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PDL 2891

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2891



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, MURA, DI GIUSEPPE, ROTA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, FAVIA, PIFFARI, SCILIPOTI

Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione di divieti di sosta e di fermata nonché di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 6 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevede per la possibilità per le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di ottenere, previo accertamento medico-legale, il cosiddetto «contrassegno per invalidi». Detto contrassegno può essere assegnato anche ai non vedenti secondo quanto stabilisce l'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996.
      Lo stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 stabilisce, all'articolo 11, comma 4, che i mezzi delle persone disabili possono transitare nelle corsie preferenziali e al comma 5 prevede che «Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili».
      I benefìci dei quali le persone invalide godono in materia di parcheggio rientrano, ovviamente, nell'ambito del novero dei diritti delle medesime persone. Tuttavia il problema sorge quando il «contrassegno per invalidi» viene usato impropriamente o abusivamente.
 

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      Soprattutto oggi, con l'introduzione in molte città delle aree blu e a sosta limitata, moltissime persone stanno approfittando della presenza di un anziano in famiglia per farsi concedere il contrassegno e per usarlo abusivamente, perché, in numerosi casi, il loro congiunto con gravi difficoltà motorie non esce mai di casa perché è in pessime condizioni di salute.
      In questo periodo molti articoli di cronaca denunciano giovani «belli e rampanti» che parcheggiano le loro automobili nel posto riservato ai disabili esponendo il relativo contrassegno ma non essendo accompagnati da nessuna persona disabile.
      In generale, sono principalmente di tre tipi le infrazioni maggiormente registrate nel controllo della sosta disabili:

          1) il contrassegno è valido, ma sulla vettura non è presente la persona invalida;

          2) il contrassegno è valido, ma la persona titolare del documento è ormai defunta e i familiari continuano a servirsi del contrassegno;

          3) il contrassegno è riprodotto o contraffatto, violazione questa che viene disciplinata dal diritto penale dalle norme relative alla falsità in atti.

      L'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, punisce chi utilizza impropriamente le strutture e gli spazi di sosta dedicati ai disabili. In particolare, la norma prevede che:

      «1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
      2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
      3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
      4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
      5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

      Le sanzioni prevedono dunque, a seconda dei casi, dai 38 ai 311 euro di multa, nonché una decurtazione di due punti della patente di guida in caso di occupazione degli spazi riservati alle persone disabili in forza del combinato disposto dell'articolo 126-bis e dell'articolo 158 dello stesso codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Con la presente proposta di legge si prevede sia un inasprimento delle pene attualmente previste dall'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, sia, considerata l'odiosità della violazione commessa ai danni delle persone disabili da parte di automobilisti poco rispettosi degli altrui diritti, l'inasprimento delle sanzioni previste dall'articolo 126-bis del medesimo codice in materia di patente a punti: in caso di occupazione degli spazi riservati alle persone disabili si propone, infatti, di elevare da due a dieci il numero dei punti decurtati dalla patente di guida.
      Infine, con la presente proposta di legge si prevede la revoca immediata dell'autorizzazione del sindaco di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero il cosiddetto «contrassegno per invalidi» disciplinato dal citato articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, qualora il contrassegno medesimo venga impropriamente usato da soggetti che non siano legittimati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 450»;

          b) al comma 5, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 300»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 126-bis».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Alla tabella dell'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il capoverso «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h) 2» è sostituito dal seguente: «Art. 158, comma 2, lettere d), g) e h) 10».

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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