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PDL 3185

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3185


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OCCHIUTO

Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità alle cariche di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale

Presentata l'8 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di dettare norme in materia di ineleggibilità per talune cariche pubbliche trova fondamento nella necessità di garantire condizioni di parità per tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, in modo che nessuno possa esercitare, a causa dell'ufficio ricoperto, un illegittimo condizionamento che possa limitare il libero voto da parte degli elettori.
      La garanzia della libertà di voto e di condizioni di parità formale dell'elettorato passivo annulla meccanismi distorsivi della competizione elettorale tra candidati, specie per quelli che potrebbero utilizzare le loro posizioni di vantaggio o i poteri del proprio ufficio per esercitare un'illecita interferenza sulla competizione ai fini della raccolta del consenso elettorale.
      Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interviene su tale materia individuando, con l'articolo 60, le cause di ineleggibilità alle cariche di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale per coloro che svolgono un particolare tipo di funzioni.
      Tra dette funzioni non è ricompresa quella di componente delle commissioni mediche di verifica presso le aziende sanitarie locali (ASL) o l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della Commissione medica superiore. Si tratta, a
 

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ben vedere, di funzioni che hanno, nonostante il legislatore non le abbia considerate, un notevole peso ai fini di un possibile condizionamento degli elettori nell'esprimere il proprio libero voto.
      Basti considerare, per esempio, che le richieste di riconoscimento dell'invalidità civile sono presentate, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore tutore, curatore), all'ufficio dell'INPS territorialmente competente e sono esaminate dalla commissione medica di verifica presso la ASL, o che le visite per l'accertamento della sussistenza delle condizioni invalidanti è svolta dalla Commissione medica superiore. Si tratta, quindi, di funzioni che potrebbero essere facilmente oggetto di una pressione volta a carpire il voto dell'elettore in cambio dell'omissione dei requisiti utili al riconoscimento dell'invalidità ai fini pensionistici.
      La cronaca di questi anni, purtroppo, non è stata avara di casi simili a quelli descritti, ragione per cui si rende necessaria un'integrazione alla normativa vigente attraverso la previsione di un'ulteriore causa di ineleggibilità qualora il candidato rivesta una delle cariche suddette. Si tratta di una scelta di legalità e di trasparenza che dovrebbe raccogliere un unanime consenso ai fini di una sua rapida approvazione da parte delle Camere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il numero 9) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «9-bis) i componenti delle commissioni mediche di verifica presso le aziende sanitarie locali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché i componenti della Commissione medica superiore;».


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