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PDL 3034

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3034



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARACRI, ANGELUCCI, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, VELLA

Disciplina delle attività di cinoterapia

Presentata l'11 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il ciclo evolutivo ha visto l'uomo partecipe di una progressiva civilizzazione, mutando non solo la complessa interazione interpersonale, bensì anche il suo rapporto con le specie vegetali e animali. Conseguentemente si è assistito a una rivalorizzazione dell'animale, in particolar modo di quello da compagnia, coinvolto nell'attività umana non più soltanto in qualità di «mezzo», bensì come «beneficiario» delle attenzioni umane.
      Non contraddicendo tale principio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, è stato riconosciuto all'animale da compagnia un ruolo di privilegio nella cura dei disagi psico-fisici dell'individuo, nonché nell'assistenza a soggetti con disabilità, reinterpretandone l'accezione di «mezzo» con la quale l'animale veniva inteso, esaltando l'aspetto relazionale e non più fisico, ovvero riconoscendo all'animale da compagnia il ruolo primario che di fatto ormai si era conquistato all'interno della cultura occidentale.
      Dal punto di vista medico le prime concrete constatazioni degli effetti terapeutici derivanti dalla compagnia degli animali furono fatte già nel 1960 dallo psichiatra infantile Boris Levinson, in modo particolare relativamente alla cura di patologie depressive e di fenomeni legati all'ansia e allo stress. Da allora numerosi sono stati i riscontri delle conseguenze positive del rapporto uomo-animale nella cura di patologie psichiche e fisiche che hanno condotto al consolidamento della dottrina, sebbene parecchi anni ci siano
 

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voluti per un primo riconoscimento formale e proceda ancora troppo lentamente la regolamentazione di tali attività. I risultati più evidenti hanno messo in luce un aumento della socializzazione, nonché una riduzione dello stato aggressivo dell'individuo messo a contatto con l'animale impiegato come co-terapeuta.
      Più volte negli ultimi anni la produzione normativa si è interessata della convivenza tra gli uomini e gli animali, focalizzando l'attenzione per lo più sulla tutela dei diritti di entrambi, ma il tema della pet-therapy quale approccio terapeutico di supporto a una pluralità di patologie manca ad oggi di una metodologia strutturata, finalizzata a tutelare, da un lato, il paziente e, da un altro lato, l'animale che si presta, lasciando nella prassi comune un'errata diffidenza nei confronti di tali pratiche.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare la cinoterapia, una branchia della pet-therapy che coinvolge l'utilizzo del cane, l'animale più largamente impiegato in tali discipline, sia nella cura di bambini che di adulti e di anziani. Mediante la sollecitazione al gioco e alla compagnia con un cane si ottiene, infatti, uno stimolo all'interazione da parte del paziente, che risponde con maggiore sollecitudine alle terapie mediche tradizionalmente applicate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge disciplina le attività di cinoterapia utilizzate come supporto alle terapie di patologie psichiche e fisiche, nonché all'assistenza delle persone con disabilità fisiche o psichiche e ne favorisce la diffusione.
      2. Le attività di cinoterapia prevedono l'utilizzo di cani addestrati ai fini del supporto alle terapie di cui al comma 1, garantendo, comunque, la tutela del benessere degli animali impiegati.
      3. Al fine di garantire la diffusione delle attività di cinoterapia, la presente legge reca norme per l'impiego di cani addestrati per le medesime attività presso le strutture sanitarie pubbliche e private, in particolare i reparti di pediatria e di geriatria, le case di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, gli istituti penitenziari, gli istituti di recupero e di riabilitazione di ogni tipo e presso qualsiasi altro luogo nel quale è indicato l'utilizzo delle attività di cinoterapia.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle seguenti attività e terapie effettuate mediante l'utilizzo di cani addestrati:

          a) attività effettuate con i cani, finalizzate a migliorare la qualità di vita delle persone non vedenti e delle persone con disabilità fisiche o psichiche, privilegiando i caratteri di spontaneità e di creatività;

          b) terapie assistite con gli animali, finalizzate a migliorare lo stato fisico, sociale, emotivo e cognitivo dei pazienti e utilizzate come supporto alle terapie tradizionali,

 

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avvalendosi di cani specificamente addestrati per tali terapie;

          c) educazione assistita dagli animali, finalizzata a promuovere una maggiore interazione dei bambini e degli adolescenti con l'ambiente e in particolare con il mondo vivente. L'educazione assistita dagli animali è in via primaria impartita nelle scuole di ogni ordine e grado e comprende attività generali volte alla conoscenza e al rispetto del mondo animale nonché attività specifiche di tipo terapeutico individualizzate e destinate a soggetti con disabilità fisiche o psichiche o con problemi comportamentali, volte a migliorare l'attenzione e l'apprendimento, il rendimento scolastico, la curiosità e i rapporti sociali e a ridurre i fenomeni di devianza, di bullismo e di abbandono scolastico.

Art. 3.
(Modalità di esercizio delle attività di cinoterapia).

      1. Le attività di cinoterapia possono essere esercitate esclusivamente da medici veterinari con particolare specializzazione o esperienza nel comportamento dei cani e da educatori cinofili con comprovata esperienza nell'utilizzo di cani addestrati per le finalità di cui agli articoli 1 e 2.
      2. Le attività di cinoterapia devono essere esercitate mediante l'utilizzo di cani addestrati di proprietà del medico veterinario o dell'educatore cinofilo responsabile delle medesime attività.
      3. Il cane utilizzato nelle attività di cinoterapia deve possedere ottime doti di docilità e di socializzazione, comprovate dal medico veterinario o dall'educatore cinofilo, che è responsabile del comportamento del proprio animale.

Art. 4.
(Tutela del benessere del cane).

      1. Le attività di cinoterapia devono essere esercitate nel rispetto del principio di tutela del benessere del cane.

 

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      2. Per le attività di cinoterapia possono essere impiegati solo cani in buono stato di salute fisica e psichica e di età non inferiore a sei mesi.
      3. Per le attività di cinoterapia possono essere impiegati cani di qualsiasi taglia e sesso, di razza e non di razza, dando comunque priorità all'impiego di cani ricoverati presso canili o rifugi pubblici e privati.
      4. I cani impiegati per le attività di cinoterapia che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico devono essere immediatamente esclusi dalla medesima attività e possono essere reintegrati solo a seguito di parere favorevole del medico veterinario.

Art. 5.
(Destinatari dell'attività di cinoterapia).

      1. L'attività di cinoterapia è destinata prevalentemente alle persone con disabilità psichiche o fisiche o con disagi sociali, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani.
      2. L'indicazione di cinoterapia deve comunque essere consigliata e supportata dal medico competente.

Art. 6.
(Soggetti autorizzati a esercitare le attività di cinoterapia).

      1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere esercitate sia da soggetti singoli che da gruppi di lavoro interdisciplinari.
      2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere esercitate da un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito in modo da garantire l'efficace realizzazione della fase progettuale e della fase attuativa delle terapie. A tal fine, il gruppo di lavoro interdisciplinare deve essere composto da diverse figure professionali, rappresentanti delle categorie dei medici di base e specialisti, dei medici psichiatri, degli psicologi, dei

 

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terapisti della riabilitazione, degli assistenti sociali, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dei medici veterinari generici e comportamentisti e degli educatori cinofili.

Art. 7.
(Commissione nazionale per le attività di cinoterapia).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituita la Commissione nazionale per le attività di cinoterapia, composta da rappresentanti delle categorie di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8.
(Norme di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono definiti:

          a) i programmi di ricerca sulle attività di cinoterapia da inserire nella programmazione scientifica nazionale di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

          b) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale sulle attività di cinoterapia nonché di predisposizione di protocolli terapeutici sull'utilizzo delle medesime attività;

          c) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti privati, degli enti e delle associazioni abilitati a esercitare le attività di cinoterapia;

          d) i requisiti professionali essenziali del medico veterinario e dell'educatore cinofilo abilitati a esercitare le attività di cinoterapia;

 

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          e) le modalità di erogazione dei contributi statali destinati ai soggetti privati, agli enti e alle associazioni certificati ai sensi della lettera c) per finanziare l'esercizio delle attività di cinoterapia.


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