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PDL 2954

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2954



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MOFFA, ANTONINO FOTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ABELLI, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, ARACRI, ARACU, BARANI, BARBA, BARBARESCHI, BARBARO, BARBIERI, BELLOTTI, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BOCCIARDO, CARLUCCI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CAZZOLA, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CERA, CESARO, CICCIOLI, CONSOLO, COSTA, CRISTALDI, DE ANGELIS, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CATERINA, DI CENTA, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, FAENZI, FORMICHELLA, FUCCI, GALATI, GARAGNANI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, GIRLANDA, GOLFO, GOTTARDO, HOLZMANN, IANNARILLI, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, LANDOLFI, LAZZARI, LEHNER, LISI, LO PRESTI, LORENZIN, LUNARDI, MANNUCCI, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MAZZONI, MAZZUCA, MILANESE, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOTTOLA, MUSSOLINI, OSVALDO NAPOLI, NICOLUCCI, NIZZI, NOLA, PAGANO, PALUMBO, PAPA, PATARINO, PELINO, PETRENGA, PILI, PISO, PITTELLI, POLIDORI, PORCU, PROIETTI COSIMI, PUGLIESE, RAISI, REPETTI, LUCIANO ROSSI, MARIAROSARIA ROSSI, SAMMARCO, SANTELLI, SBAI, SCALERA, SCANDROGLIO, SILIQUINI, SISTO, SPECIALE, STASI, STRACQUADANIO, TAGLIALATELA, TORRISI, VELLA, VENTUCCI, VERSACE, VIGNALI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 18 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In un ordinamento democratico la funzione legislativa, per sua natura, è autonoma e indipendente. A questo fine va tutelata e protetta e non può essere condizionata né subire turbamenti di sorta.
 

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      Essa deve essere frutto della libera attività intellettuale del parlamentare che si dispiega attraverso l'analisi approfondita delle esigenze e dei bisogni della società, allo scopo precipuo di prevedere norme e discipline che ne regolino il corretto funzionamento nel quadro dell'interesse generale della comunità e del bene comune.
      Questo principio di assoluta chiarezza e linearità - che è alla base del principio costituzionale in virtù del quale la funzione parlamentare si esercita senza vincolo di mandato - spesso collide con il richiamato sistema di protezione e di tutela per effetto di iniziative giudiziarie dietro le quali appare sovente ravvisabile la sussistenza del «fumus persecutionis».
      L'aver eliminato le guarentigie contenute nell'articolo 68 della Costituzione introdotto dai Costituenti ha provocato non poche distorsioni nella saldatura dei due princìpi di responsabilità e di tutela ai quali s'informa l'attività parlamentare e ha creato un proliferare di conflitti di attribuzione tra Camere e magistratura a seguito delle deliberazioni parlamentari in materia di insindacabilità.
      Vale la pena ricordare che tra i Costituenti che sostennero la fondatezza dell'articolo 68 (non solo l'opportunità di natura politica scaturente dalle condizioni particolari in cui si trovava l'Italia nell'immediato dopoguerra) ci furono personalità di diverso orientamento: da Togliatti a La Malfa, da Terracini a Calamandrei, da Moro a Dossetti e a La Pira.
      Tutti convennero sulla necessità, nella realizzazione di un sistema democratico fondato sul suffragio popolare ed in cui la sovranità appartiene al popolo, di affidare a un'immunità cosiddetta «larga» quelle prerogative di indipendenza e di autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri e, in particolare, rispetto all'ordine giudiziario.
      Non sfugge ad alcuno che le modifiche di questo quadro normativo sotto il profilo costituzionale hanno generato, negli ultimi tempi, una non più sostenibile condizione di disparità, se non, addirittura, di autentico condizionamento dell'attività parlamentare e, conseguentemente, del Governo per effetto di iniziative giudiziarie di parte della magistratura spesso improvvide e palesemente persecutorie.
      Si tratta di una condizione non ravvisabile negli ordinamenti di alcun altro Paese democratico.
      L'immunità parlamentare è prevista perfino per i membri del Parlamento europeo, il che determina un discrimine tra cittadini parlamentari dello stesso Stato.
      Sotto il profilo più squisitamente sostanziale, si avverte l'urgenza di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra il valore del libero svolgimento del mandato parlamentare, il principio di legalità - che esige che non siano virtualmente senza limiti gli eventuali sacrifici del bene dell'onore della persona offesa, per esempio nei casi di insindacabilità - e lo stesso principio di eguaglianza, che evidentemente non tollera eccessive distorsioni alle pari opportunità dei cittadini nella dialettica politica.
      Proprio al fine di favorire il raggiungimento di un «ragionevole punto di equilibrio» tra le Camere, la magistratura e la stessa Corte costituzionale con la presente proposta di legge costituzionale si stabilisce la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo un'articolata tutela del mandato parlamentare tramite l'attribuzione alla Camera competente del rilascio dell'autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare per il quale si intende avviare un procedimento penale, salvi i casi in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
      Tale condizione è prevista anche per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
      Eguale autorizzazione è richiesta per l'arresto o il mantenimento in detenzione di un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
      Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
      Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o per mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».


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