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PDL 3350

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3350



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori

Presentato il 26 marzo 2010


      

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.
      In particolare, la disposizione del comma 1 è finalizzata a rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) realizzati, in particolare, negli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi iscritti nella cosiddetta «black list», ossia
 

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nei Paesi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
      L'esperienza degli ultimi anni dimostra, infatti, come tali territori siano stati spesso utilizzati come mero schermo di operazioni finalizzate all'evasione dell'IVA. Viene pertanto introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in detti Paesi.
      Il comma in rassegna richiama, incidentalmente, i più recenti accordi in sede di Unione europea volti a una continua armonizzazione della normativa in materia di IVA. In particolare, tali accordi pongono le basi per la semplificazione degli obblighi in capo agli operatori economici e, al tempo stesso, per il miglioramento della possibilità per l'amministrazione finanziaria di controllare i soggetti passivi, contribuendo al potenziamento degli interventi da porre in essere per il contrasto delle frodi in materia di IVA.
      La disposizione del comma 2 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 possa essere escluso per alcuni di tali Paesi ovvero per taluni settori di attività svolti nei Paesi stessi ed esteso, invece, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a Paesi non iscritti nella cosiddetta «black list», oltre che, più in generale, considerato che le frodi in parola si realizzano frequentemente mediante l'interposizione di soggetti italiani e per agevolare l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti nelle frodi stesse, a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti a particolare rischio di frode fiscale.
      Il comma 3 prevede il raddoppio delle sanzioni in caso di omissione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, esclusa in ogni caso l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo agli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.
      La disposizione contenuta nel comma 4 è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale internazionale e, in particolare, ad arginare il fenomeno del trasferimento della sede legale all'estero delle società per fini di evasione ed elusione fiscali, spesso preceduti dall'acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie da parte di soggetti o società di diritto estero.
      In tali casi, è necessario che l'Agenzia delle entrate, al fine di attivare idonei meccanismi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di strumentale trasferimento all'estero della sede sociale, possa disporre, in tempi congrui, delle informazioni relative al trasferimento della sede all'estero, della costituzione all'estero di società e della cancellazione dal registro delle imprese.
      Al riguardo, fermo restando quanto chiarito dalla Corte di cassazione (fra le tante, sentenza n. 25472 del 20 ottobre 2008) anche in relazione alla previsione dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge 31 maggio 1995, n. 218 («Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»), la disposizione risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di recupero dei debiti tributari della società, grazie alla tempestività delle informazioni contenute nel registro delle imprese, al fine di assicurare una maggiore tutela dei crediti dell'erario.
      La disposizione prevede, in particolare, che a partire dal 1o maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli uffici del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale
 

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della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      Il comma 5 detta norme a tutela dei crediti previdenziali dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e di quelli relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
      In particolare, il primo periodo del comma 5 estende anche all'IPSEMA e all'Agenzia delle entrate le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché all'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione attualmente riferibili solo all'INPS, al fine di assicurare anche all'IPSEMA un'adeguata tutela dei crediti previdenziali e all'Agenzia delle entrate dei crediti concernenti i tributi dalla medesima amministrati. A tale ultimo fine, relativamente al citato articolo 15 («Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione») che prevede che «Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto»; la disposizione del secondo periodo del comma 5 prevede che tale autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa non possa essere accordata qualora risultino, dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, carichi pendenti derivanti da atti emessi per la violazione degli obblighi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fatti salvi i casi di prestazione di idonee garanzie mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o da un'istituto di credito ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazione fino alla data in cui gli atti stessi si rendano definitivi per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
      Le richiamate disposizioni individuano forme peculiari di tutela dei crediti dell'INPS in quanto prevedono, rispettivamente:

          la necessità del rilascio di un nulla osta ai fini della dismissione di bandiera per vendita della nave o per demolizione della stessa, condizionato al previo accertamento da parte dell'INPS dell'avvenuto pagamento dei crediti contributivi relativi agli equipaggi;

          l'obbligo di comunicazione all'INPS delle notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, nonché l'obbligo delle cancellerie degli uffici giudiziari di avvisare tempestivamente l'INPS qualora, per provvedimento giudiziale, si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave;

          l'obbligo di inviare all'INPS specifica comunicazione dell'avvenuta cancellazione della nave, a fronte di una generica pubblicità mediante affissione negli uffici di porto a beneficio degli altri potenziali interessati.

      La disposizione in esame amplierebbe il novero dei soggetti beneficiari delle predette disposizioni, includendo anche l'IPSEMA e, con le specificazioni innanzi evidenziate, l'Agenzia delle entrate.
      Il terzo periodo del comma 5, invece, intende modificare la disciplina dell'ordine dei privilegi sui beni mobili, collocando al primo posto di tale ordine, oltre ai crediti «per contributi ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», attualmente previsti al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile, anche i crediti «per contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse» da

 

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quelle sopra menzionate, attualmente collocati, insieme ai loro accessori, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al numero 8) del citato articolo.
      Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha già inserito al numero 1) del citato articolo 2778 del codice civile anche i crediti per i premi dovuti all'INAIL, collocati in precedenza, al pari dei crediti dell'IPSEMA, al successivo numero 8), con la disposizione si intende garantire il medesimo trattamento giuridico, in sede di ordine dei privilegi, ai crediti dei premi assicurativi, a prescindere dall'istituto assicurativo competente.
      La disposizione contenuta nel comma 6 introduce norme concernenti i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma del credito d'imposta.
      La finalità che il legislatore intende perseguire è quella di garantire un più efficace contrasto dei comportamenti che si concretizzano nell'illegittima fruizione dei crediti stessi.
      Ai fini del recupero dei crediti illegittimamente utilizzati previsto dalla disposizione in capo alle stesse amministrazioni concedenti, viene posto in capo all'Agenzia delle entrate un obbligo generalizzato di trasmissione ai predetti soggetti pubblici, titolari della gestione dei crediti stessi, in via telematica ed entro termini da stabilire con provvedimento d'intesa tra gli uffici dirigenziali generali delle amministrazioni interessate, dei dati relativi alle fruizioni dei crediti stessi.
      Le disposizioni di cui all'articolo 2 mirano a potenziare l'amministrazione finanziaria e ad assicurare l'effettività del recupero di imposte italiane all'estero oltre che il recupero di altre entrate, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
      La disposizione contenuta nel comma 1 mira a razionalizzare la materia delle notifiche all'estero, prevedendo, tutte le volte in cui l'amministrazione è in possesso dell'indirizzo estero del contribuente, o perché l'indirizzo della residenza all'estero del cittadino italiano ivi residente è presente e rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o perché l'indirizzo della sede legale estera delle società e degli altri soggetti iscritti è presente nel registro delle imprese, facoltativamente, l'utilizzo del canale postale (raccomandata internazionale), in alternativa all'attivazione della cooperazione internazionale e del canale consolare. L'introduzione della disposizione si rende necessaria al fine di tenere conto, da una parte, della censura della Corte costituzionale espressa nel 2007 con la sentenza n. 366 e di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulle notifiche ai contribuenti non residenti e, dall'altra, della filosofia della cooperazione, nell'equilibrio delle richieste di assistenza per evitare sbilanciamenti tra quanto richiesto, in materia di assistenza alle notifiche, dalla nostra amministrazione e quanto richiesto, in senso contrario, dagli Stati interessati.
      Ciò in considerazione della circostanza che l'impossibilità di utilizzare il canale postale sta comportando effetti negativi sui rapporti con gli altri Stati nel loro complesso, oltre che incerti esiti delle notifiche all'estero. In assenza dei dati rilevabili dai suddetti pubblici registri, si utilizzano, ai fini delle notifiche all'estero, mediante il medesimo canale postale, i dati contenuti nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e di variazione di dati e nelle dichiarazioni di inizio, di variazione di dati o di cessazione dell'attività ai fini dell'IVA o per l'identificazione diretta ai fini della medesima imposta.
      Viene, inoltre, fissato, a regime, per i contribuenti non residenti, un modello unico di comunicazione e di variazione di dati della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate unitamente alle relative istruzioni e alle modalità tecniche di trasmissione dello stesso all'Agenzia delle entrate, il quale diventerà l'unico canale di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 

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delle notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di cui siano destinatari i contribuenti non residenti.
      In assenza di tale comunicazione la norma prevede che la notifica sia validamente effettuata secondo le modalità innanzi richiamate (agli indirizzi esteri della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti rilevabili dai pubblici registri dell'AIRE e, per le società con sede legale all'estero e per gli altri soggetti con sede estera dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché, per i contribuenti non iscritti in tali pubblici registri, dalle domande e dai modelli di cui al quarto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, oltre che sulla base dei dati relativi all'esercizio delle facoltà di cui al primo comma, lettere d) ed e-bis), del medesimo articolo 60).
      La modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce il principio in base al quale, ferme restando le competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in alternativa alle notifiche consolari e a quelle consentite dalle convenzioni internazionali, anche gli agenti della riscossione possono, in presenza di indirizzi esteri dei contribuenti non residenti conosciuti (o perché presenti nei registri dell'AIRE o perché presenti nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non iscritti nei predetti pubblici registri, nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e di variazione di dati e nelle dichiarazioni di inizio, di variazione di dati o di cessazione dell'attività ai fini dell'IVA o presentate ai fini dell'identificazione diretta ai fini dell'IVA), utilizzare il canale postale (raccomandata internazionale) per la notifica degli atti all'estero.
      Il comma 2 reca disposizioni in materia di concessionari pubblici dello Stato. Si rileva in varie circostanze che, una volta aggiudicate le concessioni, i concessionari prendono a intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara attraverso i quali gli stessi concessionari hanno conseguito il loro status di partner convenzionale con l'amministrazione concedente. Nell'ambito di tali rapporti, i concessionari si rendono spesso percettori di controprestazioni economiche che non erano state contemplate, appunto, in occasione della gara per l'aggiudicazione della concessione.
      Tale pratica sostanzia i presupposti di un'alterazione della concorrenza. Se - come appunto capita - gli eventuali rapporti negoziali «a valle» stipulati dai concessionari consentono a questi ultimi una loro propria remunerazione, i medesimi rapporti valgono allora a consentire ai concessionari una remunerazione che abbatte i costi che essi sopportano per il conseguimento stesso e il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato, di fatto permettendo loro «recuperi patrimoniali» illegittimi nella misura in cui gli stessi non erano stati previamente contemplati fra le condizioni generali di gara. E, in alcuni casi, siffatti «recuperi» - prefigurati dal futuro concessionario - possono addirittura essere stati tali da avere consentito loro di offrire, allo Stato concedente, prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione del confronto selettivo che è sfociato, poi, nell'aggiudicazione in loro favore.
      Per superare queste situazioni di sostanziale alterazione della concorrenza, la norma impone, a partire innanzitutto dai rapporti pendenti, l'individuazione delle eventuali situazioni di anomalia e il recupero, in ultima analisi all'entrata erariale, dei corrispettivi indebitamente percepiti dai concessionari nella misura in cui gli stessi non erano stati concepiti, come possibili, già in occasione del bando di gara. Per individuare tali situazioni di anomalia occorre evidentemente distinguere fra le diverse tipologie di concessioni: per alcune di esse, infatti, l'esistenza di rapporti negoziali fra concessionari e terzi è addirittura coessenziale alla natura e alla funzionalità della concessione stessa e tali rapporti valgono a una corretta
 

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esecuzione della concessione; per altre invece, rispetto alle quali i rapporti negoziali in questione non sono di per se stessi necessari per l'esecuzione della concessione (e infatti gli atti di gara non ne hanno contemplato l'esistenza), i medesimi rapporti realizzano nei fatti indebiti vantaggi competitivi per il concessionario aggiudicatario, come tali rivelatori di una situazione di anomalia. Per tali ultime circostanze, gli eventuali atti dell'amministrazione medio tempore adottati, di eventuale assenso alle pratiche negoziali poste poi in essere dai concessionari, all'esito dell'aggiudicazione, vengono inevitabilmente qualificati dalla norma come radicalmente nulli.
      La disposizione contempla, altresì, l'obbligo delle amministrazioni statali concedenti di procedere ad adeguamenti degli strumenti convenzionali accessivi alle concessioni pubbliche in discorso per rendervi esplicite più appropriate, efficienti, proporzionate ed effettive statuizioni dei casi in cui, a fronte di eventuali inadempimenti dei concessionari - non così gravi, peraltro, da implicare addirittura la revoca ovvero la decadenza dalla concessione -, gli stessi sono soggetti a sanzioni patrimoniali a ristoro dell'illecito compiuto. La norma si rende invero necessaria, sempre a salvaguardia di basilari princìpi di corretta concorrenza nel mercato, giacché frequente è il caso, nelle convenzioni accessive a concessioni amministrative, in cui tali convenzioni prevedano, a fronte di qualsiasi inadempimento del concessionario, esclusivamente la sanzione della revoca ovvero della decadenza dalla concessione. Questa sola sanzione, a fronte di inadempimenti, anche reiterati, non particolarmente gravi, determina, a un tempo, da un lato che la stessa sanzione risulta meramente enunciata (e nei fatti inapplicabile) e, dall'altro lato, una sostanziale immunità del concessionario a fronte di comportamenti scorretti che pur sempre costituiscono lesione (ossia inadempimento) del rapporto convenzionale.
      Il comma 3 si rende necessario in quanto è imminente la scadenza del termine del 31 marzo 2010, data in cui entrerà in vigore la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente.
      La normativa introdotta presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che della normativa dell'Unione europea e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale (viene introdotto, ad esempio, un articolo 11-bis, in cui si prevedono delle sanzioni, senza alcuna indicazione di un'autorità competente per la loro applicazione).
      Le criticità evidenziate hanno reso necessario che si procedesse alla sospensione di efficacia della suddetta norma, sospensione da ultimo disposta fino al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
      Al fine di addivenire a una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che vede la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare il predetto articolo 29, comma 1-quater.
      Peraltro, alla luce dell'imminente scadenza del termine del 31 marzo, in data 10 febbraio 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un protocollo d'intesa, concordato con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province d'Italia (UPI) e con le regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso un'apposita istruttoria in
 

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sede di Conferenza unificata per giungere a un'intesa tra le istituzioni in ordine ai princìpi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.
      Il comma in rassegna, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
      Il comma 4 è volto a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve ai clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi, oltre che nelle posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della clientela inducendo quest'ultima, ovviamente, a una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all'articolo 2952 del codice civile.
      La normativa introdotta è dunque volta a esprimere una posizione equilibrata e improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi: quello dell'amministrazione alla devoluzione in favore del fondo depositi dormienti e quello dei consumatori a veder soddisfatte le proprie pretese.
      La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l'articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.
      Si rammenta che la disposizione citata fu introdotta con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134. La medesima legge aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall'estrema brevità del termine previgente, sia dall'opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall'introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato in favore del fondo depositi dormienti e non più in favore delle compagnie assicurative ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.
      L'articolo 3 contiene diverse disposizioni finalizzate a deflazionare e a semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte.
      In particolare, la modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenuta nella lettera a) del comma 1, consente alle parti del processo di notificare le sentenze, ai fini della decorrenza del termine d'impugnativa breve di sessanta giorni, secondo le medesime modalità già previste per la notifica degli altri atti del processo tributario, senza necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario; la modifica intende facilitare l'accesso al grado successivo del giudizio o la definitività del provvedimento giurisdizionale, contribuendo in tal modo ad accelerare la riscossione.
      La lettera b) del comma 1 interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.
 

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      In particolare, al fine di non imporre oneri gravosi sul contribuente qualora l'importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, si prevede che la garanzia è dovuta solo nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.
      Stante il richiamo al comma 2 dell'articolo 8 operato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza.
      La lettera c) del comma 1 abroga la disposizione del comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo la quale la proposizione dell'appello principale deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'ufficio contenzioso della direzione regionale. La modifica prende atto dell'orientamento della Corte di cassazione che ha ritenuto ormai superata tale disposizione, in quanto non più in linea con le esigenze di modernizzazione del fisco che hanno portato all'istituzione delle agenzie fiscali (sezioni unite, sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005; sezione tributaria, sentenze n. 7152 del 25 marzo 2009; n. 10071 del 30 aprile 2009; n. 12042 del 25 maggio 2009).
      Le finalità che giustificavano l'autorizzazione all'appello nel sistema organizzativo precedente all'attivazione delle agenzie fiscali possono ora essere perseguite con modalità più attuali, suscettibili di definizione in via amministrativa. In ogni caso, l'autorizzazione (della direzione regionale) non può trovare applicazione con riguardo agli atti di appello che, a seguito della recente ridefinizione delle competenze all'interno dell'Agenzia delle entrate, possono essere proposti direttamente dalla direzione regionale.
      La disposizione del comma 2 è finalizzata all'accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio. In tema di riscossione provvisoria, essa conferma espressamente la potestà degli uffici di formare i ruoli provvisori in base alle decisioni della Commissione tributaria centrale (CTC). In modo speculare, se il ricorso viene accolto, occorre procedere al rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla CTC.
      Il comma 3 reca disposizioni volte a risolvere, nel particolare settore della riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti di autonomia locale, il problema della crisi di azienda, il quale, allo stato attuale, non gode di un regime giuridico appropriato, tenuto conto, appunto, della specificità e delle particolarità del settore di attività preso in considerazione.
      Le disposizioni che si introducono, in sintesi, costituiscono una particolare forma di accesso, riservata appunto alle imprese che operano nel citato settore (ossia, le imprese gestite da società iscritte all'albo dei riscossori delle entrate locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), alle misure di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004.
      Presupposti per l'accesso a tali misure sono:

          che le società di riscossione delle entrate degli enti locali, singolarmente ovvero appartenendo a un medesimo gruppo di imprese, abbiano esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che risultino essere state cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui al citato articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del relativo decreto attuativo del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. Ciò che rileva, in particolare, è che sia stata adottata una deliberazione di cancellazione dall'albo, anche se la stessa possa non essere ancora dotata di propria definitività per effetto di contestazioni ovvero di giudizi non ancora conclusisi con sentenza di merito passata in giudicato. In tali eventualità occorre che le società propongano domanda di ammissione alle misure in questione;

          che per le stesse società risulti essere stato dichiarato dal tribunale lo stato di

 

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insolvenza. In tali casi l'ammissione alle misure avviene di diritto, cioè anche in assenza di una loro domanda.

      Per esigenze di economicità, è previsto che il commissario sia singolo. Lo stesso è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (tenuto conto che il soggetto prescelto dovrà risultare particolarmente esperto nella materia della riscossione delle entrate degli enti locali).
      È altresì previsto, per favorire il buon esito delle misure cui si accede, che il commissario può certificare, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se i crediti vantati dagli enti locali nei riguardi dell'impresa ammessa alle misure in discorso siano certi, liquidi ed esigibili, anche al fine di consentire agli enti locali la loro cessione pro soluto in favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
      In ultimo, per esigenze di adeguamento della disciplina vigente in materia, è previsto che i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 vengano aggiornati prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
      L'articolo 4 contiene norme concernenti interventi a sostegno della domanda in settori in crisi.
      Al comma 1 è prevista l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell'evasione ai sensi degli articoli da 1 a 3, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
      Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo; il decreto prevedrà, altresì, la possibilità di avvalersi, per l'attuazione della norma, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
      Nel quadro degli interventi a sostegno dell'economia è prevista, al comma 2, un'agevolazione diretta a incentivare lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari, collezioni e prototipi, mediante la detassazione dei relativi investimenti. L'agevolazione spetta alle imprese che svolgono (anche in modo non prevalente) le attività di cui alla divisione 13 o 14 della tabella ATECO.
      Al riguardo tornano applicabili, in linea di principio, le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 46586 del 16 aprile 2009. In particolare, secondo la circolare, le attività di ricerca e di sviluppo agevolabili sono quelle finalizzate alla realizzazione del contenuto innovativo di campionari o di collezioni, nonché alla realizzazione di prototipi nel settore tessile e moda. In linea di massima, tali attività si suddividono nelle seguenti cinque fasi:

          a) ricerca e ideazione estetica;

          b) realizzazione dei prototipi;

          c) preparazione del campionario o delle collezioni;

 

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          d) promozione del campionario;

          e) gestione del magazzino campioni.

      Per quanto concerne il meccanismo di applicazione, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa e opera indipendentemente dal conseguimento di reddito imponibile.
      La deduzione può essere fatta valere solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti e non ha effetto per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.
      L'agevolazione può essere fruita nel rispetto del limite previsto dal regolamento sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti «de minimis») fino all'autorizzazione della Commissione europea (comma 3).
      La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di investimenti che comportano richieste di agevolazione eccedenti, l'agevolazione stessa sarà attribuita pro quota allo scopo di assicurare il rispetto dello stanziamento previsto (comma 4).
      Il comma 5 prevede, poi, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e di destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, con riguardo alle seguenti finalità:

          a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

          b) interventi per il settore dell'alta tecnologia;

          c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

      La disposizione del comma 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.
      Tale fondo è alimentato dalle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», disposta dal successivo comma 7.
      In particolare, è previsto che le risorse ancora disponibili destinate all'ammortamento del finanziamento statale siano utilizzate - nel limite del 50 per cento - in favore delle autorità portuali.
      Con specifico riferimento agli effetti della suddetta revoca, il comma 7 chiarisce che essa determina lo scioglimento di tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale e che quest'ultimo può chiedere al primo, nell'ambito di un rapporto transattivo, un indennizzo complessivo gravante sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. In siffatta ipotesi, per far fronte al pagamento dell'indennizzo in parola, il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata.
      Da ultimo, il comma 8 prevede che le residue risorse possano essere utilizzate per altri investimenti pubblici di competenza dell'ente pubblico di riferimento dell'originario beneficiario, specificando che, in tal caso, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo stipulato per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma».
      Le disposizioni contenute nel comma 9 recano previsioni di copertura.
      L'articolo 5 liberalizza, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione

 

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di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali:

          tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;

          alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;

          alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;

          le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;

          le serre mobili stagionali;

          le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

          i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;

          le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

      La norma fa comunque salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
      Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
      Gli interventi previsti dall'articolo possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
      L'articolo 6, in ultimo, prevede la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto-legge.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).

Commi 1-3.
(Intensificazione del contrasto ai fenomeni di evasione e frode in materia di IVA).

        La stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 1, che ha lo scopo di rafforzare il contrasto ai fenomeni di evasione e frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo a quelli realizzati negli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, tiene conto, prudenzialmente, del volume degli scambi di merci effettuati negli anni dal 2005 al 2008 con la Repubblica di San Marino (acquisti da San Marino e cessioni verso San Marino). Relativamente a detto periodo di osservazione:

            le cessioni di beni dall'Italia verso detta Repubblica ammontano, mediamente, a circa 1,8 miliardi di euro annui (nel corso del 2007 il volume delle cessioni ha oltrepassato la soglia dei 2 miliardi di euro, subendo, poi, una flessione nel corso del 2008 relativamente al quale le cessioni ammontano a circa 1,7 miliardi di euro);

            gli acquisti effettuati dall'Italia sono pari ad oltre 2 miliardi di euro annui e di questi ultimi oltre l'80 per cento avviene senza addebito di imposta sul valore aggiunto.

        Tenuto conto che la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute con (da) operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in detta Repubblica favorirà l'individuazione dei soggetti che utilizzano il territorio della stessa come mero schermo per operazioni finalizzate ad evasione e frode fiscale e considerato che sulla base dell'esperienza operativa risulta che l'imposta ascrivibile alle sole cessioni di natura fraudolenta è quantificabile in una misura pari al 30 per cento di quella riferita al totale delle cessioni di beni, applicando l'aliquota del 20 per cento a 1,7 miliardi di euro, l'ammontare dell'imposta riferita a tali operazioni è stimabile in 340 milioni di euro. Considerando un effetto dissuasivo connesso all'introduzione della norma, l'impatto sul gettito è quantificabile, relativamente al 2010, anno di prima applicazione della disposizione che si prevede possa rendersi operativa non prima del secondo semestre 2010, nella misura del 10 per cento circa dell'ammontare complessivo delle imposte dovute ovvero in circa un

 

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terzo di quelle connesse ad operazioni fraudolente (circa il 30 per cento del totale); per tale annualità, quindi, si stimano maggiori entrate di circa 35 milioni di euro che, a decorrere dal 2011, possono quantificarsi prudenzialmente in circa 40 milioni di euro in ragione della piena entrata a regime dell'obbligo di comunicazione.
        Con riguardo, poi, all'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica previsto dal comma 2, riguardante specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi a particolare rischio di frode fiscale, tenuto conto che la maggiore imposta sul valore aggiunto constatata nel 2009, seppure limitatamente a quella intercettata dalle strutture antifrode dell'Agenzia delle entrate, è di circa 1 miliardo di euro e che l'introduzione di detta disposizione non potrà non apportare benefìci in termini di dissuasione dei comportamenti fraudolenti, seppure di difficile quantificazione, una stima prudenziale riferita all'introduzione del detto obbligo può essere quantificata, relativamente al 2010, anno di prima applicazione dell'obbligo che si renderà effettivamente operativo non prima del secondo semestre 2010, in un importo pari al 5 per cento di detto ammontare, ossia in circa 50 milioni di euro e, a decorrere dal 2011, in circa 60 milioni di euro in ragione della piena entrata a regime dell'obbligo stesso.

Commi 4-5.
(Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle iscrizioni nel registro delle imprese per trasferimento all'estero della sede sociale delle società e norme a tutela dei crediti previdenziali dell'IPSEMA).

        La disposizione contenuta nel comma 4 comporterà maggiori entrate tributarie in ragione:

            dei controlli che verranno tempestivamente attivati a seguito del ricevimento delle comunicazioni obbligatorie relative alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale;

            degli effetti dissuasivi dell'utilizzo del meccanismo del trasferimento all'estero della sede legale per evitare la riscossione coattiva delle somme dovute all'erario.

        Le maggiori entrate indotte dai controlli sono difficilmente stimabili, mentre quelle conseguenti agli effetti dissuasivi si possono stimare in un ammontare di circa 35 milioni di euro nel 2010 e 50 milioni di euro a far corso dal 2011.
        La stima relativa al 2010 tiene conto sia della decorrenza della disposizione, sia della circostanza che trattasi del primo anno di applicazione della norma; mentre per quella riferita agli anni a partire dal 2011 si ritiene che gli effetti dissuasivi si produrranno stabilmente in misura superiore rispetto al 2010. Infatti, dal 2011, il periodo di applicazione trascorso dalla data di entrata in vigore della norma è idoneo a garantire la consapevolezza, da parte dei contribuenti, della maggiore efficacia dell'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria.

        La stima prende a base l'ammontare medio degli importi iscritti a ruolo negli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente ai tributi erariali

 

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(imposte, interessi e sanzioni), al netto degli sgravi, di circa 40 miliardi di euro. Valutando, in via prudenziale, che il fenomeno da colpire riguardi all'incirca l'1 per cento dei detti importi (400 milioni di euro) si stima che la norma a regime consenta di arginarlo per 50 milioni di euro su base annua (pari ad un ottavo della consistenza stessa). Per l'anno 2010 si stima in 35 milioni di euro l'effetto sul gettito derivante dalla disposizione in esame.

Comma 6.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fruibili nella forma di credito d'imposta).

        La norma mira a razionalizzare il procedimento applicabile in materia di agevolazioni concesse, in base a specifiche disposizioni di legge, sotto forma di crediti d'imposta, dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali. La finalità della disposizione è quella di contrastare più efficacemente gli illegittimi utilizzi in compensazione di tali crediti d'imposta per il pagamento delle imposte e delle altre somme dovute dai contribuenti. Pur essendo di difficile quantificazione una stima degli effetti della disposizione, è prevedibile una contrazione del fenomeno degli illegittimi utilizzi di detti crediti proprio in quanto l'attività di recupero viene posta in capo all'ente che, essendo titolare del potere di concessione, revoca o rideterminazione dell'agevolazione, è in possesso delle informazioni in ordine alla legittima fruizione dei crediti. Tenuto conto di una stima degli illegittimi utilizzi di tali crediti pari a circa il 20 per cento del totale degli utilizzi stessi, che calcolati prudenzialmente sulle esclusive fruizioni in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ammontano, per il 2008, a circa 200 milioni di euro, è possibile ipotizzare un recupero pari al 25 per cento di detti indebiti utilizzi (40 milioni di euro) che ammonta, prudenzialmente a decorrere dal 2011, a circa 10 milioni di euro. Le somme relative al predetto recupero sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario, come previsto dalla disposizione in esame.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero delle imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario).

Comma 1.
(Modifica alla disciplina delle notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione).

        La disposizione contenuta nel comma 1 migliora le possibilità di notifica ai contribuenti non residenti degli atti di accertamento e riscossione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

        Partendo da una stima per difetto dei dati relativi alle somme richieste nel 2008 ai contribuenti non residenti a seguito delle attività

 

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di controllo e accertamento, nonché di riscossione coattiva, in quanto basata esclusivamente sui dati relativi alla maggiore imposta accertata a seguito di attività di accertamento nei confronti di detti contribuenti, pari a circa 500 milioni di euro, si ipotizza la stima delle maggiori entrate di seguito indicata.
        Considerato che il tasso di definizione della maggiore imposta accertata (rapporto tra la maggiore imposta definita per adesione e la maggiore imposta accertata oggetto di definizione per adesione) relativa agli accertamenti nei confronti di tutti i contribuenti, compresi quelli non residenti, è stato, per il 2008, pari al 45 per cento circa e ipotizzando una più bassa (rispetto al 45 per cento) percentuale di definizione degli accertamenti ai contribuenti non residenti, pari al 30 per cento (l'abbattimento ipotizzato è correlato alla particolarità dei contribuenti in ragione anche delle relative posizioni fiscali), è possibile stimare in 150 milioni le adesioni riferite ai contribuenti non residenti. Assumendo prudenzialmente tali adesioni a parametro di riferimento, è possibile ipotizzare che da un incremento degli atti di accertamento che andranno a buon fine possa conseguire un incremento pari al 15 per cento di dette adesioni, con conseguente maggiore gettito a regime di circa 22 milioni di euro su base annua. Per l'anno 2010 si stima prudenzialmente un maggior gettito di 17 milioni di euro, tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione.

Comma 2.
(Disposizioni in materia di concessionari pubblici statali).

        La disposizione di cui al comma 2 implica, a livello applicativo, per un verso, un ampio intervento di ricognizione da parte delle amministrazioni concedenti per individuare e rimuovere le eventuali fattispecie lesive dei princìpi comunitari di cui la disposizione stessa tratta, e, per altro verso, interventi di adeguamento dei contenuti delle convenzioni accessive alle concessioni.
        È prematuro stimare effetti incrementativi sul piano dell'entrata, non potendosi preventivamente individuare le fattispecie che, anche a livello sanzionatorio, potranno generare le nuove ed ulteriori entrate. È certo comunque che la disposizione del comma citato concorre in ogni caso a rafforzare le previsioni di gettito quantificato che derivano dai primi tre articoli del provvedimento legislativo in rassegna.

Articolo 3.
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione).

Commi 1-2.
(Disposizioni per la deflazione e semplificazione del contenzioso tributario e per l'accelerazione della riscossione).

Comma 1, lettera a): notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie, anche tramite raccomandata postale.

        Le somme incassate nel 2008 da iscrizioni a ruolo relative ad atti interessati da contenzioso ammontano a circa 900.000.000 di euro. Si

 

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tratta di importi iscritti a ruolo nella maggior parte dei casi (circa 800.000.000) a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, mentre solo una quota pari a circa 100.000.000 viene iscritta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
        Attualmente gli uffici finanziari notificano solo una parte delle sentenze favorevoli (30 per cento circa), a causa dell'onerosità sia economica che lavorativa dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
        La norma proposta consentirà una riduzione dei tempi che intercorrono fra il deposito della sentenza ed il suo passaggio in giudicato, con effetti non solo sulla durata dei processi, ma anche sui tempi della riscossione in base a sentenze definitive (l'iscrizione provvisoria invece avviene a seguito di deposito della sentenza).
        Può ritenersi che, per effetto della nuova norma, sarà possibile anticipare la riscossione di almeno 3 mesi (su 12), con un incremento delle somme incassate tramite ruoli formati in base a sentenze definitive, rapportato a 3/12.
        Maggiori somme riscosse in base a ruoli formati su sentenze definitive in precedenza non notificate dall'ufficio (70 milioni di euro), per effetto dell'anticipazione dei tempi di riscossione di almeno 3 mesi a regime (per i giudizi instaurati dal 5 luglio 2009 il termine «lungo» di impugnazione è stato ridotto da 1 anno a 6 mesi): 17 milioni di euro annui a regime.
        Maggior gettito: prudenzialmente 8,5 milioni di euro nel 2010; 17 milioni di euro su base annua per gli esercizi successivi.

Comma 1, lettera b): riduzione oneri finanziari per la rateazione di somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza.

        Le somme incassate nell'anno 2008 a seguito di conciliazioni giudiziali di importo fino a 50.000 euro ammontano a 30 milioni circa.
        Si ritiene che per effetto dell'agevolazione introdotta dalla norma in esame, le conciliazioni di ammontare non superiore a 50.000 euro (si trascura, per prudenza e semplicità di calcolo che il tetto di 50.000 euro attiene all'importo rateizzabile al netto della prima rata e non all'ammontare delle somme complessivamente dovute) possano registrare un incremento di almeno un terzo, con un maggior gettito di 8 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro dal 2011.
        Le somme incassate nell'anno 2008 a seguito di accertamento con adesione ed acquiescenze di importo fino a 50.000 euro ammontano a 130 milioni circa.
        Si ritiene che per effetto dell'agevolazione introdotta dalla norma in esame, le adesioni e le acquiescenze di ammontare non superiore a 50.000 euro possano registrare un incremento di almeno un terzo, con un maggior gettito a regime di 43 milioni di euro. Per l'anno 2010 si stima un maggior gettito di circa 33 milioni di euro.
        Può fondatamente ritenersi, invero, che il costo della fideiussione, in aggiunta alla ristretta tempistica prevista dalla norma per l'ottenimento della garanzia da parte degli istituti autorizzati, costituiscono un forte ostacolo, per almeno un terzo dei casi, alla definizione della

 

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controversia mediante l'istituto della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.

Comma 1, lettera c): eliminazione della preventiva autorizzazione della direzione regionale alla proposizione dell'appello.

        L'eliminazione dell'autorizzazione alla proposizione dell'appello consente di accelerare il processo tributario e quindi di ridurre i tempi della riscossione. Questa disposizione avrà anche l'effetto di consentire alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate di destinare le risorse ora impiegate nelle istruttorie delle autorizzazioni all'appello, al contenzioso concernente i «grandi contribuenti» e, più in generale, le controversie di maggiore valore economico, al fine di migliorare la qualità della difesa e quindi gli indici di vittoria. Anche a voler trascurare il riflesso finanziario di quest'ultima considerazione, il maggior gettito della norma si può prudentemente stimare avendo riguardo alla anticipazione della riscossione come conseguenza dell'accelerazione dei giudizi interessati da appello dell'ufficio. Considerato che le somme riscosse da ruoli formati in base alle sentenze delle CTR, in accoglimento dell'appello dell'ufficio, ammontano a circa 130 milioni di euro nell'anno 2008, si può ritenere che la disposizione consente di ridurre di circa un mese i tempi di formazione e riscossione, con un maggior gettito di circa 5 milioni di euro nel 2010 e 10 milioni su base annua a regime.

Comma 2: applicazione alle decisioni della Commissione tributaria centrale delle disposizioni in tema di riscossione in pendenza di giudizio.

        Le somme riscosse annualmente in base a ruoli formati a seguito di decisioni della Commissione tributaria centrale ammontano a circa 15 milioni di euro.
        Nel corso dell'anno 2009 sono state depositate fino a settembre circa 17.000 decisioni della Commissione tributaria centrale, di cui 2.700 a favore dell'Agenzia.
        Si deve aggiungere che a seguito della riorganizzazione delle sezioni della Commissione tributaria centrale dettata dai commi 351, 352 e 353 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede un forte aumento delle decisioni depositate dalla Commissione tributaria centrale nel corso dei prossimi anni, pari almeno al doppio delle pronunce pubblicate nell'ultimo anno, con un corrispondente incremento delle relative somme riscosse in base a ruolo.
        Applicando le disposizioni dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute in base alle predette sentenze possono essere iscritte a ruolo a titolo provvisorio per il loro intero ammontare subito dopo il deposito della decisione.
        Di fatto, la norma anticipa di un anno circa l'iscrizione a ruolo e, in modo corrispondente, la riscossione delle somme iscritte, garantendo a regime un maggior gettito di circa 30 milioni su base annua. Per l'anno 2010 si stima prudenzialmente un maggior gettito di 22 milioni di euro.
        Le disposizioni del presente articolo, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, prevedono, nella sostanza, un'accelerazione nella formazione

 

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dei ruoli e della relativa riscossione. Gli effetti indicati per tali disposizioni sono riferiti all'effettiva riscossione. Prudenzialmente, in termini di competenza si considerano gli stessi effetti di cassa.

Articolo 4.
(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori).

        L'articolo contiene norme concernenti interventi a sostegno della domanda in settori in crisi.
        Al comma 1 è prevista l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzato ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con dotazione complessiva pari a 300 milioni di euro per il 2010.
        Alla copertura di 200 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 9 a valere sulle maggiori entrate recate dagli articoli 1, 2 e 3 e quanto a 100 milioni, rispettivamente, per 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo finanza di impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e, per ulteriori 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa al credito di imposta per la ricerca e l'innovazione tecnologica.
        Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della norma, con decreto interministeriale verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo stabilendo per ogni tipologia di contributi un limite massimo di spesa; il decreto prevedrà altresì la possibilità di avvalersi, per l'attuazione della norma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
        Le disposizioni si attuano mediante l'erogazione di contributi diretti nell'ambito di un limite massimo di spesa non potendosi verificare, in tal modo, eccedenze di spesa.

Commi 2-4.
(Agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo).

        La proposta in oggetto introduce una deduzione dal reddito d'impresa delle spese, sostenute nel 2010, relative agli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari per imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. L'onere massimo, in termini di perdita di gettito, previsto dai commi 2 e 4, è pari a 70 milioni di euro. Al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo, è previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2.
 

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        La norma agevolativa produce effetti nella determinazione del saldo 2010 e pertanto si stima una perdita di gettito pari a:

    
2010
2011
2012
Gettito (in milioni di euro)
0
-70
0


        Comma 5 - È previsto che con decreto interministeriale vengano destinate, previo versamento all'entrata, le residue disponibilità relative all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 49,9 milioni di euro, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli per le finalità ivi previste.

        Commi da 6 a 8 - Viene disposto il riutilizzo, per diverse finalità e con i medesimi effetti previsti dalla legislazione vigente, delle disponibilità derivanti dalla risoluzione della convenzione finalizzata alla realizzazione dell'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» di cui alla delibera CIPE n. 92 del 29 marzo 2006, nonché dalla risoluzione parziale del relativo contratto di mutuo.
        In particolare, la citata delibera assegnava un finanziamento di 172,112 milioni di euro in termini di volume di investimento, mediante attualizzazione di una quota annua di 76.000 euro ed una quota annua di 14.995.000 euro a valere sui limiti d'impegno quindicennali, rispettivamente decorrenti dal 2003 e dal 2004, autorizzati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo.
        Corrispondentemente è stato stipulato, in data 19 dicembre 2006, un contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento dell'opera, che ha previsto rate di ammortamento, decorrenti dall'anno 2007 per quindici anni, per un importo annuale complessivo di 15,071 milioni di euro a fronte di un netto ricavo pari a 168,542 milioni di euro, come si evince dal contratto medesimo.
        Le disponibilità che residuano a seguito delle anzidette revoche, al netto degli importi necessari a fare fronte agli obblighi giuridici, che saranno esattamente quantificabili solo all'esito della transazione, potranno essere utilizzate, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per gli interventi previsti dai commi in esame.
        In particolare, tali disponibilità potranno essere rifinalizzate, ai sensi del comma 6, alla costituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali nel limite massimo del 50 per cento delle rate di ammortamento ancora disponibili, nonché, ai sensi del comma 8, ad altri investimenti pubblici su richiesta del comune di Parma, che potrà subentrare su una quota parziale del contratto di mutuo.
        Pertanto le disposizioni non comportano effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.

        Con il comma 9 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 - pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010 - e dal comma 2 - pari a 70 milioni per l'anno 2011 - mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

 

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        In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una quota delle predette maggiori entrate, pari a 111,1 milioni di euro per il 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato per compensazione del minor versamento accertato sull'apposita contabilità speciale n. 5343 per la somma complessiva di 307 milioni di euro rispetto a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mentre 95,9 milioni di euro per il 2012 vengono versati sulla contabilità speciale n. 5343 per essere riassegnati al fondo di garanzia per le PMI.
        La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 5.
(Attività edilizia libera).

        La disposizione modifica l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di attività edilizia libera, ampliando gli interventi per l'esecuzione dei quali non occorre alcun titolo abilitativo, neanche la dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta.
        Per quanto concerne gli aspetti di natura tributaria, la modifica in esame non comporta effetti sul gettito.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 60.
(Notificazioni).

(omissis)

        Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

(omissis)


Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 26.
(Notificazione della cartella di pagamento).

(omissis)

        Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto.


Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 38.
(Richiesta di copie e notificazione della sentenza).

(omissis)

        2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e

 

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seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

(omissis)

Art. 48.
(Conciliazione giudiziale).

(omissis)

        3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

(omissis)

Sezione II
IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Art. 52.
(Giudice competente e legittimazione ad appellare).

(omissis)

        2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione

 

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regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.


Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

(omissis)

        238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(omissis)


Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

(omissis)

Titolo II
TITOLI ABILITATIVI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 (L).
(Attività edilizia libera - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, articolo 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articolo 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).

        1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività

 

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edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

            a) interventi di manutenzione ordinaria;

            b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

            c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).

        1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove

 

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regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
        3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
        4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1o maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
        5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma,
 

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numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
        6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario).

        1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:

            a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

      «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
      La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive

 

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variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

            b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

        2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
        3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
        4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa

 

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vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione).

        1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:

            a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

            b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;

            c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.
        3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

Articolo 4.
(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori).

        1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

 

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entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
        2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
        3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea.
        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
        5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:

            a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

 

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            b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

            c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.

        6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.
        7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma.
        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
        9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per

 

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l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 5.
(Attività edilizia libera).

        1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

            a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

            b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

            c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

            d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca

 

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di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

            e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

            f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

            g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

            h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

            i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

            l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

        2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
        3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 marzo 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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