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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2601 |
MAZZOCCHI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BOSI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, COLUCCI, COSENZA, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIVELLA, FUCCI, GIRLANDA, IAPICCA, MINASSO, MOFFA, ANGELA NAPOLI, NICOLUCCI, PATARINO, PUGLIESE, RAISI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, STUCCHI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA
1. È istituito l'Albo nazionale dei periti assicurativi, di seguito denominato «Albo».
2. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine nazionale dei periti assicurativi, di seguito denominato «Ordine».
3. La tenuta dell'Albo è demandata al Consiglio nazionale dell'Ordine, eletto dagli iscritti al medesimo Albo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti le associazioni nazionali rappresentative della categoria e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sono emanate le norme relative alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, per l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei praticanti e per l'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'Ordine, nonché le norme relative alle modalità e ai termini di revisione dell'Albo, al procedimento e alle relative sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice, alle modalità di determinazione dei criteri delle tariffe professionali e alle incompatibilità.
5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di perito assicurativo.
1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'Ordine
1. Sono iscritti all'Albo esclusivamente i periti assicurativi in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili;
b) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea triennale;
c) svolgimento di un tirocinio di durata biennale;
d) superamento, con esito positivo, dell'esame di abilitazione indetto, una volta all'anno, con bando del Consiglio nazionale dell'Ordine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera le materie e le prove, scritte e orali, sulle quali verte l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine adotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, il regolamento sull'aggiornamento professionale obbligatorio continuo e il regolamento per lo svolgimento del tirocinio di durata biennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
1. Il regolamento sull'aggiornamento professionale obbligatorio continuo, adottato ai sensi dell'articolo 5, prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, master e convegni con l'utilizzo di strutture e di mezzi del Consiglio nazionale dell'Ordine ovvero avvalendosi della collaborazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, dell'ISVAP, di istituti universitari o di istituzioni pubbliche o private che hanno presentato richiesta di accreditamento. Spettano comunque al Consiglio nazionale dell'Ordine l'approvazione e il controllo delle relative attività.
1. In caso di inerzia del Consiglio nazionale dell'Ordine nell'esercizio dei compiti ad essi attribuiti ai sensi della presente legge, l'ISVAP ha il potere di diffidare quest'ultimo ad adempiere. In caso di ulteriore inadempimento, l'ISVAP provvede in via sostitutiva.
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti all'Albo sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal medesimo Consiglio per la tenuta dell'Albo.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine fissa, altresì, i compensi spettanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 1, comma 4.
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