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PDL 2962

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2962



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASSINELLI, ABRIGNANI, CONCIA, DELL'ELCE, GERMANÀ, MANNUCCI, MOLES, MURGIA, NOLA, PALMIERI, PELUFFO, ROSSO, SCANDROGLIO, SCELLI, STRACQUADANIO, TORRISI

Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di identificazione dei soggetti che accedono alla rete internet tramite postazioni pubbliche o non vigilate o per mezzo di punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili

Presentata il 19 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (cosiddetto «decreto Pisanu»), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, fu emanato a venti giorni di distanza dagli attentati terroristici avvenuti a Londra il 7 luglio dello stesso anno.
      In questo clima il Governo allora in carica stabilì d'urgenza alcune disposizioni con l'obiettivo di garantire la sicurezza dello Stato, prevenendo il rischio di attacchi di matrice terroristica. Inizialmente alcune parti del decreto Pisanu dovevano essere provvisorie, ma sono state due volte prorogate: prima nel 2007, poi nel 2008.
      Tra le disposizioni contenute nel decreto Pisanu che non hanno scadenza, ve ne sono alcune relative alle comunicazioni telefoniche e telematiche e all'utilizzo di postazioni pubbliche per accedere alla rete internet.
      Il decreto Pisanu, all'articolo 7, comma 4, ha previsto che il Ministro dell'interno, di concerto con gli allora Ministro delle comunicazioni e Ministro per l'innovazione e le tecnologie, stabilisca le modalità di identificazione degli utenti dei servizi di accesso alla rete internet tramite postazioni pubbliche (i cosiddetti «internet point») o non vigilate o tramite punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili.
 

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      Il Ministro dell'interno ha così emanato il decreto 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005, che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), stabilisce che i gestori degli esercizi che offrono tali servizi di connessione sono tenuti a «identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente».
      Dal testo del citato decreto, quindi, emerge chiaramente che questa procedura deve essere svolta in maniera del tutto manuale: l'utente è costretto a presentarsi fisicamente da un addetto per consegnargli il proprio documento, che questi fotocopierà e archivierà.
      È evidente che questo iter fa perdere quel carattere di immediatezza e di autonomia che è tipico delle nuove tecnologie e, in particolare, degli strumenti del web: costringere chi vuole accedere alla rete internet a sottoporsi a questa procedura è un enorme disincentivo all'utilizzo di punti di connessione pubblici e, conseguente, all'utilizzo della stessa rete.
      Va sottolineato anche in questa sede come la crescita economica, sociale e culturale dell'Italia non possa prescindere da una piena diffusione delle moderne tecnologie di comunicazione, le quali sono al tempo stesso strumenti di comunicazione e di lavoro e luoghi di scambio e di confronto democratico.
      La normativa in vigore è, di fatto, un freno allo sviluppo di questi strumenti e, quindi, alla crescita del Paese.
      È inoltre opportuno evidenziare che in nessun Paese occidentale, neppure laddove sono più rigorose le misure contro il terrorismo, è prevista una normativa tanto restrittiva in materia di necessità e di modalità di identificazione di chi accede alla rete internet tramite postazioni pubbliche.
      Si pensi che neppure all'interno della legge 107-56 degli Stati Uniti d'America (il cosiddetto «USA Patriot Act»), firmata dal Presidente George W. Bush il 26 ottobre 2001 a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, si trovano disposizioni di simile tenore.
      Per tutte queste ragioni, la presente proposta di legge modifica il citato articolo 7, comma 4, del decreto Pisanu, prevedendo che il Ministro dell'interno adotti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per pubblica amministrazione e l'innovazione, un decreto nel quale si stabilisca in quali ipotesi è necessaria l'identificazione dell'utente (che quindi dovrà essere l'eccezione e non la regola), che dovrà essere comunque possibile svolgere «indirettamente» e prescindendo «dall'identificazione fisica» del soggetto.
      Cioè si vuole fare sì che, ove il Ministro dell'interno ritenga necessario identificare l'utente, la procedura possa avvenire in maniera del tutto automatica, senza l'obbligo di presentare un documento d'identità, onde evitare la necessità di una personale interazione tra l'utente e un terzo addetto.
      Ad esempio, il decreto del Ministro dell'interno potrà stabilire che sia consentita l'identificazione tramite la carta SIM del telefono cellulare: in questo caso, per collegarsi alla rete internet, sarà necessario inserire in un'apposita schermata il numero del telefono cellulare, al quale verrà inviato automaticamente un codice da digitare per l'accesso in rete.
      Così, dal momento che tutte le utenze di telefonia mobile attivate da operatori italiani sono intestate a persone rintracciabili senza difficoltà, non è messa a repentaglio la sicurezza dello Stato poiché l'utente è comunque identificato, ma la procedura di identificazione avviene in maniera del tutto automatica e autonoma, senza che venga meno il carattere di immediatezza tipico delle nuove tecnologie.
      In questo modo nel nostro Paese potrebbe finalmente crescere il numero di punti di accesso pubblici o senza fili alla rete internet, dando così una forte spinta allo sviluppo della rete da cui dipendono, in buona parte, le sorti dell'Italia di domani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

      «4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le ipotesi in cui si rende necessaria la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet, specificando tra le modalità di identificazione del soggetto almeno un'ipotesi che prescinda dall'identificazione fisica del medesimo».

      2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005.


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