viene individuato il canale telematico quale unica modalità di presentazione dello stesso.
La lettera c) introduce nell'articolo 8-bis del medesimo regolamento alcune modifiche di carattere formale e la traduzione in 25.000 euro dei 50 milioni di lire riferiti alla soglia di volume d'affari realizzato nel periodo di riferimento dalle persone fisiche compresa e al di sotto della quale sono esonerate dall'obbligo della comunicazione dati IVA.
In considerazione della modifica apportata all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita IVA, con la lettera d) viene inserito un nuovo periodo al comma 2 del predetto articolo 8-bis, che prevede l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio.
Per un controllo più incisivo sulla spettanza del credito IVA annuale chiesto a rimborso, a fronte degli interventi sull'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il numero 3) vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In particolare, tenuto conto che la richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale, con il comma 3 sono soppressi l'ottavo e il nono periodo
Articolo 11. - Analisi e studi economico-sociali. È prevista l'integrazione dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati all'elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici; laddove, invece, detto processo dovesse presupporre l'elaborazione di dati rilevanti dal punto di vista personale, non mancheranno evidentemente le amministrazioni delle entrate e della previdenza sociale di rispettare, nell'attuazione del processo integrativo, la vigente normativa in materia di trattamento di dati personali e sensibili. Le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente dati personali, saranno definite sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 12. - Contrasto ai paradisi fiscali. La norma interviene in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati dell'OCSE, mediante disposizioni volte a contrastare l'elusione e l'evasione internazionali.
Al comma 2 la norma introduce una presunzione relativa, per la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerate costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
La previsione normativa è volta a contrastare comportamenti che tramite l'illecita esportazione di capitali verso paradisi fiscali ostacolano l'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria di forme particolarmente insidiose di evasione fiscale.
La previsione introduce altresì un inasprimento delle sanzioni tributarie in considerazione della particolare gravità del fenomeno che si intende contrastare.
Al fine di assicurare adeguate azioni di prevenzione e di repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, è prevista l'istituzione da parte dell'Agenzia delle entrate di apposite strutture operative dedicate all'azione di contrasto.
Tali strutture verranno dotate di articolazioni anche all'estero, per l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale per l'azione di recupero dell'evasione fiscale attuata mediante delocalizzazione all'estero di attività economiche e finanziarie.
Articolo 13. - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali. La disposizione è finalizzata ad evitare indebiti arbitraggi fiscali e, a tal fine, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale.
In particolare, la lettera a) del comma 1 è volta ad affermare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede
gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i sevizi finanziari.
Si tratta, in sintesi, di «passive income» e di proventi da attività infragruppo.
In adesione all'invito formulato dalla Commissione europea agli Stati membri di «rivedere le loro norme antielusione» (COM(2007)785def del 10 dicembre 2007), con riferimento a soggetti che si avvalgono in altri Stati di costruzioni di puro artificio, la lettera c) estende la disciplina delle CFC a soggetti controllati che risultino residenti in Stati o territori non compresi nell'attuale black list, qualora gli stessi beneficino di una tassazione particolarmente privilegiata e sempre che abbiano conseguito prevalentemente passive income o proventi da attività infragruppo. Coerentemente con il principio comunitario di proporzionalità, la norma si riferisce solo alle società o enti esteri che versano nelle citate condizioni. Il riferimento alla «tassazione inferiore» si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non all'aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.
Con l'intervento in esame si viene così ad estendere - al pari di quanto riscontrabile in altri Paesi europei - l'applicazione della normativa delle CFC a tutti gli insediamenti che siano espressione di fenomeni elusivi, indipendentemente dallo Stato o territorio di residenza.
Al contribuente è comunque rimessa la possibilità di dimostrare, mediante la procedura di interpello, che la società controllata non rappresenti una «costruzione di puro artificio».
La lettera d), infine, interviene sulla disciplina delle società «collegate» di cui all'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di escludere, nei confronti delle stesse, l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento nell'articolo 167, comma 9, del medesimo testo unico.
Articolo 14. - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti. La norma assoggetta ad imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute per conto terzi.
In tale contesto, la valutazione di queste poste ai corsi di fine esercizio rappresenta non già un evento valutativo, bensì, sostanzialmente, una fattispecie di carattere realizzativo idonea a generare un presupposto impositivo.
Quanto alle modalità di tassazione, la disposizione del comma 1 prevede espressamente che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.
Come disposto dal comma 2, le disposizioni illustrate trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto. Per tale periodo d'imposta, il versamento dell'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti
Articolo 15. - Potenziamento della riscossione.
Comma 1. Semplificazione della disciplina concernente le verifiche reddituali per il mantenimento di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Si dispone l'obbligo, per le amministrazioni che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, i dati in loro possesso, al fine di consentire la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Comma 2. Pignoramento presso terzi e obbligo di ritenuta sulle somme liquidate dal terzo.
Con l'intervento sul testo dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso soggetti terzi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo esecutato.
Al fine di semplificare l'adempimento del sostituto si stabilisce che la ritenuta è effettuata nella percentuale del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore (ad esempio datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio.
La finalità della norma è di porre fine all'annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché della misura in cui tale prelievo deve essere operato.
La proposta ha effetti positivi sul gettito in quanto evita che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente ad imposta da parte del percettore.
Il testo coordinato sarebbe il seguente: «15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
Articolo 16. - Flussi finanziari. La norma contiene disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del decreto in esame.
Inoltre, il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dal decreto e non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.
Articolo 17. - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti. La disposizione di cui al comma 1, in materia di «taglia enti», provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino.
Inoltre la disposizione del comma 2 provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine per l'adozione dei regolamenti per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.
Tra i princìpi e criteri direttivi vengono anche introdotti la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese relative alla logistica e al funzionamento nonché la riduzione, da parte delle amministrazioni vigilanti, del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche
Articolo 18. - Tesoreria statale. La disposizione prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura non regolamentare) siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.
Si prevede, inoltre, che, sempre con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, possa essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti potrà essere stabilito l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato.
Con la stessa tipologia di provvedimenti potranno essere stabiliti i criteri per l'integrazione
Articolo 19. - Società pubbliche. Il comma 1 prevede l'applicazione anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti o che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale o, ancora, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, delle disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
È previsto, inoltre, per le società in questione, l'adeguamento delle politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
Il comma 2 prevede che la delibera di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
È inoltre disposto che la cessione a terzi di società e partecipazioni vietate, da parte delle amministrazioni controllanti, avvenga entro il 30 settembre 2009.
Al comma 3 si prevede che il rimborso delle obbligazioni Alitalia sia pari al 70,97 per cento del valore nominale.
Si introduce, inoltre, la possibilità anche per gli azionisti di ottenere un rimborso dei titoli Alitalia, per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, nel limite di 50.000 euro per ciascun azionista.
Il termine entro il quale presentare richiesta di rimborso è prorogato al 31 agosto 2009.
A tali operazioni non si applicano le norme previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti le offerte pubbliche di acquisto o di scambio e gli obblighi di comunicazioni e informazioni societarie.
Al comma 5 si prevede che le amministrazioni statali possano affidare la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate, nel rispetto della normativa comunitaria.
Al comma 6 si fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2497 (Responsabilità in materia di direzione e coordinamento di società) del codice civile, nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
Ai commi 7 e 8 in luogo della riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche, previste dalla legge finanziaria 2008, si prevede che l'organo di amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi compensi.
Articolo 20. - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. Il comma 1 introduce la partecipazione di un medico dell'INPS quale componente effettivo delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Al comma 2 si prevede che sia l'INPS ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
Articolo 21. - Rilascio di concessioni in materia di giochi. La norma in commento conferisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, atteso l'approssimarsi della scadenza della concessione in corso.
L'articolato prosegue con l'individuazione dei principali criteri cui dovrà essere ispirato il bando di gara e la conseguente nuova convenzione di concessione. Più in particolare, la norma introduce la possibilità, da parte di più soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l'esercizio del medesimo gioco, all'esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Il sistema di aggiudicazione ha a riferimento principale quello della «offerta economicamente più vantaggiosa», da valutare principalmente in ragione dell'offerta al pagamento di una somma, a titolo di una tantum, individuata attraverso il sistema del rialzo, rispetto ad una base d'asta di partenza che sia in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010.
La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici della sicurezza del gioco, dell'efficacia ed efficienza del sistema organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo sistema dei flussi finanziari, quello connesso ad un effettivo controllo del pay-out, nonché quello della capillarità ed efficienza della rete distributiva.
Articolo 22. - Settore sanitario. L'articolo contiene una serie di misure volte a modificare il portato normativo dell'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, avente ad oggetto la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria.
In prima analisi viene fissato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni province autonome, cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore (termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2008).
Si prevede, in secondo luogo, di spostare al 15 settembre 2009 il termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Al fine di tutelare i LEA (livelli essenziali di assistenza) ed assicurare il riequilibrio economico-finanziario, anche attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e il contenimento dei costi del servizio sanitario, è disposta la diffida del Governo alla regione Calabria di predisporre entro settanta giorni un piano di rientro, e di provvedere alle misure di
Articolo 23. - Proroga di termini. Il comma 1 contiene misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali.
Il 30 giugno prossimo è prevista la scadenza del termine della proroga dell'esecuzione degli sfratti per particolari categorie sociali previsto dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Pertanto la disposizione proroga al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti.
Il comma 2 reca disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.
Il comma in esame si rende necessario al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire ad una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.
L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza poiché, in assenza di tale intervento, sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della legge n. 21 del 1992, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale.
Il comma 3 prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disposizione in esame intende differire il termine fissato dal citato articolo 41, il quale prevede che le autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 possano essere concesse entro la scadenza del 30 giugno 2009.
La proroga del termine è necessaria per la Polizia di Stato in quanto - fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi nel 2007 - è ancora in corso il procedimento relativo alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione ad assumere.
È autorizzata, inoltre, la proroga delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e del concorso pubblico per
Articolo 24. - Proroga missioni di pace. La prima parte dell'articolo disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Nell'ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana ha individuato il proprio principale obiettivo negli interventi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione residente nelle aree e nei territori coinvolti in eventi bellici e dei rifugiati.
Particolare attenzione è, pertanto, attribuita alla realizzazione di programmi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, la salute, il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di base, anche al fine di assicurare l'accesso alle risorse idriche, la riabilitazione delle strutture sanitarie ed il consolidamento delle iniziative a sostegno dell'economia, con particolare riguardo al settore della piccola e media imprenditoria.
Per quanto concerne gli interventi di cooperazione, essi sono destinati al consolidamento degli interventi già avviati ed alla realizzazione di nuove iniziative in Afghanistan con particolare riguardo a quelli finalizzati all'ammodernamento del sistema giudiziario afghano, a quelli di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi i rifugiati, a quelli da realizzarsi nel settore della sanità e dell'approvvigionamento idrico, nonché al programma di sostegno alla governance locale nella Provincia di Herat.
Il programma di intervento nel Paese prevede, altresì, la realizzazione di iniziative sul canale dell'emergenza finalizzate alla sicurezza alimentare, alla salute e alla sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Si stabilisce, inoltre, l'avvio di iniziative di cooperazione in Pakistan nelle aree e nei territori di confine con l'Afghanistan per il consolidamento delle istituzioni e per contribuire all'assistenza alla popolazione locale.
Per quanto riguarda l'Iraq, si prevede di consolidare gli interventi già avviati sia sul canale bilaterale sia su quello multilaterale, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, delle piccole e medie imprese, della formazione professionale e dell'assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi; inoltre si considerano prioritari gli interventi destinati a contribuire al rafforzamento istituzionale e al miglioramento dei servizi sanitari.
In Sudan l'impegno italiano è finalizzato a contribuire al sostegno degli accordi di pace tra il Nord e il Sud del Paese, nonché a quello della pacificazione in Darfur, anche attraverso lo strumento
la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano;
disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti;
la disposizione per consentire l'impegno nell'esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre.
Si prevede, inoltre, che per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni dei territori in cui si svolgono le missioni internazionali, i comandanti dei contingenti militari possano disporre interventi urgenti o acquisti e lavori utilizzando risorse messe a disposizione da amministrazioni pubbliche diverse dalla Difesa. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare, analoga a quella già svolta dai comandanti dei contingenti in ragione dei finanziamenti di volta in volta apprestati da specifiche disposizioni dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008), intesa a sostenere progetti di ricostruzione, operazioni di assistenza umanitaria, assistenza sanitaria
articolo 2: commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;
articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il
articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;
articolo 5: comma 1, lettere b) e c): la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;
articolo 7: l'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;
articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.
Si prevede che le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono abilitate a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana. La previsione risponde all'esigenza di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali. La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003. Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243, che ha soppresso la categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95.
È stabilito altresì che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. A seguito dell'emanazione del decreto-legge
attribuire al DIS il compito di dare attuazione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza [articolo 4, comma 3, lettera i)];
chiarire che l'UCSe predispone le disposizioni esplicative, anziché le concrete «misure» di protezione delle informazioni (quali sono, ad esempio, i caveau blindati, i sistemi anti-intrusione, eccetera) [articolo 9, comma 2, lettera b)];
allineare alla normativa NATO e dell'Unione europea la nozione (articolo 42, comma 3), i tempi di durata e la necessità di NOS (articolo 9, comma 3) per i vari livelli di classifica, escludendo il rilascio di tali abilitazioni per la classifica «riservato».
Articolo 25. - Spese indifferibili. L'articolo prevede un'autorizzazione di spesa diretta a fronteggiare gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
Inoltre, dispone che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta per far
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento dei valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
49. A partire dal 1o ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Riordino del servizio nazionale della riscossione.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano princìpi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito dì deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
1. Al fine di assicurarle il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate,
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al
Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
6. A decorrere dalla data di effetto esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.
Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalle legge 18 dicembre 2008, n. 199.
Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario.
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.
Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2009 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009.
Decreto legislativo 17 settembre 2004, n. 164.
Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata,
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Codice delle assicurazioni private.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Legge 30 dicembre 1988, n. 561
Istituzione del Consiglio della magistratura militare.
1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare
Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Legge 3 agosto 2007, n. 124.
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
2. Competono all'UCSe:
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le
1. È convertito in legge il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1o luglio 2009.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;
Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;
il seguente decreto-legge:
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi»;
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un
1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento
b) per il passato:
1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo»;
b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22
b) incremento delle compensazioni fiscali:
1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, fino a 700.000 euro».
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.
1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».
1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;
b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati
1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) è abrogato il comma 8;
q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) è abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.
12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
d) è aggiunto, infine il seguente comma:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;
b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;
c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;
d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.
2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1o semestre del 5 anno di concessione.
1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».
2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del
c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;
b) le parole da: «comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
a) al comma 1:
1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;
2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;
e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».
19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «3l dicembre 2009».
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.
27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
32. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
33. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
34. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
35. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
36. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
37. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
38. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
39. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.
40. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
41. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1o luglio 2009.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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