Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3240

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3240



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOFFA, BERNARDO, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, DE ANGELIS, DI BIAGIO, RENATO FARINA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, GALATI, GIRLANDA, LABOCCETTA, LAMORTE, LARATTA, LEHNER, MARROCU, MINASSO, ANGELA NAPOLI, NIZZI, OLIVERIO, PELINO, POLIDORI, SCANDROGLIO, SCHIRRU, SCILIPOTI, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO, VELLA, VENTUCCI, ZACCHERA

Delega al Governo per l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese socialmente responsabili

Presentata il 23 febbraio 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La responsabilità sociale rappresenta un modo relativamente innovativo di intendere e di vivere la cultura d'impresa. L'adozione di un approccio socialmente responsabile impegna l'impresa ad agire tenendo conto e cercando di soddisfare i pilastri su cui essa si fonda.
      Il sistema impresa, in questa ottica, è aperto e le responsabilità delle decisioni e delle azioni che prende travalicano le mura dei propri uffici, fabbriche e di tutti i possibili luoghi in cui produce o eroga servizi. Lo stakeholder per eccellenza dell'impresa è costituito dalle risorse umane di cui si avvale. La dialettica tra proprietà e lavoro rappresenta un tema classico della riflessione economica, sociologica, organizzativa, psicologica e politologica. La prospettiva della Corporate Social Responsability (CSR) rappresenta un approccio teorico e un modello d'azione che moltiplica i soggetti e gli ambiti di riferimento con i quali l'azienda ha a che vedere.
 

Pag. 2


      L'impresa socialmente responsabile non solo si fa carico di funzioni che nel recente passato erano state appannaggio esclusivo della pubblica amministrazione, ma tenta anche di ascoltare la realtà attuale e le nuove istanze ed emergenze che la caratterizzano. La CSR, per quanto sia espressione di una volontà innovativa che scaturisce dal mercato e si realizza all'interno di tale ambito istituzionale, seppur con il sostegno pubblico di carattere morale e organizzativo, può essere letta come un fenomeno che rimanda a quella forma della vita sociale chiamata società civile. Se la società civile è il luogo per eccellenza del mutamento socio-economico, come non collocare all'interno di essa i tentativi dell'élite imprenditoriale che implementano politiche socialmente responsabili, promuovendo, con i fatti, il superamento dei tanti stereotipi negativi che segnano l'immagine del sistema economico? È in questa prospettiva e in presenza di un meccanismo di rinnovamento organizzativo profondo che un numero sempre maggiore di imprese europee promuove strategie di responsabilità sociale in risposta a una serie di pressioni sociali, ambientali ed economiche. La responsabilità sociale delle imprese è l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
      Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha fatto appello al senso di responsabilità delle imprese nel settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, all'organizzazione del lavoro, all'uguaglianza delle opportunità, all'inserimento sociale e allo sviluppo durevole per costruire un'economia della conoscenza dinamica e competitiva sulla coesione. Un messaggio a cui ha aderito il Consiglio europeo di Nizza nel 2000 e che è stato ribadito durante il Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001. Nel luglio del 2001 viene presentato dalla Commissione europea il Libro verde per promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. A seguire, il 2 luglio 2002, viene presentata la comunicazione COM (2002) 347 della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile. In occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, nel 2003, si è svolta la Conferenza europea sulla CSR, il ruolo delle politiche pubbliche nella promozione della CSR.
      La CSR presuppone un investimento a lungo termine sul capitale umano, sull'ambiente e nei rapporti con le parti interessate. Tra i vari stakeholder un ruolo centrale nella vita dell'impresa è quello dei lavoratori, in particolare dei dipendenti, ossia soggetti che richiedono una remunerazione periodica, percorsi di carriera, un ambiente sociale stimolante, stabilità d'impiego, sicurezza sul luogo del lavoro, possibilità di apprendere nuove competenze, formazione e così via: il tutto in cambio del proprio tempo da dedicare al lavoro, della messa a disposizione delle proprie competenze e della disponibilità ad apprenderne delle nuove. Negli studi di economia e di management si è andata via via consolidando l'idea che lo sviluppo del capitale umano, la condivisione di valori e la coesione tra i lavoratori siano fattori di potenziale vantaggio competitivo. Da questo nuovo approccio scaturisce un'azione manageriale che dedica tempo e risorse alle attività e alle pratiche legate sia allo sviluppo del lavoratore sia al suo benessere (servizi ai dipendenti e alle loro famiglie e alla comunità in generale).
      Per molto tempo le imprese nella società industriale hanno considerato i lavoratori alla stregua di strumenti. Tuttavia l'approccio prevalente nella considerazione e nella gestione del personale è andato progressivamente evolvendosi in direzione di una maggiore attenzione alle parti umane dell'«ingranaggio impresa». La CSR è l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder).
      Negli ultimi anni il dibattito si è concentrato sull'antitesi tra volontarismo e
 

Pag. 3

obbligatorietà della rendicontazione della performance sociale, vale a dire sull'opportunità o meno di stabilire un obbligo di legge rispetto all'adozione dei princìpi di responsabilità sociali da parte delle imprese.
      Il Governo Berlusconi nel periodo 2001-2006 aveva già inserito la responsabilità sociale d'impresa fra le priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea. Questa proposta di legge vuole riprendere il filo del discorso avviato in quegli anni e garantire un approdo certo, che, pur tenendo conto dei numerosi contributi elaborati in questi anni, individui una serie di azioni da realizzare in chiave progettuale e che correlino in un disegno organico e in una prospettiva europea i diversi attori del sistema della responsabilità sociale: le imprese, i dipendenti, gli attori dello sviluppo socioeconomico del territorio, le autonomie locali.
      In particolare l'articolo 1 sottolinea che la Repubblica italiana in conformità agli obiettivi dell'Unione Europea riconosce e promuove la responsabilità sociale d'impresa quale modalità volontaria da parte delle imprese di adottare tale approccio nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder, al fine di rafforzare la dimensione di finalità e di tutela degli interessi sociali.
      Tale principio è rafforzato nell'articolo 2 ed è declinato in particolare nella lettera a) del comma 1, ove viene introdotto un contributo nella forma di credito d'imposta per le spese relative alla retribuzione dei lavoratori dipendenti delle imprese private, che richiedono di poter prestare la propria attività lavorativa, nel limite stabilito di 80 ore annuali, nell'ambito di progetti di carattere socio-assistenziale indirizzati alle fasce deboli della popolazione, di progetti di carattere pedagogico in favore dei minori al di fuori dell'orario scolastico al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, di progetti di inserimento lavorativo di disoccupati e di formazione professionale per quella platea di lavoratori, tecnici, quadri e personale direttivo e dirigenziale coinvolta in processi di riorganizzazione aziendale e che è posta in mobilità o in esubero. Ciò anche per recepire le indicazioni che autorevoli agenzie internazionali come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) formulano nelle loro analisi annuali (confronta OCSE economic outlook 2010), per le imprese che anche in momenti di maggiore congiuntura negativa continuano ad assumere, individuando profili professionali di maggiore interesse. I lavoratori che permangono nel ciclo produttivo possono così praticare delle forme di mentoring, di coaching e di affiancamento a gruppi svantaggiati e condividere saperi e competenze professionali atti a recuperare nel circuito produttivo i gruppi target di lavoratori particolarmente vulnerabili. I progetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possano riguardare anche la riqualificazione ambientale, culturale e la tutela del territorio in collegamento con organismi del volontariato e della cooperazione sociale che operano sul territorio.
      Tale modalità contribuisce a creare delle forme di partecipazione e di fertilizzazione incrociata con settori altamente dinamici della società civile, come gli organismi del no profit e della cooperazione sociale, che possono così beneficiare di apporti qualificati di competenze professionali da internalizzare nelle proprie organizzazioni stimolando così la risposta emulativa, l'efficienza organizzativa e l'efficacia progettuale. La regia complessiva di tali interventi è in capo alle autonomie locali (comuni e province) che individuano, con criteri partecipativi, all'interno dei cosiddetti «piani di zona» di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, i progetti ammissibili al contributo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della presente proposta di legge. I comuni e le province, oltre a esercitare il coordinamento e il monitoraggio di tali iniziative progettuali, possono individuare nel novero dei propri strumenti di programmazione strategica e di settore ulteriori programmi con i quali promuovere la partecipazione delle imprese e dei loro dipendenti a progetti con le finalità previste dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera b).
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, riconosce e promuove la responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria da parte delle imprese, nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, di finalità di tutela degli interessi sociali.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese socialmente responsabili).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del comma 2, un decreto legislativo recante norme per l'introduzione di un contributo nella forma di credito d'imposta, in via sperimentale per gli anni 2011, 2012 e 2013, in favore delle imprese socialmente responsabili, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introduzione di un contributo nella forma di credito d'imposta per le spese relative alla retribuzione di lavoratori dipendenti del settore privato che richiedano di prestare, con il consenso del datore di lavoro, la propria attività lavorativa, nel limite massimo di 80 ore annuali, nell'ambito di progetti di carattere sociale, culturale, ambientale e di formazione professionale;

          b) previsione che i progetti di cui alla lettera a) siano individuati, con delibera del comune o della provincia ove ha sede

 

Pag. 5

l'impresa o lo stabilimento, prioritariamente nell'ambito dei piani di zona di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e abbiano a oggetto, in particolare, attività socio-assistenziali, attività pedagogiche in favore dei minori fuori dell'orario scolastico, il reinserimento lavorativo dei disoccupati, la formazione professionale in favore delle fasce deboli del mercato del lavoro o del personale in esubero o in mobilità nelle imprese da individuare anche tra tecnici, quadri e personale direttivo e dirigente; progetti di natura culturale, ambientale e di tutela del territorio anche in collaborazione con organismi del volontariato e della cooperazione sociale;

          c) previsione che il credito d'imposta di cui alla lettera a), commisurato al monte ore complessivo prestato mensilmente dai lavoratori dell'impresa nell'ambito dei progetti individuati ai sensi della lettera b), sia subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria competente, al fine di garantirne il monitoraggio degli effetti per la finanza pubblica;

          d) previsione dell'utilizzo del credito d'imposta autorizzato anche con la modalità della compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore all'onere sostenuto dal datore di lavoro;

          e) previsione che il credito d'imposta sia riconosciuto a condizione che siano rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro e le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          f) previsione che il credito d'imposta sia cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi all'impresa;

          g) previsione della partecipazione delle parti interessate alle fasi di predisposizione e di verifica dell'attuazione dei progetti da ammettere al beneficio di cui alla lettera a);

 

Pag. 6

          h) previsione che nell'assegnazione dei lavoratori ai progetti individuati ai sensi della lettera b) l'ente locale individui modalità atte a escludere comportamenti di concorrenza sleale;

          i) previsione che i trasferimenti di risorse statali ai comuni e alle province a decorrere dall'anno 2013 siano progressivamente ridotti tenendo conto, in relazione alla popolazione residente in ciascun comune rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, del numero complessivo di ore di attività prestate nell'ambito dei progetti individuati ai sensi della lettera b) da parte di lavoratori di imprese o di stabilimenti con sede nel territorio comunale o provinciale.

      2. Il Governo, ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, trasmette lo schema del medesimo decreto, corredato delle osservazioni della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.
(Istituzione di un fondo e copertura degli oneri).

      1. Il contributo nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è riconosciuto nei limiti della dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo per la promozione della responsabilità sociale delle imprese».

 

Pag. 7


      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in una cifra massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle previsioni, per gli anni 2011 e 2012, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Per l'anno 2013 si provvede con la legge di stabilità annuale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su