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PDL 3299

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3299



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, BARETTA, DUILIO, MARCHI, ZUCCHI

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale

Presentata il 10 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende superare le problematiche emerse specialmente negli ultimi anni, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) devoluta alla diretta gestione statale.
      Nella più recente esperienza applicativa degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, si sono presentate - con crescente evidenza - questioni problematiche con riferimento all'individuazione degli interventi da finanziare, in considerazione dell'assenza di precisi criteri per la selezione degli interventi e della sostanziale impossibilità per il Parlamento di individuare, con successo, criteri di priorità per la realizzazione degli interventi diversi da quelli utilizzati nella predisposizione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni Bilancio.
      Non si tratta, peraltro, di problemi aventi carattere contingente: già la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2000, che ha indicato i criteri di esame e selezione delle istanze di contributo da ammettere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta
 

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alla diretta gestione statale evidenziava che «l'esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di DPCM di ripartizione per gli anni 1998 e 1999». La medesima direttiva, recependo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, ha rilevato, tra l'altro, la necessità di precisare ed esplicitare i criteri generali di assegnazione delle risorse ed i criteri di priorità nella scelta e di assicurare il rispetto di una sostanziale equità nella ripartizione delle risorse fra le aree del Paese. Si tratta di indicazioni importanti, che tuttavia non hanno trovato piena rispondenza nei successivi schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.
      Anche la Corte dei conti, infatti, nella relazione sulla gestione del fondo dell'otto per mille da parte dello Stato, approvata nel luglio del 2008, evidenziava come l'indagine condotta avesse posto in evidenza alcune incongruenze che consigliano conseguenti interventi, sottolineando, in particolare, la mancanza di chiari criteri di ripartizione sia nell'ambito delle quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale, nonché l'elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà richiesto dall'articolo 2 del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
      Le problematiche evidenziate risultano, da ultimo, in modo particolarmente evidente nel parere che la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso il 27 ottobre 2009 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. In questo parere, infatti, la Commissione ha condizionato il proprio parere favorevole sullo schema ad una sua complessiva revisione sulla base di criteri, puntualmente indicati, alternativi a quelli utilizzati per la predisposizione dello schema stesso. In particolare, il parere - oltre a richiedere una verifica dell'attualità delle richieste formulate con riferimento agli interventi nelle zone colpite dal sisma dell'aprile del 2009 - ha evidenziato l'esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222 del 1985, nonché un migliore equilibrio fra tali finalità, con particolare riferimento alla finalità «Fame nel mondo». Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, il parere ha rilevato la necessità di destinare prioritariamente le risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità «Conservazione dei beni culturali» a progetti presentati da enti locali, nonché l'opportunità di non concentrare i finanziamenti relativi alla finalità «Assistenza ai rifugiati» su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultavano meritevoli di attenzione.
      Analoghe valutazioni sono espresse anche nel parere reso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 novembre 2009, che ha chiesto al Governo di rivedere il provvedimento, in particolare al fine di garantire un maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, nonché garantire un migliore riequilibrio fra le finalità indicate dalla legge istitutiva e destinare prioritariamente le risorse esistenti agli interventi riferiti alla finalità «Conservazione dei beni culturali».
      Tali indicazioni non hanno tuttavia trovato accoglimento nel decreto di ripartizione della quota statale dell'otto per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2009, che reca una sola nuova voce rispetto a quelle previste dallo schema trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si
 

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rende, pertanto, necessario procedere ad una modifica della vigente disciplina legislativa in materia, in linea, peraltro, con quanto indicato nelle premesse del ricordato parere della Commissione Bilancio della Camera, nelle quali si rilevava l'opportunità di un intervento legislativo che precisasse i criteri da seguire nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando i margini di discrezionalità attualmente esistenti nella scelta degli interventi da finanziare.
      La presente proposta di legge modifica, quindi, in primo luogo la procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare.
      Al riguardo, l'articolo 1, con una modifica alla legge n. 222 del 1985, prevede che le Commissioni Bilancio di Camera e Senato non si limitino a rendere un parere su uno schema di ripartizione delle risorse trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma concorrano a determinarne il contenuto con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo al quale dovrà conformarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota delle risorse dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.
      Si tratta di una procedura che riprende meccanismi di ripartizione di fondi già sperimentati ed utilizzati, in particolare, dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dall'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
      Rispetto a tale procedimento, è tuttavia previsto un correttivo, in quanto si prevede una fase amministrativa istruttoria, che continuerà ad essere svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmetterà alle Camere le sole domande valutate favorevolmente ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta.
      Si prevedono, inoltre, in via legislativa, precisi criteri per la selezione degli interventi da finanziare. In particolare, si richiede che il decreto di ripartizione assicuri comunque:

          a) l'equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

          b) il finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali);

          c) la destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali in via prioritaria a richieste presentate da enti territoriali.

      Da ultimo, l'articolo 1 reca una disposizione volta ad assicurare il rispetto delle scelte manifestate in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con riferimento alla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. In proposito, si precisa, infatti, che la quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale non può essere ridotta né essere utilizzata per finalità difformi da quelle previste dal primo comma dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e senza applicare il procedimento individuato dalla proposta di legge.
      Nel tempo, infatti, le risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille di diretta gestione statale sono state più volte utilizzate con finalità di copertura finanziaria di provvedimenti legislativi o, comunque, per concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'intervento più significativo in tal senso era stato disposto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che aveva previsto, in via permanente, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro

 

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dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la quale, ai fini di un parziale ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato, ha limitato la riduzione disposta con la legge finanziaria 2004 ad un solo triennio, riducendo altresì a 35 milioni di euro la riduzione operata per il 2007.
      Pur essendo evidente la natura meramente programmatica della disposizione che si intende introdurre, appare comunque opportuno indicare in una norma legislativa un preciso indirizzo in materia, che possa agire come monito al legislatore e spingere il Parlamento a evitare futuri tagli delle risorse dell'otto per mille che tradiscano la volontà espressa dai contribuenti.
      L'articolo 2 della proposta di legge dispone che con regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge le disposizioni regolamentari vigenti siano opportunamente modificate per tenere conto delle novità procedimentali introdotte dall'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

      1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Alla ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in conformità a un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
      Per le finalità di cui al secondo comma, entro il 30 giugno di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta.       Nella ripartizione delle risorse di cui al secondo comma è comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri:

          a) equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;

          b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui al primo comma;

          c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente a richieste presentate da enti territoriali.

      Al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti, le risorse

 

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destinate alla diretta gestione statale non possono essere ridotte né essere utilizzate per finalità difformi da quelle indicate nel primo comma e senza applicare il procedimento di cui al presente articolo».

Art. 2.
(Revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale).

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.


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