Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2907

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2907



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, VIGNALI, GRIMOLDI, MACCANTI, CARLUCCI, GOISIS

Disposizioni per l'introduzione dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Presentata il 10 novembre 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La cultura economica finalizzata al business è il vero motore propulsivo che permette a un «sistema Paese» di risultare più attrattivo e competitivo rispetto ad altri competitor internazionali.
      La cultura economica può essere definita come l'amore della competizione nel rispetto delle regole e dei valori che, in un'ottica maggiormente operativa, si traduce in un insieme di atteggiamenti e di comportamenti delle persone nei confronti del business, che creano i presupposti ottimali per un suo sviluppo nei Paesi industrializzati avanzati.
      La cultura economica è un elemento fortemente pervasivo che influenza tanto la realtà socio-economica e le scelte politiche attuali e future di un Paese quanto la sua capacità di attrarre investimenti dall'estero. Infatti il comportamento dei membri della società non solo stabilisce e avalla un determinato sistema di regole, ma al tempo stesso, all'interno di un circuito che si autoalimenta, soggiace a una serie di norme implicite che ne delineano l'evoluzione nel tempo.
      Ne deriva che valutare il posizionamento di un Paese rispetto al livello di cultura economico professato dalla società civile, tanto nella vita quotidiana quanto nelle circostanze lavorative, è fondamentale per analizzare la performance del medesimo Paese nel mercato globale. Tuttavia la cultura, anche quella economica, è frutto dell'interazione di più comportamenti, quindi un fattore dinamico e soggetto a una continua evoluzione. L'istruzione
 

Pag. 2

riveste un ruolo cardine all'interno di ogni civiltà per un duplice motivo: da un lato offre la possibilità all'individuo di assimilare i princìpi fondamentali alla base di un comportamento civico e socialmente responsabile nella gestione dei rapporti tra cittadini, da un altro lato consente di approfondire le proprie conoscenze nella direzione ritenuta più consona alle proprie attitudini nell'ottica dell'ingresso nel mercato del lavoro.
      Oggi la competizione tra sistemi territoriali si basa sulla conoscenza: se le istituzioni devono favorire lo sviluppo di nozioni tecniche e civiche, le imprese devono rientrare in questo meccanismo di generazione e di potenziamento delle conoscenze possedute svolgendo un ruolo di primo piano. Infatti uno degli obiettivi dell'istruzione, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, dovrebbe essere quello di preparare i giovani per entrare nel mondo del lavoro e per competere.
      A livello di istruzione universitaria è fondamentale l'inserimento nei sistemi nazionali di istruzione e formazione di programmi di studio relativi alle attività imprenditoriali. Ciò è praticato da anni negli Stati Uniti d'America, dove oltre cinquanta università - tra le quali anche le più prestigiose, come Harvard e Yale - dispongono di dipartimenti specializzati in «Entrepreneurship» e sviluppano programmi di insegnamento su questo tema sia per corsi di laurea che di specializzazione.
      In Europa, Paesi come l'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca hanno puntato sull'università e sugli istituti di tecnologia per formare nuovi imprenditori. Al contrario, in Italia gli istituti, pubblici e privati, che svolgono attività in materia di formazione imprenditoriale sono ancora pochi e occupano un ruolo marginale nel panorama formativo nazionale.
      Il funzionamento del sistema scolastico nazionale dipende non solo dalla qualità e dall'ammontare delle risorse finanziarie a esso destinate, ma anche dalla consapevolezza dell'importanza dell'istruzione e della formazione diffusa a tutti i livelli della società. Riconoscere che la formazione è un elemento fondante per avere successo nella vita significa scegliere non solo di proseguire gli studi oltre l'istruzione e la formazione dell'obbligo, ma anche di partecipare ad attività di aggiornamento continuo (lifelong learning). L'Italia appare, dunque, un Paese che attribuisce scarsa importanza all'istruzione e questo vale soprattutto per le materie scientifiche. Tale impressione è confermata anche dalla crisi delle vocazioni scientifiche nel nostro Paese, dove l'incidenza delle iscrizioni universitarie alle facoltà scientifiche nel corso degli ultimi cinquanta anni è passata dal 16 per cento al 10 per cento del totale.
      In particolare si è assistito a un crollo delle cosiddette «scienze dure» (matematica, fisica e chimica, necessarie per la formazione degli scienziati di base e dei docenti delle materie scientifiche fondamentali), cui ha corrisposto, tuttavia, un miglioramento di alcune aree, come le scienze biologiche e informatiche.
      Tutto ciò rischia di confinare ancora di più il ruolo della ricerca e della sperimentazione nazionali e di depauperare il Paese di validi esperti e di insegnanti nelle materie scientifiche di base.
      Per internazionalizzazione si intende il grado di apertura al mondo esterno e la capacità di individuare opportunità a livello dell'intero globo e non di ristretti confini geografici, ciò consente di affermarsi sul piano commerciale e culturale mondiale e di avere una visione internazionale in grado di interagire con altre culture.
      L'esigenza di educazione economico-finanziaria è globalmente cresciuta come conseguenza di alcuni fattori comuni a molti Paesi. Dal lato della domanda: l'invecchiamento demografico e le riforme del sistema pensionistico, che hanno reso le famiglie più direttamente responsabili del finanziamento della loro assistenza sanitaria e dell'accumulo di ricchezza pensionistica; il basso livello dei tassi di interesse e la forte domanda di acquisto di abitazioni, con la conseguente crescita dei mutui; una sempre maggiore quota di risparmio
 

Pag. 3

investita in prodotti assicurativi e previdenziali; un maggiore ricorso al credito al consumo. Dal lato dell'offerta, gli intermediari, stimolati dal contesto di mercati sempre più integrati e concorrenziali e favoriti dall'incessante innovazione tecnologica, hanno ampliato e diversificato la gamma di prodotti e di servizi. In sintesi, alla crescente complessità dei prodotti offerti si è accompagnata la difficoltà da parte della clientela, che nella generalità dei casi non corrisponde al paradigma del «risparmiatore consapevole», di comprenderne caratteristiche e di percepirne con chiarezza i reali profili di rischio e di rendimento. In un mondo in cui concetti come lavoro, occupazione, recessione, sviluppo, reddito, profitti, stipendi, investimenti, prestiti, consumi e mercato dominano la scena quotidiana, un'adeguata educazione economica, fin dai primi anni della scuola dell'obbligo di istruzione e formazione, consente di acquisire una maggiore padronanza delle proprie azioni, incoraggia a formulare giudizi critici e favorisce il benessere della persona in quanto individuo, cittadino e lavoratore. La proposta di legge in oggetto parte dalla convinzione che i giovani studenti debbano diventare protagonisti del loro apprendimento. Una metodologia didattica orientata al «fare», che riconosce la necessità di sperimentare, in un ambiente protetto, alcune delle logiche di mercato e del mondo delle professioni, consente di acquisire le giuste attitudini, flessibili e moderne, per poter agire, in futuro, in un contesto professionale e sociale sempre più complesso. Formare una rete di esperti significa:

          1) credere nelle potenzialità, nel talento e nella creatività dei giovani;

          2) affermare l'importanza della scuola come motore di crescita e di sviluppo;

          3) ribadire la necessità di far comprendere ai giovani i princìpi della nostra economia e della cultura imprenditoriale;

          4) credere nella collaborazione e nell'importanza dello scambio intergenerazionale.

      Il percorso di educazione alla cultura economica si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Le lezioni dovranno basarsi su una metodologia didattica interattiva e coinvolgente basata sull'approccio dell'«imparare facendo», che consenta ai ragazzi di sperimentare e di affrontare concretamente anche i contenuti più complessi e astratti. L'intero percorso permetterà ai ragazzi di capire come presentarsi nel mercato del lavoro, scoprire come si redige un curriculum vitae, comprendere il significato di economia, imparare a gestire le proprie finanze attraverso un adeguato bilancio e utilizzare i diversi strumenti di pagamento bancari. La possibilità di usufruire della docenza di imprenditori consente di programmare con l'esperto una visita didattica presso la sede centrale della sua azienda o del gruppo bancario di provenienza, concludendo il programma formativo attraverso una concreta esperienza di contatto con il mondo dell'economia e della finanza.
      La proposta di legge prevede una sperimentazione nazionale dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica che avvii i giovani all'approccio con le citate tematiche (articoli 2 e 3). La declinazione dei programmi d'insegnamento avviene con modalità differenziate per i diversi tipi e indirizzi di studio (articolo 3).
      L'affidamento dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica è assegnato nel modo seguente:

          a) per una quota oraria da svolgere nell'ambito del monte ore previsto per l'insegnamento nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, agli organici relativi alla classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche, per l'insegnamento delle nozioni base;

          b) per la rimanente quota oraria nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e nelle scuole secondarie di primo grado, a esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

 

Pag. 4

      L'articolo 4 prevede, al comma 2, che coloro che intendano accedere all'insegnamento debbano essere in possesso del diploma di laurea in economia con indirizzo amministrativo e aziendale o possedere un'esperienza imprenditoriale o lavorativa svolta per almeno quindici anni nel settore privato. In ogni caso, l'accesso alla docenza avviene previa qualificazione, acquisita presso le università o, in alternativa, presso specifici corsi organizzati dalla regione di residenza dell'aspirante docente. Il personale docente è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6 previa valutazione dei curricula.
      I singoli uffici scolastici regionali istituiscono l'albo regionale degli esperti, distinto per le scuole secondarie di primo grado e per il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. All'albo possono iscriversi gli esperti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento in educazione alla cultura economica, nonché gli esperti nel settore economico, in possesso della qualificazione di cui all'articolo 5, purché residenti in uno dei comuni del territorio regionale. Si può essere iscritti a un solo albo regionale.
      L'albo regionale contiene le seguenti indicazioni:

          a) il voto ottenuto al corso di qualificazione di cui all'articolo 5;

          b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di esperienza nell'ambito del settore economico-imprenditoriale;

          c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.

      Le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione all'albo sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità quella di prevedere l'introduzione dell'educazione alla cultura economica intesa a fornire allo studente la conoscenza delle forme e delle regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche.

Art. 2.
(Sperimentazione nazionale dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricula delle istituzioni scolastiche, autorizza la sperimentazione a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
      2. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.
(Educazione alla cultura economica).

      1. I programmi d'insegnamento dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado sono finalizzati ad avvicinare con gradualità gli studenti all'impresa e alla sua organizzazione

 

Pag. 6

e cultura attraverso esperienze concrete di microimprenditorialità o altre attività pratiche e comprendono, in particolare, nozioni su:

          a) il riconoscimento delle proprie capacità e dei propri interessi;

          b) la valutazione delle diverse opportunità professionali;

          c) la scoperta del valore della formazione per il loro futuro;

          d) la conoscenza del funzionamento del mercato finanziario;

          e) la sperimentazione dei principali effetti di un'economia internazionale;

          f) la scoperta del valore di un approccio etico all'economia e le relative interconnessioni con la comunità e con l'ambiente.

      2. I programmi di insegnamento dell'educazione alla cultura economica nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono finalizzati alla conoscenza della dimensione locale, nazionale, europea e internazionale dell'economia e della cultura imprenditoriale, e comprendono, in particolare, nozioni su:

          a) l'importanza del lavoro nel processo di generazione del valore;

          b) i princìpi del funzionamento dell'economia di mercato;

          c) l'importanza di ogni professione nella formazione della società moderna;

          d) le basi dell'economia aziendale;

          e) le basi dell'economia politica;

          f) i princìpi della contabilità;

          g) i princìpi relativi al funzionamento dei mercati finanziari, alla formazione e al valore della finanza pubblica, nonché alla gestione del risparmio;

 

Pag. 7

          h) esperienze concrete di microimprenditorialità o di altre attività pratiche quali:

          1) partecipazione a fiere e a competizioni internazionali;

          2) attivazione di specifiche relazioni a distanza tra le scuole di tutto il mondo.

      3. L'insegnamento dell'educazione alla cultura economica è introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore.

Art. 4.
(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione alla cultura economica).

      1. All'insegnamento dell'educazione alla cultura economica sono preposti:

          a) per una quota oraria da svolgere nell'ambito del monte ore previsto per l'insegnamento nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli organici relativi alla classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche, per l'insegnamento delle nozioni base;

          b) per la rimanente quota oraria nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e nelle scuole secondarie di primo grado, esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

      2. Possono accedere all'insegnamento di cui al presente articolo, comma 1, lettera b), i soggetti in possesso della laurea in economia con indirizzo amministrativo e aziendale, o che dimostrano esperienza imprenditoriale o lavorativa svolta per almeno quindici anni nel settore privato, nonché della qualificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
      3. Il personale docente è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 6 previa valutazione del curriculum.

 

Pag. 8

Art. 5.
(Corsi di qualificazione per l'insegnamento dell'educazione alla cultura economica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti di cui all'articolo 4, comma 2. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e sono svolti dalle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione o, in alternativa, dalla regione; i relativi contenuti sono definiti ai sensi di quanto previsto dai programmi d'insegnamento stabiliti in attuazione dell'articolo 3.

Art. 6.
(Istituzione degli albi regionali).

      1. Ogni ufficio scolastico regionale istituisce l'albo regionale degli esperti, distinto per le scuole secondarie di primo grado e per il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. All'albo possono iscriversi gli esperti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione alla cultura economica, nonché gli esperti nel settore economico, in possesso della qualificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5, purché residenti in uno dei comuni del territorio regionale.
      2. L'albo regionale contiene le seguenti indicazioni:

          a) il voto ottenuto al corso di qualificazione di cui all'articolo 5;

          b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di esperienza nell'ambito del settore economico-imprenditoriale;

 

Pag. 9

          c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.

      3. Le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione all'albo regionale sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
      4. È ammessa l'iscrizione a un solo albo regionale.
      5. L'albo regionale è comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, ai sindaci e alle istituzioni scolastiche pubbliche e private.
      6. I docenti iscritti ai relativi albi regionali sono abilitati all'insegnamento dell'educazione alla cultura economica presso le istituzioni scolastiche, pubbliche, statali e paritarie, nonché private.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2010 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su