|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3146 |
Le disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate.
È in particolare da evidenziare che il comma 4 dell'articolo 4 utilizza parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (fondo ordinario) che, sulla base dei dati che periodicamente il predetto Ministero acquisisce attraverso apposite certificazioni degli enti locali, si dimostra esuberante rispetto alle necessità di finanziamento che inizialmente diedero luogo all'autorizzazione legislativa di spesa.
Si evidenzia, infine, che l'articolo 3 assicura una riduzione della spesa pubblica.
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il provvedimento risponde alla straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente e in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.
Risponde altresì alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli enti locali, nonché alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione.
B) Analisi del quadro normativo nazionale.
La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le disposizioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), all'articolo 2, commi da 183 a 186, comportano modifiche dell'ordinamento complessivo degli enti locali, dettando norme volte alla semplificazione e alla riduzione della spesa degli stessi. A tali fini stabiliscono la riduzione del fondo ordinario degli enti locali per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e prevedono una serie di misure consequenziali concernenti l'organizzazione e l'articolazione degli enti locali.
Il vigente articolo 2, commi 194, 195 e 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede inoltre interventi finanziari relativi al comune di Roma (secondo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni).
L'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, detta norme per l'elezione dei consigli provinciali.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il presente intervento normativo è volto a incidere su alcuni commi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificandoli e integrandoli.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Si rileva la piena compatibilità delle disposizioni previste nel decreto con le norme costituzionali.
E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il decreto è pienamente conforme al quadro delle competenze e delle funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il decreto è compatibile con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Nel decreto non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.
H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Principali progetti di legge che risultano pendenti:
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori FLERES e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei consigli e delle giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze - Atto Senato n. 1414 - Assegnato alla I Commissione Affari costituzionali.
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati RIA e MOFFA: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle giunte comunali e provinciali nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale - Atto Camera n. 2488 - Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali.
I) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il provvedimento si muove nell'ambito della giurisprudenza costituzionale resa sul titolo V della parte seconda della Costituzione e risulta in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'intervento non incide su princìpi e su norme derivanti dall'ordinamento comunitario.
B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.
D) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea.
E) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non sono presenti nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novella legislativa, utilizzata ogniqualvolta ne ricorrono i presupposti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.
E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Decreto del Ministro dell'interno | Riduzione, per l'anno 2010, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti locali. Riduzione, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti locali per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. | Articolo 1,
comma 1 | |
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno | Ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi provinciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. | Entro il 30 novembre 2010. | Articolo 2 |
Atto regionale | Definizione dell'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria e il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento. | A decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. | Articolo 3 |
Pag. 10 | |||
Decreto del Ministro dell'interno | Attribuzione in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. | Articolo 4,
comma 4 | |
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze | Definizione delle modalità per effettuare la certificazione di avvenute estinzioni anticipate, relative agli anni 2010, 2011 e 2012. | Novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | Articolo 4,
commi 4 e 5 |
H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.
194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;
1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno,
1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».
5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.
7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo.
Maroni, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
|