Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 3218

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3218



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali

Presentata il 16 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa si intende sanare un vulnus emerso in questi anni nella normativa vigente in materia di svolgimento delle elezioni comunali e provinciali. Spesso, infatti, è accaduto che, a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia e del conseguente scioglimento dei rispettivi organi rappresentativi, non vi fossero i tempi tecnici necessari per l'inserimento del comune o della provincia nell'unica tornata elettorale primaverile prevista dalla legge. È evidente che tale lacuna ha avuto e avrà, in mancanza di un correttivo, un impatto negativo sulla collettività, poiché l'attività del proprio ente di riferimento sarà limitata nell'amministrazione.
      Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, un ulteriore turno elettorale ordinario nel caso in cui, per le cause ricordate, gli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali avvengano con tempi tecnici che ne impediscano l'inserimento nel turno elettorale ordinario previsto dalla normativa vigente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono in un ulteriore turno elettorale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, verificatisi in data successiva a quelle previste dal medesimo comma 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i comuni e le province i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione di tipo mafioso o similare ai sensi della normativa vigente».


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