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PDL 3055

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3055



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PESCANTE, FORMICHELLA, CENTEMERO, GOTTARDO, FUCCI, CASTIELLO, BELLOTTI, DI CAGNO ABBRESCIA, DEL TENNO, DELL'ELCE, STANCA

Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Presentata il 16 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il processo di integrazione europea ha assicurato per molti anni un periodo di pace, stabilità e benessere attraverso l'istituzione prima di un mercato comune a carattere economico e quindi di un'Unione il cui ordinamento include oramai anche i princìpi fondamentali in materia di protezione dei diritti dell'uomo. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, determina profonde e importanti innovazioni all'assetto dell'Unione europea e quindi anche ai rapporti tra l'ordinamento italiano e quello dell'Unione europea.
      Ciò discende anzitutto dalla fissazione di nuovi obiettivi e valori dell'Unione europea, dalla ridefinizione dell'ambito delle competenze legislative ed esecutive dell'Unione europea e dei princìpi per il loro esercizio, dall'estensione della procedura legislativa ordinaria con connessa riduzione del diritto di veto dei singoli Stati, dall'applicazione di nuovi criteri di calcolo per la maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo, dall'espressa previsione degli atti delegati nonché dall'introduzione di nuove figure istituzionali, quali il Presidente dell'Unione europea, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, il Servizio diplomatico comune.
      A fronte di questo riassetto della struttura istituzionale europea, il Trattato ri
 

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conosce un nuovo e importante ruolo ai Parlamenti nazionali, per un verso conferendo loro poteri di intervento diretto nel processo decisionale europeo e, per un altro verso, imponendo indirettamente un rafforzamento complessivo della loro posizione nei rispettivi ordinamenti.
      Non a caso in molti Stati membri si è già proceduto - in occasione della ratifica del Trattato di Lisbona o addirittura del Trattato costituzionale - all'adeguamento dell'impianto normativo e costituzionale che disciplina l'intervento dei Parlamenti in materia europea, soprattutto per quanto concerne la formazione della normativa dell'Unione europea. In altri Parlamenti sono invece all'esame analoghe misure.
      In questo contesto, si rende necessaria anche nel nostro ordinamento una profonda revisione delle regole vigenti in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee.
      Si tratta, dunque, non soltanto di attuare il Trattato di Lisbona, i cui esiti pure sono importanti per imprimere fiducia nel percorso europeo, ma di andare «oltre» le stesse innovazioni segnate dal Trattato, aprendo il nostro ordinamento alla prospettiva dell'integrazione con uno slancio nuovo e con contenuti rinnovati: in breve, per costruire l'Europa nuova. Con coraggio, con dignità e con capacità di visione; senza rinnegare nulla e, anzi, rilanciando il percorso di integrazione e gli strumenti in virtù dei quali esso si è delineato.
      In concreto, le modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, prospettate dalla presente proposta di legge individuano alcuni tratti che connotano questo «andare oltre», oltre ad alcune modifiche e adeguamenti tecnici di segno normativo necessitati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
      Si intende in questo modo dare seguito a un'esigenza che è emersa con evidenza già per quanto riguarda altri trattati ed è stata confermata dalle audizioni svolte dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati nell'ambito delle due indagini conoscitive sull'attuazione della legge n. 11 del 2005 avviate nel corso della XV e della presente legislatura.
      Se l'impianto complessivo di tale legge nonché della disciplina del Regolamento della Camera dei deputati appare complessivamente avanzato, si è tuttavia delineata l'opportunità di migliorare le procedure e gli strumenti esistenti al fine, da un lato, di accrescere la capacità del Governo e delle regioni di intervenire tempestivamente ed efficacemente nella formazione e nell'attuazione della normativa europea e, da un altro lato, di rafforzare il raccordo tra Parlamento e Governo.
      Con riguardo a questo secondo profilo la necessità di migliorare il quadro normativo vigente è resa ancora più evidente anche dall'aumento esponenziale, nella legislatura in corso, dell'attività delle Camere nella cosiddetta «fase ascendente» del processo decisionale europeo.
      In particolare, nei primi diciotto mesi di questa legislatura la Camera dei deputati, su impulso della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha avviato l'esame di oltre quarantacinque progetti di atti dell'Unione europea e di tre risoluzioni del Parlamento europeo, approvando oltre venti atti di indirizzo al Governo. Nello stesso periodo della passata legislatura erano stati esaminati nove progetti di atti ed espressi appena sei atti di indirizzo. A fronte di questo incremento, alcune procedure e strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti si sono dimostrati non adeguati e non correttamente applicati rispetto al mutato contesto istituzionale nazionale ed europeo.
      Anche per quanto riguarda le procedure per l'attuazione nel nostro ordinamento degli obblighi comunitari, sono emersi nei primi mesi della presente legislatura non pochi elementi di criticità: è sufficiente richiamare il ritardo con cui sono stati sottoposti all'attenzione delle Camere il disegno di legge comunitaria 2008 e il disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781) e la durata del relativo esame presso ciascuna Camera.
 

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      Una prima efficace risposta a queste difficoltà è stata fornita, per quanto riguarda il Regolamento della Camera dei deputati, con il parere approvato dalla Giunta per il Regolamento lo scorso 6 ottobre 2009. Il parere costituisce una tappa avanzata nel processo di adeguamento delle procedure di collegamento con l'Unione europea, che potrà essere completato, dopo una fase sperimentale, procedendo alle opportune modifiche regolamentari.
      Occorre ora - sulla base degli elementi forniti dall'indagine conoscitiva e al fine di assicurare l'attuazione delle nuove prerogative previste dal Trattato di Lisbona e dai protocolli ad esso allegati - procedere a una revisione organica della legge n. 11 del 2005.
      La presente proposta di legge, pur salvaguardando l'impianto della legge n. 11 del 2005, mira ad apportare modifiche e integrazioni agli istituti la cui applicazione nella prassi si è dimostrata difficoltosa o comunque non efficiente, in coerenza con due obiettivi principali.
      In primo luogo, essa non si limita a favorire l'adempimento degli obblighi comunitari, ma diviene lo strumento permanente di attuazione dell'ordinamento dell'Unione europea nel diritto interno: sia che il primo venga in rilievo attraverso i princìpi, le norme del Trattato di Lisbona e le disposizioni derivate, sia che si tratti di norme europee a carattere non vincolante.
      L'obiettivo, in breve, non è quello di evitare procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, ma che il nostro Paese presenti un ordinamento costantemente in linea con l'ordinamento europeo, competitivo e moderno.
      In secondo luogo, la proposta di legge intende mantenere e consolidare l'attuale ed equilibrata ripartizione dei ruoli in materia europea tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per le politiche europee, il Ministro degli affari esteri e i Ministri settoriali. Fermo restando il ruolo di coordinamento generale del Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri deve rimanere il punto terminale unico dell'azione di fase ascendente in coerenza con indirizzi vincolanti definiti dal Parlamento. Il Ministro per le politiche europee svolge, invece, una funzione di coordinamento delle strutture dei Ministeri settoriali con riguardo alla fase discendente, ai fini dell'elaborazione delle norme attuative che di volta in volta dovranno essere sottoposte al Parlamento oppure essere comunque adottate in via regolamentare.
      In coerenza con questi obiettivi, l'articolo 1 adegua la formulazione della legge n. 11 del 2005 al nuovo contesto istituzionale definito dal Trattato di Lisbona, alle nuove strutture e articolazioni dei Trattati e alla nuova terminologia da essi introdotta. Nel testo della legge, pertanto, sono soppressi i riferimenti alle Comunità europee o agli atti e all'ordinamento comunitario ovvero sostituiti con quelli all'Unione europea nonché all'ordinamento e agli atti europei e sono aggiornati i riferimenti alle disposizioni dei Trattati, tenuto conto della loro nuova numerazione e articolazione.
      L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 1 della legge n. 11 del 2005, al fine di adeguare le finalità e l'ambito di applicazione della legge stessa al nuovo contesto istituzionale nazionale ed europeo.
      In particolare, il comma 1 richiama espressamente:

          1) gli articoli 11 e 117 della Costituzione, in modo da esplicitare la base costituzionale dell'adesione italiana all'Unione europea e del primato del diritto dell'Unione europea su quello nazionale;

          2) i princìpi di attribuzione e di leale cooperazione, criteri fondamentali, enunciati dal Trattato di Lisbona, per regolare i rapporti tra l'Unione europea e gli ordinamenti nazionali.

      Il comma 2 precisa meglio le diverse fonti del diritto primario e derivato dell'Unione europea la cui attuazione si impone nell'ordinamento interno.
      Con l'articolo 3 sono invece modificate la denominazione e la composizione del Comitato interministeriale per gli affari

 

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comunitari europei (CIACE), ridenominato Comitato ministeriale per l'Unione europea (CIAUE). In primo luogo, si include nel CIAUE il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, al fine di rafforzare le funzioni di coordinamento del Comitato nella formazione della posizione italiana, posto che la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea assicura la partecipazione dell'Italia a tutte le sedi negoziali dell'Unione europea. Si codifica, in secondo luogo, la partecipazione alle riunioni del CIAUE, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza del Governatore della Banca d'Italia e dei presidenti delle autorità di regolamentazione o vigilanza. Tali autorità hanno, infatti, un ruolo essenziale non solo nell'attuazione della normativa europea ma anche nella sua formazione, anche attraverso la partecipazione ai comitati e alle autorità costituiti o in fase di costituzione, in particolare nel settore finanziario e in quelli della concorrenza e delle comunicazioni.
      Per incentivare il ruolo e l'ambito di attività del CIAUE (tenuto conto che nel 2008 il CIACE si è riunito solo quattro volte) si prevede che esso si riunisca almeno una volta al mese e, in ogni caso, che si riunisca prima del Consiglio europeo, massima istanza politica dell'Unione europea che definisce orientamenti e priorità in tutti i settori di attività dell'Unione europea.
      Inoltre si prevede, riprendendo una proposta emersa nel corso delle citate audizioni parlamentari sulla legge n. 11 del 2005, la partecipazione di un rappresentante a livello amministrativo di ciascuna Camera al comitato tecnico permanente del CIAUE. Ciò al fine di assicurare, ferme restando le diverse competenze di Governo e Parlamento, che gli indirizzi definiti dalle Camere siano tenuti in effettiva considerazione nella formazione della posizione italiana. Infine, si aumenta il contingente massimo di personale addetto al CIAUE da venti a quaranta unità.
      L'articolo 4 reca modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 11 del 2005 finalizzate, nello spirito del Trattato di Lisbona, a rafforzare la partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sul modello di altri ordinamenti quale quello tedesco o britannico. A tale scopo si rafforzano soprattutto gli strumenti di raccordo informativo e politico con il Governo, in modo da assicurare maggiore forza alla posizione nazionale nelle sedi decisionali europee. In primo luogo, si prevede l'obbligo del Governo, contestualmente alla trasmissione alle Camere degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, di segnalare in modo motivato quelli di particolare rilevanza; in tal modo si codifica una prassi già avviata nel giugno 2009 per assicurare che il Governo indichi alle Camere le questioni di effettivo rilievo, meritevoli di attenzione parlamentare.
      In secondo luogo, si stabilisce l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento una relazione su quegli elementi di ogni proposta legislativa che assumono particolare rilievo per valutare l'opportunità e i tempi dell'intervento parlamentare, anche ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona (quali la valutazione della base giuridica dei progetti di atti legislativi, la conformità ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'impatto sull'ordinamento italiano, lo stato dei negoziati in seno al Consiglio, le posizioni già espresse da regioni, enti locali e parti sociali).
      Un'analoga relazione è già predisposta, in modo sistematico e tempestivo, in molti ordinamenti nazionali (tra cui Regno Unito, Germania, Paesi scandinavi, Paesi baltici e Ungheria).
      Oltre a consentire un intervento mirato delle Camere, l'obbligo di predisporre la relazione indurrebbe anche le amministrazioni interessate a operare una sistematica analisi e valutazione delle iniziative legislative europee, la cui assenza è stata lamentata nel corso delle citate audizioni parlamentari sulla legge n. 11 del 2005.
      In terzo luogo, si prevede l'informazione costante alle Camere sull'andamento dei negoziati, necessaria al fine di esprimere
 

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indirizzi al Governo che tengano conto delle effettive possibilità di accordo in seno al Consiglio dell'Unione europea.
      In quarto luogo, riprendendo nella sostanza una modifica alla legge n. 11 del 2005 già contenuta nel citato disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781), approvato dalla Camera dei deputati e attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica, si codifica l'obbligo costituzionale del Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere su ogni atto o questione relativi all'Unione europea. Al fine di garantire il controllo sull'effettiva applicazione della norma, si stabilisce l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero per il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere sul seguito dato ai suddetti indirizzi. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
      Da ultimo, si modifica la disciplina della riserva di esame parlamentare, istituto di estrema rilevanza che è stato tuttavia finora scarsamente applicato. Al fine di superare i problemi emersi nella prassi, si stabilisce che la riserva di esame non sia apposta automaticamente all'avvio dell'esame parlamentare di un progetto di atto dell'Unione europea ma su richiesta delle Camere. In tal modo gli organi parlamentari competenti dovranno valutare, caso per caso, se imporre al Governo, in ragione dell'importanza della materia, di sospendere ogni presa di posizione in seno al Consiglio. Ciò appare compatibile con quanto previsto dal parere della Giunta per il regolamento della Camera dei deputati dello scorso 6 ottobre, che demanda alla Commissione di merito di chiedere al Presidente della Camera dei deputati all'atto dell'effettivo avvio dell'esame di un progetto di atto dell'Unione europea, di darne comunicazione al Governo ai fini dell'apposizione della riserva. A fronte di questa modifica, si aumenta da venti a trenta giorni il termine di durata della riserva per dare modo alle Camere di esaminare con maggiore attenzione i progetti di atti.
      L'articolo 5 modifica la disciplina della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla formazione della normativa dell'Unione europea.
      In primo luogo, l'articolo 5 inserisce, per evidenti ragioni di coerenza e di organicità, nella legge n. 11 del 2005 quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 131 del 2003, concernente l'attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Tale disposizione prevede la partecipazione alle attività del Consiglio, nonché dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, dei presidenti delle regioni e delle province autonome affinché essi concorrano direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea.
      In secondo luogo, si modificano la procedura e i criteri per la nomina dei componenti italiani del Comitato delle regioni tenuto conto che - a fronte della precedente attribuzione di ventiquattro membri all'Italia di cui all'articolo 263 dell'ex Trattato istitutivo della Comunità europea - il Trattato di Lisbona demanda al Consiglio la determinazione del numero di componenti spettante a ciascuno Stato. Ciò rende inapplicabili i criteri di ripartizione tra le autonomie regionali e locali previsti dall'articolo 6-bis della legge n. 11 del 2005.
      Pertanto si demanda la ripartizione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.
      L'articolo 7 reca ulteriori modifiche alla legge n. 11 del 2005: oltre ad adeguare il richiamo agli obblighi normativi discendenti dai nuovi Trattati, si prevede che il disegno di legge europea (nuova denominazione del disegno di legge comunitaria)
 

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possa contenere anche disposizioni che demandano l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari a esse attribuiti dalla legge, in modo da snellire il processo di attuazione di tali obblighi.
      Viene quindi soppresso nel contenuto proprio del disegno di legge europea, nonché degli altri strumenti di attuazione, il riferimento ai poteri sostitutivi, ora disciplinati in maniera coerente e univoca nell'articolo 16-bis della legge n. 11 del 2005.
      L'articolo 8, riprendendo le modifiche all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, previste dal disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781), provvede anzitutto allo sdoppiamento della Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in due distinti documenti: una relazione programmatica sugli orientamenti e sulle priorità dell'azione italiana a livello europeo per l'anno successivo e una relazione, di rendiconto, sull'attività del Governo e sugli sviluppi del processo di integrazione nell'anno precedente.
      La prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno dal Governo e indicherà gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea. Nell'indicazione degli orientamenti del Governo specifico rilievo dovrà essere attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea. Dovranno, inoltre, essere indicati gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea nonché le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea.
      La relazione di «rendiconto» dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e riguarderà i seguenti elementi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
      L'articolo 8, riproducendo anche in questo caso una disposizione già introdotta dal disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781), modifica anche l'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, in materia di informazione alle Camere sulle procedure giurisdizionali e di infrazione relative all'Italia. Rispetto alla disciplina vigente vengono in particolare ridotti da sei a tre mesi i termini della relazione del Governo al Parlamento su tali procedure; nel caso delle procedure di infrazione per
 

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mancata attuazione di precedenti sentenze, da cui possono discendere condanne pecuniarie, le informazioni sono trasmesse ogni mese. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, non solo informazioni, come previsto attualmente, ma anche documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. Queste innovazioni sono intese a porre il Parlamento nelle condizioni di prevenire o risolvere tempestivamente le procedure pendenti, evitando il ricorso a provvedimenti d'urgenza, divenuti sempre più frequenti negli ultimi anni. Ciò anche alla luce della nuova disciplina delle procedure di infrazione introdotta dal Trattato di Lisbona, in base alla quale in caso di mancata comunicazione delle misure di recepimento o di attuazione di direttive o di altri obblighi, lo Stato potrà essere condannato a un'ammenda già con la prima sentenza mentre, in caso di mancata attuazione di una sentenza che accerta una violazione del diritto europeo, la Commissione potrà ricorrere direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere la condanna pecuniaria (senza lettera di messa in mora e parere motivato).
      L'articolo 9 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, in base al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere i ricorsi per violazione del principio, presentati da un Governo «a nome del rispettivo Parlamento». In coerenza con lo spirito della disposizione si stabilisce che il ricorso, nelle forme e con le procedure che saranno definite dal Regolamento della Camera dei deputati e da quello del Senato della Repubblica, sia deliberato dalle Camere, dovendo il Governo provvedere alla mera trasmissione tempestiva alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Si precisa, inoltre, al fine di evitare un'integrale sostituzione processuale, che le Camere partecipino, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.
      L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea, da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, introducendo l'articolo 16-ter e modificando gli articoli 16 e 16-bis della legge n. 11 del 2005, si definisce una disciplina più coerente e unitaria dei poteri sostitutivi statali in materia europea, provvedendo anche a coordinarla con quanto previsto al riguardo in altre leggi e in particolare dalla legge La Loggia (citata legge n. 131 del 2003) attuativa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Per finalità analoghe, modificando l'articolo 17 della legge n. 11 del 2005, si modifica la disciplina della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coordinare quanto previsto da tale disposizione con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 281 del 1997 relativo allo stesso argomento.
      L'articolo 11 dispone una nuova partizione interna della legge n. 11 del 2005, tenuto anche conto dell'arricchimento del suo contenuto determinato dalle modifiche già apportate dalle leggi n. 13 del 2007, n. 34 del 2008 e n. 88 del 2009 (leggi comunitarie 2006, 2007 e 2008) e da quelle prospettate dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione degli articoli 5 e 8, comma 2, della legge n. 131 del 2003 e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 281 del 1997, i cui contenuti, come precedentemente rilevato, sono ora assorbiti dalla nuova disciplina introdotta dalla presente proposta di legge in materia, rispettivamente, di partecipazione delle regioni alla formazione delle decisioni europee, di poteri sostitutivi e di sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per l'adeguamento formale al Trattato di Lisbona).

      1. Nelle disposizioni di legge vigenti le parole: «Ministro per le politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per le politiche europee» e le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie» e «Dipartimento per le politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».
      2. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «atti comunitari» e «atti comunitari e dell'Unione europea», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea» e le parole: «atto comunitario e dell'Unione europea», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «atto dell'Unione europea»;

          b) le parole: «ordinamento comunitario» e «diritto comunitario», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ordinamento dell'Unione europea» e «diritto dell'Unione europea»;

          c) le parole: «Corte di giustizia delle Comunità europee» e «Commissione delle Comunità europee», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia dell'Unione europea» e «Commissione europea»;

          d) le parole: «normativa comunitaria» e «obblighi comunitari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e «obblighi europei»;

          e) le parole: «direttive comunitarie» e «decisioni comunitarie», ovunque ricorrono,

 

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sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «direttive dell'Unione europea» e «decisioni dell'Unione europea»;

          f) le parole: «legge comunitaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «legge europea»;

          g) le parole: «sessione comunitaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sessione europea».

Art. 2.
(Finalità e oggetto).

      1. L'articolo 1 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e oggetto). - 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in conformità agli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
      2. Gli obblighi di cui al comma 1 discendono:

          a) dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai Protocolli ad essi allegati e dalle loro successive modifiche nonché dai trattati di adesione di Stati terzi all'Unione europea;

          b) dai princìpi generali dell'ordinamento dell'Unione europea;

          c) dagli accordi internazionali stipulati dall'Unione europea;

          d) dall'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

 

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          e) dall'accertamento, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea».

Art. 3.
(Comitato interministeriale per l'Unione europea).

      1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei» e la parola: «(CIACE)», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comitato interministeriale per l'Unione europea» e «(CIAUE)»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea»;

          c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Alle riunioni del CIAUE sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o di vigilanza»;

          d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIAUE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni riunione del Consiglio europeo»;

          e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «amministrazioni del Governo» sono aggiunte le seguenti: «e delle Camere nonché dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Alle riunioni del comitato tecnico sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, alti funzionari delle autorità di cui al comma 1-bis»;

 

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          f) al comma 4-bis, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 4.
(Rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nel processo di formazione della normativa dell'Unione europea).

      1. L'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). - 1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza.
      2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.
      3. Entro dieci giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'Unione europea, che reca l'indicazione dei seguenti elementi:

          a) correttezza della base giuridica;

          b) conformità ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità;

          c) stato del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea;

          d) osservazioni espresse da soggetti già consultati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

          e) impatto del progetto di atto legislativo sull'ordinamento italiano, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbli

 

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che e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

      4. Alla relazione di cui al comma 3 è allegata una tavola di concordanza che indica, con riferimento a ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni contenute nel progetto di atto legislativo, le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti.
      5. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la presentazione della relazione di cui al comma 3, anche in relazione ad altri atti o progetti di atti, di natura non legislativa, trasmessi ai sensi del comma 2.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

          a) sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

          b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea.

      7. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
      8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni mese alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione nell'ambito dell'Unione europea e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
      9. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari

 

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possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai citati commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, indicando le motivazioni della posizione assunta».

      2. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo»;

          b) al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 5.
(Partecipazione delle regioni e degli enti locali alla formazione della normativa dell'Unione europea).

      1. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «venti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente «trenta»;

 

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          b) al comma 6, le parole: «o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria,» sono soppresse;

          c) al comma 9, dopo la parola: «Bolzano» sono inserite le seguenti «e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome»;

          d) il comma 12 è abrogato.

      2. Dopo l'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia europea). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo della delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che può essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale

 

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stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a maggioranza assoluta dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome».

      3. All'articolo 6, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: «in sede comunitaria» sono sostitute dalle seguenti: «presso le competenti istituzioni dell'Unione europea».
      4. L'articolo 6-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.
      3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

 

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n. 281, e successive modificazioni. Allo scopo la Conferenza è integrata da rappresentanti della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, in qualità di osservatori».

Art. 6.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla formazione delle decisioni dell'Unione europea).

      1. All'articolo 7, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo la parola: «organizza» è inserita la seguente: «eventualmente».

Art. 7.
(Attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea).

      1. All'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea»;

          b) al comma 3, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          c) al comma 4, le parole: «alle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «all'Unione europea»;

          d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «e-bis) fornisce l'elenco delle decisioni e dei provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esprimono valutazioni in ordine alla conformità dell'ordinamento interno con il diritto dell'Unione europea;

 

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          e-ter) fornisce l'elenco delle decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, in casi di particolare rilevanza, di altri organi giurisdizionali nazionali che esprimono valutazioni sulla conformità del diritto interno al diritto dell'Unione europea».

      2. L'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Contenuti della legge europea). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea annuale, che reca:

          a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

          b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

          c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1;

          d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive e, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge;

          e) disposizioni che demandano l'attuazione di atti di cui alla lettera d) alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari ad esse attribuiti dalla legge;

 

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          f) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea;

          g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome.

      2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche».

      3. L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso».

      4. All'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già

 

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disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e, ove necessario, i regolamenti adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se così dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge europea, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)»;

          b) al comma 7, alinea, dopo la parola: «direttive» sono inserite le seguenti: «o dei regolamenti»;

          c) il comma 8 è abrogato.

      5. L'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite o regolamenti attuati mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di regolamenti per i quali è stato delegato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle o attuarle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste».

      6. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.
      7. All'articolo 14-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «delle Comunità europee e» sono soppresse;

 

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          b) al comma 2, la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «di altri Stati membri dell'Unione europea».

Art. 8.
(Relazioni annuali del Governo alle Camere).

      1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

      «Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento). -       1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

          a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

          b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

          c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

      2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

          a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di

 

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riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea;

          b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi dell'Unione europea;

          c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia;

          d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

          e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

 

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      2. L'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e per materia:

          a) delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

          b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;

          c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

          d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

 

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      3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza ovvero su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
      4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti».

      3. Al comma 1 dell'articolo 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo la parola: «Camere» sono inserite le seguenti: «, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome,».

Art. 9.
(Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà).

      1. Dopo l'articolo 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

      «Art. 15-quater. - (Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà). - 1. Il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.
      2. Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte

 

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di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      3. Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio».

Art. 10.
(Attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome).

      1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.
      2. All'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Al fine di prevenire l'avvio di procedure di infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 16-ter»;

 

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          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Lo Stato ha diritto di rivalersi, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

          c) al comma 11, le parole: «87 del Trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

      3. Dopo l'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 16-ter. - (Poteri sostitutivi dello Stato). - 1. In conformità a quando disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea.
      2. Gli atti normativi statali adottati ai sensi del comma 1 si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
      3. Gli atti normativi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti

 

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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Nel caso di sentenze di condanna nei confronti dell'Italia rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa europea, da parte di un atto di competenza delle regioni, il Consiglio dei ministri fissa agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale l'atto oggetto della citata pronuncia perde efficacia. In tal caso di applica la normativa statale sostitutiva, ove adottata».

      4. All'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

      5. All'articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione»;

          b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo, sugli schemi

 

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di atti amministrativi dello Stato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Art. 11.
(Introduzione dei capi nella legge 4 febbraio 2005, n. 11).

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1 è premesso il seguente capo:

«Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI»;

          b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente capo:

«Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO E DELLE REGIONI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA»;

          c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente capo:

«Capo III
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA»;

          d) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente capo:

«Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE».

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 5 e 8, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono abrogati.
      2. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è abrogato.


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