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PDL 2956

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2956



 

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d'iniziativa dei deputati

MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MOTTA, MURER, PELUFFO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, LIVIA TURCO, VELO

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Presentata il 18 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le donne nei consigli di amministrazione delle società italiane sono una rarità. Tale situazione comporta inevitabilmente la riduzione dell'ambito di risorse e di talento a cui il Paese può attingere per il proprio sviluppo; questa proposta di legge nasce dalla convinzione che il sostegno alla partecipazione della donne al lavoro e alla carriera sia un presupposto e uno strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo.
      Al fine di contribuire a risolvere il problema della mancanza di pari opportunità per il ricambio di risorse umane all'interno della classe dirigente nazionale è opportuno avere un approccio comparato alle questioni di genere. In tale ottica la Norvegia ha imposto per legge la presenza femminile ai posti di comando. I risultati sono più che soddisfacenti. Dal 1o gennaio 2006, infatti, le società quotate (Asa) alla borsa di Oslo sono obbligate a riservare alle donne una parte dei posti di amministratore, con l'obiettivo di raggiungere, entro due anni, il 40 per cento degli incarichi. La decisione di intervenire direttamente, con sanzioni che vanno fino alla cancellazione dal registro delle società, è arrivata dopo un periodo di prova di due anni, nel corso dei quali le società avevano la possibilità di ottemperare volontariamente. Un recente studio del Center for Corporate Diversity mostra come queste misure siano efficaci in un Paese, sia detto per inciso, in cui nel mese di gennaio 2006 le donne rappresentavano certamente un terzo dei parlamentari e nove su diciannove membri del Governo, ma solo il 16 per cento degli amministratori. Il risultato di questo «giro di vite» è che la percentuale dei dirigenti donna, in
 

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Norvegia, è aumentata dal 6 per cento del 2001 al 33 per cento di oggi.
      Nella fattispecie, quindi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere le pari opportunità, attraverso il bilanciamento della rappresentanza tra generi, in seno ai consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e di quelle al di fuori dei mercati regolamentati.
      Nei consigli di amministrazione italiani, infatti, il numero delle donne resta desolatamente basso: in Italia, sono pochissime le realtà societarie permeate dalla presenza di donne. Ciò è soprattutto evidente nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Secondo le statistiche della Commissione europea, il nostro Paese è ventinovesimo (su trentatré Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (con il 4 per cento degli amministratori, contro una media dell'Unione europea a ventisette membri dell'11 per cento) seguito solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.
      Se poi si considerano i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui ventitre sono società italiane, la situazione vede il nostro Paese in una posizione ancora peggiore.
      La European Professional Women's Network, che ogni due anni esamina la composizione dei consigli di amministrazione delle trecento società maggiori in Europa, annovera l'Italia, insieme al Portogallo, tra i Paesi ritardatari nella promozione di pari opportunità ai vertici aziendali.
      All'interno delle ventitre società italiane censite sono trecentosettantacinque i «seggi» di consiglio di amministrazione disponibili e di essi solo otto sono appannaggio di donne.
      Ciò spiega il penultimo posto, su diciassette, occupato dal nostro Paese nella classifica relativa alla presenza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese europee.
      La presente proposta di legge si orienta proprio in tale senso: è divenuto più che mai urgente trasformare l'enorme giacimento di capitale umano femminile presente nel nostro Paese, e ancora largamente sottoutilizzato, in un «asso» da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, e del benessere sociali.
      Così l'articolo 1, dopo aver posto in evidenza le finalità generali, sottolinea come, nella fattispecie, la presente proposta di legge abbia come scopo quello, di promuovere l'eguaglianza di genere all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società a prevalente partecipazione statale.
      Le disposizioni dell'articolo 2 incidono sulle norme statutarie regolanti la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate. Si stabilisce, quindi, che il riparto degli amministratori da eleggere all'interno degli stessi consigli di amministrazione sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi; il genere meno rappresentato dovrà perciò ottenere un terzo degli amministratori eletti per tre mandati consecutivi.
      Lo stesso articolo 2, prevede che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla disposizione, un regolamento che stabilirà le sanzioni da irrogare alle società quotate non ottemperanti l'obbligo previsto dalle norme statutarie societarie.
      Le medesime previsioni normative valgono per il collegio sindacale delle stesse società.
      L'articolo 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applichino a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Con l'articolo 4 si estendono le disposizioni previste per i consigli di amministrazione e per i collegi sindacali delle società quotate anche alle società a partecipazione statale. La partecipazione statale dovrà essere a capitale interamente pubblico o misto, purché tali società siano controllate, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 2359 del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni e non siano quotate nei mercati regolamentati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno come finalità generale quella di incentivare e di sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione femminile.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno altresì come finalità quella di promuovere l'eguaglianza di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società a partecipazione statale.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi.
      1-ter. La CONSOB, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le sanzioni per le società quotate in mercati regolamentati che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo

 

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24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi».

      3. Il comma 2 dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Con tale regolamento la CONSOB stabilisce, altresì, le sanzioni per le società quotate in mercati regolamentati che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis».

Art. 3.

      1. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 147-ter e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 147-ter e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche agli statuti che

 

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regolano il numero dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a capitale interamente pubblico o misto, controllate da pubbliche amministrazioni, secondo i princìpi di cui all'articolo 2359 del codice civile, e non quotate in mercati regolamentati.

Art. 5.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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