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PDL 3144

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3144



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BERSANI, FRANCESCHINI, ANDREA ORLANDO, FERRANTI, GARAVINI, BORDO, BOSSA, BURTONE, GENOVESE, MARCHI, PICCOLO, VELTRONI

Modifica all'articolo 416-bis del codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso anche straniere

Presentata il 25 gennaio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella Calabria di oggi gran parte delle attività economiche, imprenditoriali e produttive sono condizionate, infiltrate e alcune dirette dalle cosche della 'ndrangheta. Negli ultimi quaranta anni la 'ndrangheta ha rappresentato il convitato di pietra di tutte le grandi scelte che avrebbero dovuto incidere sullo sviluppo della regione e che invece l'hanno trascinata alle ultime posizioni in tutte le graduatorie economiche e sociali (relazione annuale sulla 'ndrangheta, DOC XXIII, n. 5, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, del 19 febbraio 2008). Secondo il dossier 2008 dell'Eurispes il giro di affari annuale della 'ndrangheta ammonta a quasi 44 miliardi di euro, pari al 2,9 per cento del prodotto interno lordo (PIL) italiano. La maggior parte dei proventi deriva dal traffico di droga nell'ambito del quale la 'ndrangheta ha assunto, in Italia e all'estero, un ruolo di primo piano. Gli altri settori in cui sono presenti i gruppi criminali sono quelli dell'impresa il cui fatturato è pari a 5.733 milioni di euro, con un incremento delle infiltrazioni negli appalti delle opere pubbliche, il mercato dell'estorsione e dell'usura (5.017 milioni di euro), il traffico di armi (2.938 milioni di curo) e il mercato della prostituzione (2.867 milioni di euro).
      A differenza delle altre organizzazioni mafiose, la 'ndrangheta è stata per troppo tempo sottovalutata e poco studiata. Per anni è stata considerata semplicemente
 

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una filiazione «primitiva e folkloristica» della mafia siciliana e non a caso si arrivò a estendere la competenza della Commissione parlamentare antimafia anche alla Calabria solo nella X legislatura superando il vincolo territoriale limitato alla Sicilia. Rispetto alla mafia siciliana e alla camorra, la 'ndrangheta ha una struttura molto diversa. Laddove «Cosa nostra» è dotata di una struttura verticistica all'interno della quale ogni ruolo è connotato da una forte gerarchia e la camorra ha invece una struttura molto dinamica dedita a un'imprenditoria di tipo mafioso, la 'ndrangheta fonda la sua forza sui vincoli familiari e sull'affidabilità garantita da questi legami che, nel lungo periodo, si è rivelato un modello più agile ed efficace. La 'ndrangheta usa vecchi schemi per affrontare il mondo globalizzato con una combinazione di strutture familiari arcaiche e di un'organizzazione reticolare che le è valsa la definizione di «mafia liquida, che si infiltra dappertutto, riproducendo, in luoghi lontanissimi da quelli in cui è nata, il medesimo antico, elementare ed efficace modello organizzativo» (citata relazione annuale sulla 'ndrangheta, DOC XXIII, n. 5).
      Con la legge n. 646 del 1982, la cosiddetta «legge la Torre», è stato inserito nel codice penale l'articolo 416-bis che introduce nel nostro ordinamento la definizione di «associazione di tipo mafioso». In virtù di questa definizione l'elemento costituito dell'agire mafioso è rappresentato dal fatto che coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere dei delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per gli altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'ottavo comma dell'articolo 416-bis estende l'applicabilità dell'articolo alla camorra e alle altre associazioni ad essa equiparabili, passando quindi da una previsione normativa nella quale si prendeva atto di una realtà criminale fondamentalmente siculo-campana a una norma di carattere generale all'interno della quale far confluire tutti i fenomeni criminali operanti con le medesime caratteristiche di quelle mafiose.
      Tuttavia, vista l'importanza che, soprattutto negli ultimi anni la 'ndrangheta ha assunto divenendo l'organizzazione criminale italiana più potente dal punto di vista economico, con la presente proposta di legge si intende rendere esplicita l'applicabilità ad essa dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale. L'articolo unico di questa proposta di legge estende quindi, esplicitamente, oltre alla camorra, anche alla 'ndrangheta le disposizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, rubricato «Associazioni di tipo mafioso anche straniere». Oltre alle motivazioni esposte, con il riferimento esplicito alla 'ndrangheta si intende venire incontro anche agli operatori del diritto che dovessero trovarsi in difficoltà, per questioni interpretative, ad applicare le disposizioni sulla mafia, per l'appunto, ad associazioni criminose analoghe, come la 'ndrangheta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'ottavo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».


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