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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2891 |
1) il contrassegno è valido, ma sulla vettura non è presente la persona invalida;
2) il contrassegno è valido, ma la persona titolare del documento è ormai defunta e i familiari continuano a servirsi del contrassegno;
3) il contrassegno è riprodotto o contraffatto, violazione questa che viene disciplinata dal diritto penale dalle norme relative alla falsità in atti.
L'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, punisce chi utilizza impropriamente le strutture e gli spazi di sosta dedicati ai disabili. In particolare, la norma prevede che:
«1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».
Le sanzioni prevedono dunque, a seconda dei casi, dai 38 ai 311 euro di multa, nonché una decurtazione di due punti della patente di guida in caso di occupazione degli spazi riservati alle persone disabili in forza del combinato disposto dell'articolo 126-bis e dell'articolo 158 dello stesso codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Con la presente proposta di legge si prevede sia un inasprimento delle pene attualmente previste dall'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, sia, considerata l'odiosità della violazione commessa ai danni delle persone disabili da parte di automobilisti poco rispettosi degli altrui diritti, l'inasprimento delle sanzioni previste dall'articolo 126-bis del medesimo codice in materia di patente a punti: in caso di occupazione degli spazi riservati alle persone disabili si propone, infatti, di elevare da due a dieci il numero dei punti decurtati dalla patente di guida.
Infine, con la presente proposta di legge si prevede la revoca immediata dell'autorizzazione del sindaco di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero il cosiddetto «contrassegno per invalidi» disciplinato dal citato articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, qualora il contrassegno medesimo venga impropriamente usato da soggetti che non siano legittimati.
1. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 450»;
b) al comma 5, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 300»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 126-bis».
1. Alla tabella dell'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il capoverso «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h) 2» è sostituito dal seguente: «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h) 10».
1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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