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PDL N. 2960

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2960



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIMADORO, PIFFARI

Introduzione del divieto di affissione di pubblicità commerciali e politico-elettorali nei centri storici

Presentata il 19 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Tutti sappiamo che il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese, concentrato per lo più nei centri storici delle città, è uno dei più cospicui e importanti al mondo e che per questo, quindi, andrebbe preservato e conservato in ogni sua intrinseca fattezza, attivando tutte le tutele normative e comportamentali possibili. Inoltre non bisogna dimenticare che, in aggiunta al suo indiscusso valore per il quale varrebbe da solo lo sforzo conservatorio, esso costituisce una delle nostre principali risorse economiche.
      Eppure, girando per le nostre strade, assistiamo continuamente a deturpazioni del paesaggio artistico dovute ad affissioni a scopi commerciali o elettorali. A una disamina attenta, lo scempio non è ascrivibile soltanto alle affissioni cosiddette «selvagge», cioè effettuate negli spazi non adibiti dal comune a tale scopo. Sicuramente ad esse è imputabile il degrado maggiore, anche perché, operando nell'ambito dell'illegalità, hanno dato vita a un «arrembaggio» selvaggio e senza regole di qualunque spazio sul quale affiggere messaggi pubblicitari. Ma anche là dove la pubblicità o la propaganda politica si svolge secondo regole dettate dal comune, per la natura estranea al contesto e per l'impossibilità di definire parametri di
 

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qualità condivisi e uguali per tutti, il risultato è senz'altro distonico e irriguardoso nei confronti del bene culturale.
      Ciò premesso è chiaro l'intento per il quale la proposta di legge da noi presentata intenda vietare qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria, non regolamentabile nelle forme e nei modi, nei luoghi che meritano il rispetto dei cromatismi e degli assetti globali.
      In conclusione, con la nostra proposta di legge si intendano tutelare maggiormente la bellezza e l'integrità dei nostri centri storici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di centri storici).

      1. Ai fini della presente legge sono definiti «centri storici» le aree cittadine di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 2.
(Divieto di affissione).

      1. Nei centri storici definiti ai sensi dell'articolo 1, al fine di garantire la tutela dei beni culturali e ambientali in essi presenti, nonché del paesaggio, è vietato collocare o affiggere cartelloni o striscioni o altri mezzi pubblicitari che abbiano scopi meramente commerciali o di propaganda politico-elettorale, sia figurativi, a carattere fisso o trasportati da veicoli pubblicitari adibiti ad uso privato, sia luminosi, proiettati su schermi o su edifici.

      2. Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione.

Art. 3.
(Sanzione amministrativa).

      1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 2.
      2. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 2 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli

 

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estremi delle violazioni riportati in un apposito verbale.
      3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      4. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'immediata rimozione delle affissioni abusive.
      5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del comma 2 sono devoluti al comune.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'assegnazione di una quota non inferiore al 5 per cento del gettito dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, ai comuni.


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