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PDL 3253

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3253



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FLUVI, CECCUZZI, VENTURA, AGOSTINI, BELLANOVA, BERRETTA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTIELLO, CENNI, CIRIELLO, CODURELLI, DE BIASI, ESPOSITO, FADDA, FEDI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER, GHIZZONI, GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO, MANTINI, MARCHI, MARIANI, MARROCU, MASTROMAURO, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), REALACCI, RIGONI, RUGGHIA, SANGA, SANI, SPOSETTI, STRIZZOLO, TIDEI, TORRISI, TULLO, VANNUCCI, VELO

Legge quadro sulla disciplina dei centri benessere

Presentata il 25 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Da qualche anno a questa parte si va diffondendo e prende sempre più piede la ricerca del benessere in senso lato e di attenzione al corpo, in chiave curativa, ma soprattutto estetica. I centri benessere, censiti con vari nomi e classificati sotto diverse tipologie, sono attualmente 30.000 in tutta Italia, con un numero di clienti annuo pari a 40 milioni e con un giro di affari di circa 21 miliardi di euro. Ad essi bisogna poi aggiungere i centri in funzione presso le strutture ricettive e, come tali, non denunciati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da non sottovalutare, infine, il fatto
 

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che solo negli stabilimenti termali, in due anni, il numero di clienti dei «centri benessere» è salito da circa 83.000 a circa 115.000 e si sono moltiplicate le imprese specializzate su tutto il territorio nazionale. La rilevanza di questi numeri rende chiara l'importanza della riorganizzazione del settore, con una definizione dei ruoli e delle funzioni collegati alle attività svolte. L'attuale denominazione di centri benessere che si applica a qualsiasi attività di cura estetica del corpo riguarda un'eterogenea platea di imprese: dai centri estetici alle palestre, da quanti offrono trattamenti di medicina naturale ai poliambulatori che comprendono tra i propri servizi anche il trattamento estetico, dai centri fitness e wellness a quelli che propongono terapie eseguite con apparecchi elettromedicali, fino ai centri di abbronzatura. Tale variegato quadro imprenditoriale si è andato formando a seguito della crescita della domanda di benessere da parte dei consumatori. Nel contempo è tuttavia emerso un problema rilevante, conseguente all'assenza di una legislazione specifica per il settore, in un ambito assai delicato nel quale è necessario in primo luogo stabilire il confine tra cura medica e trattamento estetico, anche a seguito dei molti casi di cronaca relativi a danni irreversibili prodotti nei pazienti, fino al decesso, come conseguenza dell'imperizia e della mancanza di igiene di determinate strutture. Proprio per evitare la generalizzazione e per tutelare l'utente di tali servizi è necessario provvedere con una legislazione ad hoc. È indispensabile che gli utenti accedano a strutture ben definite e in possesso di tutti i requisiti strutturali, professionali e organizzativi che possano soddisfare al meglio le loro esigenze, operando nella più assoluta sicurezza, all'interno di regole certe. Attualmente esiste una regolamentazione di carattere nazionale solo per i centri estetici (legge 4 gennaio 1990, n. 1) e una regolamentazione regionale per le palestre. Ne deriva che il sistema delle autorizzazioni di ogni tipo di attività compresa nella generica nozione di centro benessere fa riferimento a norme o a regolamenti a livello locale, laddove esistono.
      Regna, dunque, una grande confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del consumatore finale. Si rende, dunque, necessaria l'approvazione di una legge che definisca ruoli e funzioni dell'intero comparto, costituito oggi da tante realtà, ciascuna delle quali presenta proprie esigenze e differenti problematiche rispetto alle altre, sia a livello nazionale che a livello regionale. In tale situazione è di estrema importanza il poter disporre di regole minime, uniformi sull'intero territorio nazionale, per il rilascio delle autorizzazioni.
      La presente proposta di legge si muove nel panorama descritto. Dopo aver stabilito, con l'articolo 1, l'oggetto e le finalità della legge, l'articolo 2 definisce «centro benessere» una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui sono effettuati oltre ai trattamenti meramente estetici anche trattamenti di fitness e di wellness, tecniche e pratiche bionaturali e massaggi estetici.
      L'articolo 3 definisce la cosiddetta «beauty farm» come una struttura che, oltre ad avere le caratteristiche del centro benessere, si avvale della presenza di personale medico appartenente alle specializzazioni di medicina estetica, psicologia e dietologia.
      L'articolo 4 disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, che è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale integrativo istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il soggetto, con l'attestazione della frequenza con esito positivo del corso professionale, ottiene il riconoscimento del titolo di «operatore del benessere». Le regioni e le province autonome stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di
 

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specializzazione nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome stabiliscono, altresì, i programmi per lo svolgimento dei corsi professionali per l'ottenimento della qualifica di operatore di tecniche e pratiche bionaturali e di massaggiatore estetico, nonché la relativa durata, determinando le condizioni per il riconoscimento della qualifica ai soggetti che, alla stessa data, già svolgono da almeno un biennio attività individuate come analoghe. Il massaggiatore estetico qualificato svolge la propria attività esclusivamente presso i centri estetici autorizzati ai sensi della citata legge n. 1 del 1990, centri benessere, di cui all'articolo 2, comma 1, e le beauty farm, di cui all'articolo 3.
      L'articolo 5 prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del centro benessere, con riferimento alla presente di tipologia di attività individuata tra quelle di cui all'articolo 2, alle caratteristiche delle strutture e ai requisiti del personale addetto. L'attività del centro benessere può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi (alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari).
      L'articolo 6 prevede che l'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del centro benessere siano soggetti a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      L'articolo 7 reca le sanzioni per quanti gestiscono un centro benessere utilizzando la denominazione senza che siano rispettate le norme della legge, mentre l'articolo 8 stabilisce, infine, che le strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge con la denominazione di centro benessere sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

       1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, la presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali per la disciplina dei centri benessere, intesi quali strutture all'interno delle quali si esercitano attività finalizzate al benessere psico-fisico dell'individuo e definite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, ferma restando la potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie attinenti al settore.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per centro benessere si intendono una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, comunque gestite da un unico soggetto giuridico, in cui sono effettuati, oltre che i trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche trattamenti riferibili ad almeno una delle seguenti tipologie:

          a) trattamenti di fitness e wellness;

          b) tecniche e pratiche bionaturali;

          c) massaggi estetici.

 

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      2. Per trattamenti estetici si intendono le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che sono eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, ovvero di migliorarne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
      3. Per trattamenti di fitness e di wellness si intendono le prestazioni e i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria, praticate in terra o in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, finalizzate al raggiungimento e al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psico-fisica della persona.
      4. Per tecniche e pratiche bionaturali si intendono le tecniche naturali e bioenergetiche applicate senza finalità sanitarie, di cura e di riabilitazione di patologie, esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona.
      5. Per massaggi estetici si intendono le tecniche di massaggio, diverse da quelle aventi effetto terapeutico, praticate dall'estetista o dal massaggiatore estetico di cui all'articolo 4, comma 5.
      6. Per operatore del benessere si intende il soggetto cui, sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Beauty farm).

      1. Un centro benessere può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 2, si avvale della presenza, previamente autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia sanitaria, di personale medico appartenente alle specializzazioni di medicina estetica, psicologia e dietologia.

 

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Art. 4.
(Requisiti professionali).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, è consentito a chi, già in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha frequentato con esito positivo un corso professionale integrativo istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale soggetto, con l'attestazione della frequenza con esito positivo del corso professionale integrativo, ottiene il riconoscimento della qualifica di operatore del benessere.
      2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi professionali integrativi di formazione e di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresì, i programmi per lo svolgimento dei corsi professionali per l'ottenimento della qualifica di operatore di tecniche e pratiche bionaturali e di massaggiatore estetico, nonché la relativa durata, determinando le condizioni per il riconoscimento della qualifica ai soggetti che, alla stessa data, già svolgono da almeno un biennio attività individuate come analoghe.
      5. Il massaggiatore estetico qualificato svolge la propria attività esclusivamente

 

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presso i centri estetici autorizzati ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, i centri benessere, di cui all'articolo 2, comma 1, e le beauty farm, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Indirizzi per l'esercizio delle attività e piani di localizzazione).

       1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di organizzazione dei centri benessere, con riferimento alla presenza delle tipologie di attività individuate tra quelle di cui all'articolo 2, alle caratteristiche delle strutture e ai requisiti del personale addetto.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano disposizioni di indirizzo ai comuni per l'adozione di appositi piani di localizzazione, predisposti secondo criteri di compatibilità territoriale e di organizzazione delle attività.
      3. L'attività del centro benessere può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Art. 6.
(Disciplina dell'inizio attività).

      1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede di un centro benessere sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

          a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4;

          b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del centro benessere;

          c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;

          d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;

          e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di centro benessere nell'insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, nonché con la chiusura dell'attività e con l'eliminazione dei riferimenti alla qualifica di centro benessere contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati nel presente comma fino a quando non provvede a regolarizzare la propria posizione.

Art. 8.
(Disposizione transitoria).

      1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.


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