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PDL 3146

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3146



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e dal ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Presentato il 26 gennaio 2010


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto è diretto ad assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché a precisare tempestivamente e in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.
      Il provvedimento reca inoltre disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione e il proficuo avvio della gestione
 

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per l'esercizio 2010, assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali in relazione alle rilevanti novità in materia contenute nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Reca infine disposizioni concernenti il comune di Roma e i comuni delle isole minori.
      Il provvedimento è composto di cinque articoli.
      L'articolo 1, comma 1, sostituisce il secondo periodo dell'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modulando con diverse modalità, a seconda degli anni di riferimento, la riduzione - la cui entità rimane invariata - del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Prevede infatti che per l'anno 2010 il Ministro dell'interno applichi tale riduzione, sancita dal comma 183, primo periodo, a tutti gli enti locali, in proporzione alla rispettiva popolazione. Per gli anni 2011 e 2012 la riduzione sarà operata esclusivamente in relazione agli enti per i quali si avrà il rinnovo dei rispettivi consigli. Si tratta infatti di enti i quali, con lo svolgimento delle elezioni amministrative, dovranno porre in essere le misure già previste dai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; conseguentemente viene estesa ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri già prevista per i consigli comunali dall'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'articolo 1, comma 2, fissa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 dell'articolo qui illustrato, precisando che le stesse si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data di tale rinnovo.
      L'articolo 2 prescrive che, entro il 30 novembre 2010, sia ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011. Precisa poi, al fine di assicurare piena efficacia alla disposizione, che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
      L'articolo 3, con la dichiarata finalità di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, prescrive che ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, debba ridefinire l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
      L'articolo 4 è composto di nove commi.
      Il comma 1 replica le disposizioni già previste per gli anni precedenti che attribuiscono provvisoriamente al prefetto competente per provincia - in attesa della completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione - il potere di impulso e quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali ad obblighi fondamentali (approvazione del bilancio di previsione, adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare equilibri di bilancio compromessi).
      Il comma 2, in materia di assetto generale dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali e in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, individua la base annuale (con riferimento all'esercizio precedente) sulla quale il Ministero dell'interno determina e attribuisce i contributi erariali agli enti locali.
      Il comma 3 conferma per il triennio 2010-2012, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tale attribuzione, contrariamente a quanto previsto per i comuni,
 

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non produce effetti sul bilancio dello Stato, determinando una invarianza di risorse per le province, in quanto la quota di compartecipazione attribuita corrisponde ad un'eguale riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali.
      Il comma 4 prevede anche per il triennio 2010-2012, in favore delle province e dei comuni, la conferma dell'attribuzione, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, di contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e di prestiti obbligazionari; l'attribuzione di tali contributi per il triennio 2007-2009 è recata dall'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
      Il comma 5 stabilisce il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno relativo alle modalità della certificazione da predisporre per la richiesta dei contributi da parte degli enti locali.
      I commi 6, 7 e 8, che riguardano il comune di Roma, intervengono su due profili, relativi all'anno 2010, già previsti per le esigenze finanziarie del medesimo comune (sulla base dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni) ai sensi dell'articolo 2, commi 194, 195 e 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      Con riguardo all'attribuzione dell'importo già previsto dal comma 195 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 a titolo di contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, un sesto verrà attribuito al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliare previsti dal comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili di cui al comma 190 dell'articolo 2 della medesima legge n. 191 del 2009.
      Inoltre, l'anticipazione di tesoreria (comma 196 dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009), già destinata al comune di Roma, è concessa invece al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell'importo attribuitogli, per il pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. Tale anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario stesso. La parte residua dell'anticipazione da attribuire dopo la fine di gennaio 2010 sarà erogata subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.
      L'anticipazione dovrà essere estinta entro la fine del 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al medesimo comma 190 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, spettanti al Commissario straordinario del Governo.
      La modifica al comma 194 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 ha natura di mero coordinamento rispetto agli interventi relativi ai commi 195 e 196 del medesimo articolo 2.
      Il comma 9 è rivolto a consentire l'immediata utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la realizzazione degli interventi di sviluppo delle isole minori indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della disciplina previgente alla medesima legge n. 99 del 2009, dalla stessa ANCIM.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        Le disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate.
        È in particolare da evidenziare che il comma 4 dell'articolo 4 utilizza parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (fondo ordinario) che, sulla base dei dati che periodicamente il predetto Ministero acquisisce attraverso apposite certificazioni degli enti locali, si dimostra esuberante rispetto alle necessità di finanziamento che inizialmente diedero luogo all'autorizzazione legislativa di spesa.
        Si evidenzia, infine, che l'articolo 3 assicura una riduzione della spesa pubblica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il provvedimento risponde alla straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente e in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.
        Risponde altresì alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli enti locali, nonché alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        Le disposizioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), all'articolo 2, commi da 183 a 186, comportano modifiche dell'ordinamento complessivo degli enti locali, dettando norme volte alla semplificazione e alla riduzione della spesa degli stessi. A tali fini stabiliscono la riduzione del fondo ordinario degli enti locali per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e prevedono una serie di misure consequenziali concernenti l'organizzazione e l'articolazione degli enti locali.
        Il vigente articolo 2, commi 194, 195 e 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede inoltre interventi finanziari relativi al comune di Roma (secondo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni).
        L'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, detta norme per l'elezione dei consigli provinciali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente intervento normativo è volto a incidere su alcuni commi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificandoli e integrandoli.

 

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        In particolare, l'articolo 1 differenzia, a seconda degli anni di riferimento, gli effetti della riduzione - la cui entità rimane immutata - del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed estende ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri già prevista per i consigli comunali dall'articolo 2, comma 184, della legge n. 191 del 2009.
        L'articolo 2 del decreto prescrive che, entro il 30 novembre 2010, sia ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011.
        L'articolo 3, poi, operando un intervento di coordinamento della finanza pubblica, prevede che le regioni definiscano l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
        Le disposizioni dell'articolo 4 da una parte confermano alcune previsioni (articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e le modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute) relative a trasferimenti erariali agli enti locali e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da un'altra parte, modificano la legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo ulteriori trasferimenti e precisando la destinazione degli interventi finanziari già previsti dalla stessa legge relativamente al comune di Roma.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Si rileva la piena compatibilità delle disposizioni previste nel decreto con le norme costituzionali.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il decreto è pienamente conforme al quadro delle competenze e delle funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il decreto è compatibile con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel decreto non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

 

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        La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione legislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e di abrogazione di disposizioni normative, consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Principali progetti di legge che risultano pendenti:

            Disegno di legge d'iniziativa dei senatori FLERES e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei consigli e delle giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze - Atto Senato n. 1414 - Assegnato alla I Commissione Affari costituzionali.

            Proposta di legge d'iniziativa dei deputati RIA e MOFFA: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle giunte comunali e provinciali nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale - Atto Camera n. 2488 - Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali.

I) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Il provvedimento si muove nell'ambito della giurisprudenza costituzionale resa sul titolo V della parte seconda della Costituzione e risulta in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'intervento non incide su princìpi e su norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

 

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D) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea.

E) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sono presenti questioni che possano dare adito a interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono presenti nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novella legislativa, utilizzata ogniqualvolta ne ricorrono i presupposti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

 

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F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

        L'attuazione delle disposizioni del decreto investe la competenza dello Stato e delle regioni. È stata verificata la congruenza dei termini previsti per l'adozione degli atti di attuazione, che si riportano nella seguente tabella:

Adempimento
Oggetto
Termine
Disposizione
Decreto del Ministro dell'interno Riduzione, per l'anno 2010, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti locali. Riduzione, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti locali per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.   Articolo 1,
comma 1
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno Ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi provinciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Entro il 30 novembre 2010. Articolo 2
Atto regionale Definizione dell'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria e il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 3
 

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Decreto del Ministro dell'interno Attribuzione in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.   Articolo 4,
comma 4
Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Definizione delle modalità per effettuare la certificazione di avvenute estinzioni anticipate, relative agli anni 2010, 2011 e 2012. Novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 4,
commi 4 e 5

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

 

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge

Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Art. 2.
(Disposizioni diverse).
(omissis).

        23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

(omissis).

        183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
        184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

(omissis).

        194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui

 

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al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
        195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.
        196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
(omissis).
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

        1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno,

 

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con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».
        2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Articolo 2.
(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

        1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Articolo 3.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

 

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Articolo 4.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

        1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
        2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
        3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
        4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

        «23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».

        5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.
        7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».

        8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

            b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

            c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

            d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

            e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

        9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo.
Maroni, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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