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PDL 3096

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3096



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali

Presentata il 5 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trae spunto dalle necessità finanziarie degli ultimi cinque anni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che sono a loro volta il riflesso di fattori generali di carattere demografico, di politiche del lavoro pubblico e di fattori macro-economici. Il confronto tra prestazioni pensionistiche ed entrate contributive restituisce un risultato negativo per le seguenti ragioni:

          1) allungamento della vita media dei pensionati e crescita degli importi medi delle prestazioni;

          2) diminuzione degli iscritti causata dai continui blocchi del turn-over e dalle normative che hanno favorito, negli ultimi due anni, l'uscita dal mondo del lavoro dei soggetti con quarant'anni di contribuzione. In complesso, si è trattato di una diminuzione di circa 30.000 dipendenti che non solo non hanno più contribuito al sistema pubblico, ma che hanno anche fatto incrementare la spesa pensionistica;

          3) ulteriore depauperamento della platea degli iscritti per effetto dei processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, con conseguente obbligo contributivo verso altri enti previdenziali.

      Alle occorrenze finanziarie rilevate da tale scenario si sono addizionati gli effetti dell'eliminazione dall'anno 2008, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) della norma che prevedeva la concessione da parte dello Stato all'INPDAP di finanziamenti annuali a copertura della spesa pensionistica per i trattamenti dei dipendenti dello Stato.

 

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L'abbandono del principio del pareggio obbligatorio per tale gestione, operato dalla citata legge n. 244 del 2007, ha notevolmente accentuato gli squilibri di parte corrente dell'INPDAP, contribuendo a creare allarmismi non pienamente fondati circa la solidità finanziaria dell'Istituto.
      In relazione a quanto esposto, si ritiene opportuno che l'intervento finanziario già operato dallo Stato nel biennio 2009-2010, resosi necessario per la significativa diminuzione dell'avanzo di amministrazione preesistente, sia previsto anche per gli anni successivi, qualificandolo per le sue caratteristiche strutturali, come trasferimento a titolo definitivo, in piena similitudine con i meccanismi di sostegno alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale introdotti dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
      L'omogeneizzazione delle forme e delle modalità di finanziamento assicura coerenza al complessivo intervento dello Stato a sostegno dell'intero sistema pensionistico.
      La normativa proposta non impatta sui risultati della finanza pubblica, in quanto le somme necessarie all'INPDAP verrebbero in ogni caso erogate a titolo di anticipazioni, secondo la vigente formulazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tuttavia, la nuova modalità di trasferimento opererebbe sul bilancio dell'Istituto in modo da ridurre drasticamente gli squilibri di parte corrente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «e dell'INPDAP» sono soppresse;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Con effetto dall'esercizio finanziario 2010 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianare il fabbisogno finanziario delle gestioni stesse. Le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendono trasferite a titolo definitivo»;

          c) al comma 6, le parole: «e presso l'INPDAP» sono soppresse.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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