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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2907 |
1) credere nelle potenzialità, nel talento e nella creatività dei giovani;
2) affermare l'importanza della scuola come motore di crescita e di sviluppo;
3) ribadire la necessità di far comprendere ai giovani i princìpi della nostra economia e della cultura imprenditoriale;
4) credere nella collaborazione e nell'importanza dello scambio intergenerazionale.
Il percorso di educazione alla cultura economica si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Le lezioni dovranno basarsi su una metodologia didattica interattiva e coinvolgente basata sull'approccio dell'«imparare facendo», che consenta ai ragazzi di sperimentare e di affrontare concretamente anche i contenuti più complessi e astratti. L'intero percorso permetterà ai ragazzi di capire come presentarsi nel mercato del lavoro, scoprire come si redige un curriculum vitae, comprendere il significato di economia, imparare a gestire le proprie finanze attraverso un adeguato bilancio e utilizzare i diversi strumenti di pagamento bancari. La possibilità di usufruire della docenza di imprenditori consente di programmare con l'esperto una visita didattica presso la sede centrale della sua azienda o del gruppo bancario di provenienza, concludendo il programma formativo attraverso una concreta esperienza di contatto con il mondo dell'economia e della finanza.
La proposta di legge prevede una sperimentazione nazionale dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica che avvii i giovani all'approccio con le citate tematiche (articoli 2 e 3). La declinazione dei programmi d'insegnamento avviene con modalità differenziate per i diversi tipi e indirizzi di studio (articolo 3).
L'affidamento dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica è assegnato nel modo seguente:
a) per una quota oraria da svolgere nell'ambito del monte ore previsto per l'insegnamento nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, agli organici relativi alla classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche, per l'insegnamento delle nozioni base;
b) per la rimanente quota oraria nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e nelle scuole secondarie di primo grado, a esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
L'articolo 4 prevede, al comma 2, che coloro che intendano accedere all'insegnamento debbano essere in possesso del diploma di laurea in economia con indirizzo amministrativo e aziendale o possedere un'esperienza imprenditoriale o lavorativa svolta per almeno quindici anni nel settore privato. In ogni caso, l'accesso alla docenza avviene previa qualificazione, acquisita presso le università o, in alternativa, presso specifici corsi organizzati dalla regione di residenza dell'aspirante docente. Il personale docente è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6 previa valutazione dei curricula.
I singoli uffici scolastici regionali istituiscono l'albo regionale degli esperti, distinto per le scuole secondarie di primo grado e per il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. All'albo possono iscriversi gli esperti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento in educazione alla cultura economica, nonché gli esperti nel settore economico, in possesso della qualificazione di cui all'articolo 5, purché residenti in uno dei comuni del territorio regionale. Si può essere iscritti a un solo albo regionale.
L'albo regionale contiene le seguenti indicazioni:
a) il voto ottenuto al corso di qualificazione di cui all'articolo 5;
b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di esperienza nell'ambito del settore economico-imprenditoriale;
c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.
Le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione all'albo sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
1. La presente legge ha come finalità quella di prevedere l'introduzione dell'educazione alla cultura economica intesa a fornire allo studente la conoscenza delle forme e delle regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricula delle istituzioni scolastiche, autorizza la sperimentazione a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 3.
1. I programmi d'insegnamento dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado sono finalizzati ad avvicinare con gradualità gli studenti all'impresa e alla sua organizzazione
a) il riconoscimento delle proprie capacità e dei propri interessi;
b) la valutazione delle diverse opportunità professionali;
c) la scoperta del valore della formazione per il loro futuro;
d) la conoscenza del funzionamento del mercato finanziario;
e) la sperimentazione dei principali effetti di un'economia internazionale;
f) la scoperta del valore di un approccio etico all'economia e le relative interconnessioni con la comunità e con l'ambiente.
2. I programmi di insegnamento dell'educazione alla cultura economica nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono finalizzati alla conoscenza della dimensione locale, nazionale, europea e internazionale dell'economia e della cultura imprenditoriale, e comprendono, in particolare, nozioni su:
a) l'importanza del lavoro nel processo di generazione del valore;
b) i princìpi del funzionamento dell'economia di mercato;
c) l'importanza di ogni professione nella formazione della società moderna;
d) le basi dell'economia aziendale;
e) le basi dell'economia politica;
f) i princìpi della contabilità;
g) i princìpi relativi al funzionamento dei mercati finanziari, alla formazione e al valore della finanza pubblica, nonché alla gestione del risparmio;
h) esperienze concrete di microimprenditorialità o di altre attività pratiche quali:
1) partecipazione a fiere e a competizioni internazionali;
2) attivazione di specifiche relazioni a distanza tra le scuole di tutto il mondo.
3. L'insegnamento dell'educazione alla cultura economica è introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore.
1. All'insegnamento dell'educazione alla cultura economica sono preposti:
a) per una quota oraria da svolgere nell'ambito del monte ore previsto per l'insegnamento nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli organici relativi alla classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche, per l'insegnamento delle nozioni base;
b) per la rimanente quota oraria nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e nelle scuole secondarie di primo grado, esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Possono accedere all'insegnamento di cui al presente articolo, comma 1, lettera b), i soggetti in possesso della laurea in economia con indirizzo amministrativo e aziendale, o che dimostrano esperienza imprenditoriale o lavorativa svolta per almeno quindici anni nel settore privato, nonché della qualificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
3. Il personale docente è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6 previa valutazione del curriculum.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti di cui all'articolo 4, comma 2. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e sono svolti dalle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione o, in alternativa, dalla regione; i relativi contenuti sono definiti ai sensi di quanto previsto dai programmi d'insegnamento stabiliti in attuazione dell'articolo 3.
1. Ogni ufficio scolastico regionale istituisce l'albo regionale degli esperti, distinto per le scuole secondarie di primo grado e per il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. All'albo possono iscriversi gli esperti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione alla cultura economica, nonché gli esperti nel settore economico, in possesso della qualificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5, purché residenti in uno dei comuni del territorio regionale.
2. L'albo regionale contiene le seguenti indicazioni:
a) il voto ottenuto al corso di qualificazione di cui all'articolo 5;
b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di esperienza nell'ambito del settore economico-imprenditoriale;
c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.
3. Le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione all'albo regionale sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
4. È ammessa l'iscrizione a un solo albo regionale.
5. L'albo regionale è comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, ai sindaci e alle istituzioni scolastiche pubbliche e private.
6. I docenti iscritti ai relativi albi regionali sono abilitati all'insegnamento dell'educazione alla cultura economica presso le istituzioni scolastiche, pubbliche, statali e paritarie, nonché private.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2010 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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