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PDL 103-A-bis

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 17 dicembre 2009

(Relatore: BERTOLINI)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 103, d'iniziativa del deputato ANGELI

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con- cernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima

Presentata il 29 aprile 2008

n. 104, d'iniziativa del deputato ANGELI

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 103, 104, 457, 566, 718, 995, 1048, 1592, 2006, 2035, 2431, 2670, 2684, 2904 e 2910 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 457, d'iniziativa dei deputati

BRESSA, AMICI, ZACCARIA, GIOVANELLI, FERRARI, MARCO CARRA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 566, d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, LA RUSSA, ANGELI, BRIGANDÌ, CASTIELLO, CICCIOLI, COSENZA, DI CAGNO ABBRESCIA, D'IPPOLITO VITALE, FRANZOSO, HOLZMANN, LAMORTE, LISI, MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, ANGELA NAPOLI, PALMIERI, PELINO, RAISI, SAGLIA, ZACCHERA, BARBIERI, CATANOSO GENOESE, COLUCCI, GREGORIO FONTANA, GRANATA, LAFFRANCO, CARLUCCI

Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 29 aprile 2008

n. 718, d'iniziativa dei deputati

FEDI, BUCCHINO, CUOMO, GARAVINI, GRASSI, MARCHI, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDUCCI, PORTA, RAZZI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 5 maggio 2008
 

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n. 995, d'iniziativa dei deputati

RICARDO ANTONIO MERLO, ANGELI, BELLOTTI, BOFFA, BRUGGER, DI BIAGIO, IANNACCONE, MURA, NICCO, PANIZ, PICCHI, PORTA, RAZZI, SARUBBI, TREMAGLIA, ZELLER

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita

Presentata il 13 maggio 2008

n. 1048, d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza

Presentata il 15 maggio 2008

n. 1592, d'iniziativa dei deputati

COTA, D'AMICO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

Presentata il 31 luglio 2008

n. 2006, d'iniziativa del deputato PAROLI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla cittadinanza

Presentata l'11 dicembre 2008

 

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n. 2035, d'iniziativa del deputato SBAI

Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

Presentata il 19 dicembre 2008

n. 2431 d'iniziativa dei deputati

DI BIAGIO, ANGELI, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CASTIELLO, CATONE, DIMA, FAVIA, FEDI, FRASSINETTI, GARAVINI, GIRLANDA, LAMORTE, LO PRESTI, GIULIO MARINI, MOFFA, NARDUCCI, PORCU, RAISI, RAZZI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VIGNALI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995

Presentata l'11 maggio 2009

n. 2670, d'iniziativa dei deputati

SARUBBI, GRANATA, BARBARESCHI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BOBBA, COLOMBO, CONCIA, COSENZA, CRISTALDI, D'ANTONA, DE ANGELIS, DE PASQUALE, DE TORRE, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, DI GIUSEPPE, FAVIA, FERRANTI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIULIETTI, GOZI, LAMORTE, LARATTA, LO PRESTI, MALGIERI, MANTINI, MARIANI, MATTESINI, MAZZARELLA, MECACCI, MELIS, MOFFA, MURGIA, MUSSOLINI, NARDUCCI, OCCHIUTO, PELUFFO, PERINA, PEZZOTTA, RAO, REALACCI, ROTA, SAMPERI, SBROLLINI, SCALIA, TASSONE, TOUADI, TREMAGLIA, VILLECCO CALIPARI, ZAZZERA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 30 luglio 2009

 

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n. 2684, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, TASSONE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 settembre 2009

n. 2904, d'iniziativa del deputato SBAI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 novembre 2009

n. 2910, d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Presentata il 10 novembre 2009

 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo che la I Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea interviene sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di adeguarla alle esigenze emerse nel corso degli anni sulla base del principio, enucleabile da tutte le proposte di legge in esame, per cui la cittadinanza non deve essere un acquisto automatico a seguito della permanenza sul territorio italiano per un determinato numero di anni, ma deve costituire il riconoscimento di un'effettiva integrazione: una cittadinanza basata dunque non su un fatto quantitativo, bensì su un fatto qualitativo.

Contesto normativo.

      In base alla legge vigente acquistano la cittadinanza italiana di diritto, alla nascita, coloro di cui almeno un genitore sia cittadino italiano (acquisizione della cittadinanza jure sanguinis). La legge n. 92 del 1991 disciplina anche alcune ipotesi riconducibili al cosiddetto jus soli che riguardano: coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico), o apolidi; coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza; i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza.
      La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. In questi casi l'acquisto della cittadinanza è automatico per i figli minorenni, mentre i figli maggiorenni conservano la propria cittadinanza, con possibilità di scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da effettuare entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero.
      Per gli stranieri di origine italiana oggi la legge prevede modalità agevolate di acquisto della cittadinanza che riguardano stranieri o apolidi che discendano, entro il secondo grado, da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che abbiano svolto effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane, o abbiano un impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano, o risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età. In questo caso la dichiarazione di voler conseguire la cittadinanza italiana deve intervenire entro l'anno successivo al compimento di tali condizioni.
      Lo straniero nato in Italia può divenire cittadino italiano purché vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
      Lo straniero coniuge di cittadino italiano ottiene la cittadinanza, su richiesta, se, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero; occorre che, al momento dell'adozione del relativo provvedimento, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del

 

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matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio è precluso dalla condanna per delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini, dalla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dalla condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia, nonché, dal la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
      La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, in base a una valutazione discrezionale di opportunità, su proposta del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato, allo straniero che:

          sia residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario;

          sia apolide residente in Italia da almeno cinque anni;

          il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita, o che sia nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni;

          sia maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni;

          abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni.

      L'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza è subordinata alla prestazione, da parte dell'interessato, di giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato.
      La cittadinanza può poi essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato.
      La legge n. 91 del 1992 prevede anche la possibilità di conservare la cittadinanza italiana a chi è già in possesso di una cittadinanza straniera e disciplina le ipotesi di rinuncia, perdita e riacquisto della cittadinanza.

Contenuto ed istruttoria legislativa svolta.

      L'articolo 1 del testo unificato della Commissione novella l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza fino al raggiungimento della maggiore età sia «senza interruzioni» e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si tratta di due condizioni essenziali per l'acquisto di un'identità legata al territorio, oltre che di una manifestazione dell'effettiva volontà di essere Italiani.
      In particolare, con riferimento alla previsione dell'obbligo di frequentare con profitto le scuole riconosciute dallo Stato italiano, l'intenzione è quella di porre i minori stranieri in una posizione di sempre maggiore parità rispetto ai minori che sono già cittadini italiani. Non si vede, infatti, per quali ragioni a questi ultimi si impone l'obbligo di frequentare le scuole, mentre la stessa previsione non si vuole applicare ai minori che non sono ancora cittadini italiani.
      Si è scelto invece di non intervenire in questa fase sull'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91, che prevede che la cittadinanza possa essere concessa allo straniero nato in Italia dopo soli tre anni di residenza legale sul territorio. Questione che andrà comunque affrontata e rivista durante l'iter di approvazione della legge.
      Gli articoli 2 e 3 novellano la legge n. 91 precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non basta la permanenza nel territorio della Repubblica per

 

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almeno dieci anni, ma occorre, in primo luogo, che tale permanenza sia stabile. Questo al fine di evitare che possa accedere alla cittadinanza lo straniero che, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma si sia avvalso invece di permessi di soggiorno temporanei. È infatti evidente che la richiesta di un permesso di soggiorno di lunga durata è un segno della volontà di far parte stabilmente della comunità italiana. I dati forniti dal Ministero dell'interno mostrano infatti che molti stranieri di fatto considerano il soggiorno in Italia come una sosta temporanea in attesa di spostarsi verso altri Paesi. In secondo luogo, occorre la frequentazione di un corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana. Non è stato previsto l'esame linguistico in quanto, con le riforme introdotte con il cosiddetto pacchetto sicurezza, è stato disposto che lo straniero venga sottoposto ad una verifica della conoscenza della lingua italiana già al momento della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di integrazione; poiché il possesso di tale permesso di soggiorno CE è una condizione per la richiesta della cittadinanza, appariva inutile prevedere un ulteriore esame di lingua. È stato previsto, invece, come ulteriore elemento del percorso di cittadinanza, un effettivo grado di integrazione sociale, nonché il rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione. Questo in quanto le cronache mostrano che vi sono stranieri che, pur risiedendo in Italia da molti anni, non condividono valori fondanti della comunità italiana, quale quello della parità tra uomo e donna. È pertanto essenziale verificare che chi chiede la cittadinanza abbia assimilato tali valori fondanti. È infine previsto che chi chiede la cittadinanza abbia mantenuto nei cinque anni successivi all'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stessi requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere quel permesso.
      Al fine di risolvere il problema da più parti segnalato dell'eccessiva durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza è stato poi previsto un meccanismo di anticipazione dell'avvio del procedimento e sono stati stabiliti alcuni termini. In particolare, si prevede che l'accesso al corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza possa avvenire già dopo otto anni di permanenza in Italia, e dunque due anni prima della maturazione del requisito dei dieci anni di permanenza. Si prevede inoltre che alla richiesta dello straniero di accedere al corso annuale si debba dare risposta entro 120 giorni e che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza debba comunque concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza. È previsto, ancora, che il Governo ponga in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare. Si è voluto in questo modo affidare alle amministrazioni pubbliche il compito di curare l'integrazione degli stranieri, prima ancora che di verificarla.
      È evidente che questa parte della proposta normativa in esame determina un costo per le finanze pubbliche: la copertura finanziaria del provvedimento è mancante soltanto perché è necessaria una preliminare quantificazione dei costi, che la Commissione non è in grado di effettuare senza l'aiuto del Governo. È previsto, infine, un regolamento di attuazione, che stabilisca, tra l'altro, in quali casi lo straniero possa essere esonerato dalla frequentazione del corso annuale in considerazione del fatto che lo stesso può ritenersi superfluo, per esempio perché lo straniero possiede un titolo di studio universitario
 

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conseguito in Italia che attesta di per sé la conoscenza delle materie oggetto del corso. All'individuazione di tali casi appare più opportuno che provveda un regolamento.
      L'articolo 4, infine, prevede il giuramento, da parte dello straniero, sia nel caso di acquisto della cittadinanza a seguito della maturazione dei presupposti di legge, sia nel caso di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. Nella formula del giuramento è previsto, tra l'altro, un riferimento espresso anche al principio della pari dignità sociale di tutte le persone, che lo straniero che diventa cittadino deve dunque impegnarsi a riconoscere.
      Per quanto riguarda l'iter del provvedimento, ricordo che la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge nella seduta del 16 dicembre 2008. Nelle sedute del 18 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2009 il Governo ha depositato agli atti della Commissione una documentazione riguardante il fenomeno migratorio in Italia. Sono state quindi svolte numerose sedute dedicate all'esame preliminare delle proposte di legge e, il 27 luglio 2009, si è proceduto alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.
      Dopo lo svolgimento di alcune riunioni del Comitato ristretto si è ritenuto opportuno riportare la discussione in seno alla Commissione e, nella seduta dell'11 dicembre, si è convenuto sull'adozione, quale testo base, di un testo unificato predisposto tenendo conto degli esiti della discussione e del contenuto delle singole proposte di legge.

Pareri delle Commissioni in sede consultiva.

      Sul testo unificato adottato dalla Commissione sono stati espressi i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
      In particolare, la XI Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole, la II Commissione Giustizia, la III Commissione Affari Esteri e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la VII Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione e la VI Commissione Finanze ha espresso nulla osta al prosieguo dell'iter. La V Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il proprio parere direttamente in Assemblea mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso alcun parere.
      Ritengo che alcune delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva siano di particolare interesse, con riguardo alle questioni relative, da una parte, all'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza, con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia siano state effetto del divieto della doppia cittadinanza, e, dall'altra parte, alla possibilità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequentazione con esito positivo del percorso di cittadinanza.
      Ritengo, invece, non condivisibili gli altri rilievi espressi dalle Commissioni, con particolare riguardo alla condizione contenuta nel parere della VII Commissione che richiama la necessità di riconoscere cittadini italiani i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno 5 anni.
      La questione, infatti, dei minori non ha trovato in Commissione soluzioni univoche. Inoltre la riforma in discussione si basa soprattutto sull'introduzione del principio di responsabilità e di scelta volontaria, da parte dello straniero, di acquisizione della cittadinanza. Pertanto, proporre di attribuirla ad un soggetto minore, lasciando a lui la facoltà, al raggiungimento della maggiore età, di potervi eventualmente rinunciare, appare in netta contraddizione con lo spirito della riforma stessa. La cittadinanza non rappresenta un mezzo per una migliore integrazione, ma rappresenta la conclusione di un percorso di integrazione avvenuta. Altri sono i percorsi da effettuare per facilitare l'integrazione degli stranieri nel nostro tessuto

 

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sociale. Percorsi che dobbiamo agevolare, attivare, modificare e certamente migliorare. La cittadinanza rappresenta l'attribuzione di uno status che non tutti gli stranieri vogliono ottenere. Essendo, infine, tutti i diritti sociali ed economici garantiti sia ai cittadini, sia agli stranieri residenti nel nostro Paese ed essendo solo i diritti politici esclusivamente appartenenti a chi ha la cittadinanza italiana, non avere la cittadinanza italiana non incide su chi non ha raggiunto la maggiore età.
      L'auspicio, in conclusione, è quello di poter giungere ad un testo di legge che rechi quanto più possibile termini e percorsi certi, nel rispetto dei diritti e delle prerogative di ognuno, intervenendo con serietà e responsabilità su un tema che assume sempre maggiore rilievo nelle società integrate e globalizzate dei nostri giorni.
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che l'articolo 3 è volto ad introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-bis in merito al percorso di cittadinanza, stabilendo quali siano le condizioni necessarie per ottenere la cittadinanza dello straniero che risieda legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

            osservato che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, la lettera e) del comma 1 del predetto articolo stabilisce espressamente che l'acquisizione della cittadinanza è subordinata anche «al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»;

            ritenuto che la formulazione della lettera a) potrebbe suscitare dubbi interpretativi, in quanto potrebbe far erroneamente ritenere che l'assenza dei carichi penali sia una condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che, quindi, la sopravvenienza di carichi penali sia una causa di revoca del permesso stesso;

            sottolineata, pertanto, l'opportunità di una riformulazione della richiamata lettera e) nel senso di fugare qualsiasi dubbio interpretativo;

            rilevato altresì che la scelta della Commissione di merito di prevedere che l'assenza di carichi penali pendenti costituisca una condizione necessaria per ottenere la concessione della cittadinanza, nonostante che dal rinvio a giudizio dello straniero non si possa in alcun modo desumere la colpevolezza del medesimo in merito ai reati oggetto di tale rinvio;

            rilevato inoltre che il testo non limita tale condizione ai reati più gravi, come ad esempio quelli richiamati dall'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, che si riferisce (in riferimento a sentenze di condanna non definitive) ai reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale nonché, limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice;

            ritenuto pertanto che tale previsione possa essere considerata in contrasto con principi costituzionali ed in particolare con il principio della presunzione di non colpevolezza in attesa della sentenza definitiva di condanna;

            per quanto sopra evidenziato potrebbe essere opportuno, pertanto, sopprimere il riferimento all'assenza dei carichi penali in relazione alla lettera e) del testo in esame;

 

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        esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 1, capoverso, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'assenza di carichi pendenti cd al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;

            valutata la rilevanza della norma, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, che subordina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, tra l'altro, anche all'assolvimento con profitto dell'obbligo scolastico;

            considerato analogamente positivo l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, nonché sulla verifica dell'effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;

            richiamata la molteplicità di questioni attinenti al tema della cittadinanza che la III Commissione ha in più occasioni affrontato con riferimento agli italiani nel mondo e che attendono soluzione sul piano legislativo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo jus sanguinis;

 

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            valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza.

            valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante nuove norme sulla cittadinanza,

            sottolineato che occorre prevedere forme di tutela con riferimento ai minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            appare necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;

            valutato positivamente l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 3, riguardante la previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

            valutata positivamente la modifica dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 4, riguardante l'obbligatorietà del giuramento alla Repubblica con la particolare formula che richiama la pari dignità sociale di tutte le persone;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento la previsione del rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

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Testo unificato della Commissione

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter».

Art. 3.
(Percorso di cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 9-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9,

 

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comma 1, lettera f), è subordinata:

          a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

          b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

          c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione;

          d) al rispetto degli obblighi fiscali;

          e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

      2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
      3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del

 

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compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
      4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1».

Art. 4.
(Prestazione del giuramento).

      1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
      2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».

 

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      3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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