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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3034 |
1. La presente legge disciplina le attività di cinoterapia utilizzate come supporto alle terapie di patologie psichiche e fisiche, nonché all'assistenza delle persone con disabilità fisiche o psichiche e ne favorisce la diffusione.
2. Le attività di cinoterapia prevedono l'utilizzo di cani addestrati ai fini del supporto alle terapie di cui al comma 1, garantendo, comunque, la tutela del benessere degli animali impiegati.
3. Al fine di garantire la diffusione delle attività di cinoterapia, la presente legge reca norme per l'impiego di cani addestrati per le medesime attività presso le strutture sanitarie pubbliche e private, in particolare i reparti di pediatria e di geriatria, le case di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli istituti penitenziari, gli istituti di recupero e di riabilitazione di ogni tipo e presso qualsiasi altro luogo nel quale è indicato l'utilizzo delle attività di cinoterapia.
1. La presente legge si applica alle seguenti attività e terapie effettuate mediante l'utilizzo di cani addestrati:
a) attività effettuate con i cani, finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone non vedenti e delle persone con disabilità fisiche o psichiche, privilegiando i caratteri di spontaneità e di creatività;
b) terapie assistite con gli animali, finalizzate a migliorare lo stato fisico, sociale, emotivo e cognitivo dei pazienti e utilizzate come supporto alle terapie tradizionali,
c) educazione assistita dagli animali, finalizzata a promuovere una maggiore interazione dei bambini e degli adolescenti con l'ambiente e in particolare con il mondo vivente. L'educazione assistita dagli animali è in via primaria impartita nelle scuole di ogni ordine e grado e comprende attività generali volte alla conoscenza e al rispetto del mondo animale nonché attività specifiche di tipo terapeutico individualizzate e destinate a soggetti con disabilità fisiche o psichiche o con problemi comportamentali, volte a migliorare l'attenzione e l'apprendimento, il rendimento scolastico, la curiosità e i rapporti sociali e a ridurre i fenomeni di devianza, di bullismo e di abbandono scolastico.
1. Le attività di cinoterapia possono essere esercitate esclusivamente da medici veterinari con particolare specializzazione o esperienza nel comportamento dei cani e da educatori cinofili con comprovata esperienza nell'utilizzo di cani addestrati per le finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Le attività di cinoterapia devono essere esercitate mediante l'utilizzo di cani addestrati di proprietà del medico veterinario o dell'educatore cinofilo responsabile delle medesime attività.
3. Il cane utilizzato nelle attività di cinoterapia deve possedere ottime doti di docilità e di socializzazione, comprovate dal medico veterinario o dall'educatore cinofilo, che è responsabile del comportamento del proprio animale.
1. Le attività di cinoterapia devono essere esercitate nel rispetto del principio di tutela del benessere del cane.
1. L'attività di cinoterapia è destinata prevalentemente alle persone con disabilità psichiche o fisiche o con disagi sociali, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani.
2. L'indicazione di cinoterapia deve comunque essere consigliata e supportata dal medico competente.
1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere esercitate sia da soggetti singoli che da gruppi di lavoro interdisciplinari.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere esercitate da un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito in modo da garantire l'efficace realizzazione della fase progettuale e della fase attuativa delle terapie. A tal fine, il gruppo di lavoro interdisciplinare deve essere composto da diverse figure professionali, rappresentanti delle categorie dei medici di base e specialisti, dei medici psichiatri, degli psicologi, dei
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituita la Commissione nazionale per le attività di cinoterapia, composta da rappresentanti delle categorie di cui all'articolo 6, comma 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono definiti:
a) i programmi di ricerca sulle attività di cinoterapia da inserire nella programmazione scientifica nazionale di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale sulle attività di cinoterapia nonché di predisposizione di protocolli terapeutici sull'utilizzo delle medesime attività;
c) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti privati, degli enti e delle associazioni abilitati a esercitare le attività di cinoterapia;
d) i requisiti professionali essenziali del medico veterinario e dell'educatore cinofilo abilitati a esercitare le attività di cinoterapia;
e) le modalità di erogazione dei contributi statali destinati ai soggetti privati, agli enti e alle associazioni certificati ai sensi della lettera c) per finanziare l'esercizio delle attività di cinoterapia.
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