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PDL 2958

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2958



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBROLLINI

Norme per il riconoscimento della figura professionale del giornalista libero professionista

Presentata il 18 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della libertà di informazione è stato oggetto di lunghe e ampie discussioni nel Paese e, in modo più specifico, in Parlamento soprattutto negli ultimi tempi.
      È opinione diffusa che siano due i campi su cui occorre intervenire per rendere efficaci i princìpi costituzionali di garanzia del pluralismo nell'informazione: il primo riguarda il pluralismo cosiddetto «esterno», il secondo riguarda il pluralismo cosiddetto «interno». Per pluralismo esterno si intende la necessità di avere una pluralità di soggetti che operano nel campo dell'informazione: questo non è il tema oggetto della presente proposta di legge, ma riguarda il conflitto di interessi e l'assetto del sistema dell'informazione.
      Il pluralismo interno è invece quella sfera di attività che attiene al lavoro redazionale, ossia alla qualità dell'informazione prodotta dalle testate giornalistiche e quindi alla qualità del lavoro svolto dalla categoria dei giornalisti. È importante e necessario che, ai fini di garantire l'applicazione dei princìpi costituzionali di libertà di informazione e di rispetto del pluralismo, il prodotto informativo sia il più possibile equilibrato, rispettoso delle diverse opinioni e aderente ai fatti in modo da inserirsi nell'alveo dei princìpi costituzionali.
      Per avvicinarsi a questi criteri occorre che gli operatori dell'informazione, cioè la categoria dei giornalisti, siano messi in grado di operare nel rispetto delle norme costituzionali, delle leggi vigenti e dell'insieme
 

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delle regole deontologiche e professionali che stabiliscono le linee guida a cui essi dovrebbero attenersi: è questa la materia che si intende affrontare con la presente proposta di legge. Con essa si intende intervenire in particolare su un settore della categoria giornalistica che, essendo tra quelli meno garantiti, rischia di trovarsi più facilmente oggetto delle pressioni delle proprietà editoriali.
      È ovvio che non stiamo parlando di mere relazioni industriali. Il tema dell'obiettività e del pluralismo dell'informazione riguarda l'assetto stesso di una moderna democrazia: solo con una stampa libera e con l'indipendenza degli stessi giornalisti possono trovare piene espressione e applicazione i princìpi di obiettività e di pluralismo.
      Da qui nasce l'esigenza di proporre una normativa che, innanzitutto, riconosca l'esistenza dei giornalisti liberi professionisti, denominati «freelance», una fascia della categoria giornalistica che tende a crescere sempre di più in base a una combinazione di elementi determinati dai processi di frammentazione che investono tutti i settori del mercato del lavoro. I giornalisti «freelance» aumentano sia per scelta individuale che per costrizione, quest'ultima dovuta al restringimento delle possibilità di accesso alla professione mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
      Infatti anche nel mondo giornalistico, così come nel resto del mercato del lavoro, si tende ormai a utilizzare strumenti sempre più flessibili per regolamentare i rapporti di lavoro. A fronte di queste situazioni sono sempre di più coloro che, per libera scelta o per impossibilità di ottenere un regolare contratto, decidono di svolgere la loro attività come giornalisti «freelance».
      Poiché si parla di operatori dell'informazione, ossia di produttori di una merce che attiene non solo al consumo individuale, ma anche alla formazione della coscienza critica collettiva (la cosiddetta «pubblica opinione») in politica così come in tutti gli altri settori della sfera umana, si ritiene doveroso delineare un quadro di riferimento che consenta alla categoria dei «freelance» di operare all'interno di un insieme di diritti consolidati, in modo da garantire loro la possibilità di preservare quanto più possibile la propria autonomia creativa e allo stesso tempo, di rispettare i princìpi deontologici della categoria professionale a cui essi appartengono.
      La presente proposta di legge è composta da due soli articoli. L'articolo 1 riconosce la specificità dei giornalisti «freelance» individuandoli come un segmento particolare nell'ambito di coloro che esercitano la professione giornalistica. Ciò serve non a creare un sottogruppo, ma a meglio individuare i diritti e le competenze di coloro che, nell'ambito della professione giornalistica, scelgono di svolgere la loro attività senza vincoli contrattuali. Al fine di evitare indebite sovrapposizioni con figure che esercitano altre attività si stabilisce, nel comma 2, che l'esercizio della professione giornalistica è prevalente e determinante nell'attività del giornalista «freelance».
      L'articolo 2 entra nello specifico dei diritti e dei doveri a carico dei giornalisti «freelance». Si stabilisce la necessità del riconoscimento della prestazione lavorativa a partire dalla formulazione dell'incarico e dalla specificazione del tipo di lavoro che il giornalista deve svolgere; troppo spesso, infatti, accade che il giornalista «freelance» svolga lavori che poi non vengono pubblicati a causa di mutate scelte redazionali, il che comporta quasi sempre il mancato pagamento della prestazione svolta.
      Il comma 2 riguarda il riconoscimento dei diritti all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria. Il giornalista «freelance» vive un'asimmetria rispetto al suo datore di lavoro che lo distingue dagli altri liberi professionisti: il mercato, infatti, è totalmente controllato dalla controparte, per cui il giornalista «freelance» si trova ad essere in una posizione debole rispetto alla sua committenza. Si ritiene che i diritti all'assistenza e alla previdenza siano diritti fondamentali per tutti i lavoratori e che per tali motivi essi vadano riconosciuti anche ai giornalisti «freelance»
 

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attraverso un meccanismo di voci aggiuntive che intervengono nella determinazione del compenso.
      Infine, il comma 3 prevede che sia determinato il tariffario dei compensi delle prestazioni dei giornalisti «freelance», fermo restando che essi devono tenere conto dei compensi previsti per i giornalisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di non correre il rischio di accentuare, come già accade, il divario tra coloro che sono garantiti da un regolare contratto e i giornalisti «freelance». La determinazione dei compensi minimi è concordata tra i diversi soggetti interessati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità dei giornalisti liberi professionisti che operano nel rispetto dei princìpi costituzionali di libertà di espressione e di pluralismo nonché delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica.
      2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali e a tutela della libertà dell'informazione, i giornalisti liberi professionisti esercitano continuativamente e in piena autonomia l'attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa.

Art. 2.

      1. L'incarico di lavoro dei giornalisti liberi professionisti prevede la specificazione della prestazione professionale richiesta, della durata e della tipologia dell'incarico, nonché del compenso pattuito anche in caso di non utilizzazione del lavoro prodotto da parte del committente.
      2. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tiene conto del diritto all'assistenza e alla previdenza previsto per la categoria dei giornalisti mediante la previsione di specifiche voci aggiuntive nella determinazione del compenso.
      3. Il tariffario dei compensi delle prestazioni dei giornalisti liberi professionisti è determinato sulla base dei compensi fissati, per le medesime prestazioni, per i giornalisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La determinazione dei compensi minimi è concordata tra le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni datoriali e l'Ordine professionale.


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