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PDL 2642

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2642



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BACCINI, BARANI, BARBA, BIANCOFIORE, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, DE CAMILLIS, DI VIRGILIO, DIVELLA, FRANZOSO, HOLZMANN, LAMORTE, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDUCCI, PAPA, RAISI, RAZZI, ROSSO, RUBINATO, SPECIALE, TORRISI

Modifiche agli articoli 157, 600-bis, 600-septies e 609-quinquies del codice penale, in materia di prostituzione minorile, di corruzione di minorenne, nonché delle relative pene accessorie e della durata della prescrizione

Presentata il 24 luglio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La pedofilia è uno dei mali oscuri della nostra società e tra questi è il più grave e sentito da tutta la collettività, perché i protagonisti delle tante storie tristi e agghiaccianti sono i bambini, piccole esistenze che si spezzano per il brutale impatto di adulti deviati, generando terribili effetti. Da specifici studi è risultato che, rispetto alla media della popolazione, i bambini coinvolti nella pedofilia hanno una probabilità più alta del 500 per cento di ammalarsi in età adulta di depressione e del 400 per cento di ricorrere al suicidio.
      Il pedofilo è una persona subdola che sa rapportarsi molto bene con i bambini, comportandosi da amico e facendo sentire loro che possono fidarsi di lui. Spesso le violenze avvengono tra le mura domestiche, proprio lì dove i bambini dovrebbero essere più al sicuro, compiute dagli stessi familiari o da persone amiche e, purtroppo, non sono circoscritte solo alle famiglie degradate, ma si estendono a tutte le classi sociali e a tutte le categorie di professionisti.
      I dati raccolti sono sconcertanti ed evidenziano un fenomeno in costante aumento
 

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anche per la diffusione tramite internet. La rete, infatti, facilita per sua natura lo scambio di opinioni e quindi anche la diffusione della pedopornografia.
      I «numeri dell'orrore» corrono da un capo all'altro del mondo, in Italia ogni anno si registrano 23.000 casi di pedofilia. La fascia più coinvolta è quella fra gli 11 e i 14 anni di età ma è in aumento anche quella tra 0 e 10 anni. Nel Regno Unito, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nel biennio 2005-2006, circa 5.000 ragazzi di età inferiore ai 16 anni sono stati violentati e almeno 6.000 sotto i 13 anni di età hanno subìto molestie sessuali. In tutto il mondo circa 150 milioni di femmine e 73.000 milioni di maschi sotto i 18 anni di età subiscono ogni anno «manipolazioni» e contatti sessuali forzati. Due milioni di bambini nel mondo sono sfruttati nella produzione di pellicole pedopornografiche e più di un milione risultano vittime di turpi traffici che hanno come destinazione i «baby-bordelli tropicali».
      La pedofilia, definita come l'attrazione sessuale verso bambini in età pubere o pre-pubere, cioè in età generalmente inferiore a 13 anni, in psichiatria è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero fra i disturbi del desiderio sessuale e come tale, non può considerarsi una malattia fisica curabile dalla quale si possa guarire ma, piuttosto, una patologia della psiche che non si risolve attraverso un intervento mirato esclusivamente sul corpo.
      Sicuramente una legge non è sufficiente per cancellare gli orrori delle violenze della pedofilia, ma può rappresentare un argine alla diffusione di questo reato oltre a un contributo per combatterlo. Il problema deve essere necessariamente affrontato e, se non debellato, almeno represso, per annullare gli effetti antiumani di questa perversa e diabolica pratica.
      Negli ultimi anni, a causa dei clamorosi casi di pedofilia sadica in Italia, sono stati invocati da più fonti degli interventi terapeutici per i pedofili e, tra questi, anche la castrazione chirurgica, che ha avuto in altri Paesi un grande impiego nel trattamento dei crimini sessuali, ma che, nel caso specifico dell'argomento trattato, non serve perché l'atto sessuale pedofilico non richiede necessariamente l'erezione né tanto meno la penetrazione, ma anche solo compiacimento a guardare, a toccare, a far compiere gli atti ad altri, a fotografare, ad annusare semplicemente la vittima, oppure a usare violenza con corpi estranei e con oggetti.
      In Italia la pedofilia come reato è disciplinata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante «Norme contro la violenza sessuale», dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo, sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», che hanno introdotto anche specifici articoli nel codice penale.
      La pedofilia allo stato attuale non ha cure efficaci che possano garantire una reale «guarigione», infatti la percentuale di recupero dei pedofili sia in Europa che nel mondo è bassissima rispetto all'espansione del fenomeno, ed è pari al 3-5 per cento.
      Un grande aiuto nella lotta alla pedofilia si è avuto da interventi a più ampio spettro quali le campagne informative sulla cultura dell'infanzia e sulle relazioni familiari, operate attraverso tutti i canali disponibili, dalla scuola alla famiglia, dai mass media a internet.
      La presente proposta di legge intende intervenire per rendere più drastiche le pene previste dal codice penale in materia di pedofilia e di violenza sessuale, reati considerati fortemente aberranti dal nostro ordinamento. La proposta di legge prevede, infatti, il raddoppio dei termini di prescrizione per tali reati oltre ad elevare sensibilmente le pene previste in materia di violenza sessuale, di prostituzione e di pornografia minorile, stabilendo che i colpevoli sono interdetti permanentemente dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prescrizione).

      1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo, terzo e quarto comma, 600, 600-bis, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies,».

Art. 2.
(Prostituzione minorile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e con la multa non inferiore a euro 20.000».

Art. 3.
(Confisca e pene accessorie).

      1. Al secondo comma dell'articolo 600-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «in ogni caso l'interdizione» sono inserite le seguenti: «dai pubblici uffici da uno a cinque anni, nonché l'interdizione»;

          b) la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «e».

Art. 4.
(Corruzione di minorenne).

      1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da due a sei anni».


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