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PDL 2982

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2982



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento del Presidente della Repubblica, dei membri del Governo e delle Camere, imputati in procedimenti penali, a comparire nelle udienze

Presentata il 25 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Da quando nel 1993 è stata soppressa l'immunità parlamentare, si è determinata una crescente conflittualità fra parlamentari e membri del Governo coinvolti in procedimenti giudiziari da un lato e magistratura dall'altro, in ordine all'interpretazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale concernente l'impedimento a comparire dell'imputato. Inoltre, nelle diverse sedi giudiziarie e in tempi diversi, è stata data spesso un'interpretazione difforme del predetto articolo del codice.
      Ciò ha determinato conflitti e malintesi che hanno nuociuto sia al pieno esercizio del mandato dei parlamentari e dei membri del Governo, sia all'equilibrata e uniforme attività dei magistrati.
      Sulla materia è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (la sentenza n. 451 del 2005) per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sulla vicenda giudiziaria dell'onorevole Cesare Previti, che non ha risolto il problema in modo esaustivo e soddisfacente.
      I magistrati non sempre hanno rispettato il diritto-dovere dei membri del Parlamento di assolvere al mandato parlamentare attraverso la partecipazione, sia in Assemblea sia nelle Commissioni, ai dibattiti e alle votazioni.
      Problemi ancora più gravi si sono avuti per i membri del Governo coinvolti in vicende giudiziarie. Infatti i componenti dell'esecutivo assommano, nella stragrande maggioranza dei casi, alla carica
 

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di Governo anche lo status di parlamentare e quindi hanno un carico di impegni istituzionali molto maggiore rispetto ai parlamentari.
      È necessario, quindi, affrontare la questione di fondo del necessario bilanciamento e contemperamento fra le esigenze riguardanti le funzioni parlamentari e di Governo e le esigenze della funzione giurisdizionale.
      È evidente che i membri del Parlamento hanno il compito di assolvere al mandato parlamentare e, sotto questo profilo, la funzione giurisdizionale deve tenerne conto in modo da realizzare il giusto equilibrio per entrambe le esigenze.
      Analoghe considerazioni devono essere fatte per i membri del Governo, la cui attività è svolta nel pubblico interesse.
      La presente proposta di legge introduce un comma nel citato articolo 420-ter del codice di procedura penale, diretto a definire chiaramente quale è il legittimo impedimento del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e degli altri membri del Governo e del Parlamento in modo da evitare interpretazioni difformi nel tempo e tra le varie sedi giudiziarie.
      In sostanza, legittimo impedimento è, per questi soggetti, il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario per lo svolgimento di ogni atto proprio delle funzioni ad essi attribuite.
      La norma prevede anche che il giudice, tempestivamente avvisato, ne prenda atto, rinvii l'udienza e fissi con ordinanza la data della nuova udienza. Il giudice, in altri termini, non potrà più sindacare sulla sussistenza del legittimo impedimento se questo rientra nelle fattispecie indicate dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «1-bis. È legittimo impedimento a comparire nelle udienze ogni atto proprio delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e agli altri membri del Governo, ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento del medesimo atto; il giudice, tempestivamente avvisato, ne prende atto e provvede a norma dei commi 1 e 3»;

          b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»


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