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PDL 3321

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3321



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCANDROGLIO, BERRUTI, NOLA, CASSINELLI

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria

Presentata il 16 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo i dati raccolti dall'International Maritime Bureau, nel 2009 il numero degli attacchi sferrati nel mondo dalla pirateria alle flotte commerciali ha notevolmente superato i dati dell'intero 2008, registrando 306 assalti, 661 operatori presi in ostaggio, 34 navi perse.
      Questo fenomeno, che colpisce il sud-est asiatico come il Sud America, trova il suo fulcro nel Golfo di Aden e nel tratto di mare al largo delle coste della Somalia. In questa parte di Oceano indiano dove si concentrano il 12 per cento del traffico commerciale mondiale e il 20 per cento delle risorse energetiche mondiali, gli attacchi si susseguono continui con un incremento, a ottobre 2009, di oltre il 50 per cento dei casi rispetto al medesimo periodo del 2008. Ed è ormai assodato che l'accresciuta capacità operativa raggiunta dalle organizzazioni criminali piratesche, sempre più commiste a elementi di spicco del mondo del terrorismo fondamentalista islamico, consente loro di effettuare arrembaggi in mare aperto, fino a due chilometri dalle coste.
      Tale situazione ha indotto la comunità internazionale, i singoli Stati e il mondo imprenditoriale ad assumere iniziative volte a prevenire e a contrastare la minaccia, non potendo, per evidenti ragioni, lasciar soccombere le attività economiche in quell'area.
      Sotto il profilo militare, le Nazioni Unite hanno affidato alla NATO e all'Unione europea il mantenimento della sicurezza delle acque del Golfo di
 

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Aden. Per quanto riguarda l'impresa privata, gli armatori francesi, spagnoli, inglesi, statunitensi e sudafricani - solo per citare le realtà marittime più importanti - hanno dotato le proprie imbarcazioni di squadre di sicurezza privata, adeguatamente equipaggiate al fine di prevenire i gravi rischi economici e umanitari derivanti dagli arrembaggi. Sulla base dei pesanti attacchi recentemente subiti dalle proprie imbarcazioni, sia il Governo francese che quello spagnolo hanno approntato specifiche misure per la difesa delle rispettive flotte mercantili e da pesca. In particolare la Francia ha disposto l'imbarco di militari a bordo di ciascuna delle quindici navi tonniere operanti in quell'area, mentre la Spagna ha autorizzato l'imbarco di un presidio armato, a spese dell'armatore, sulle navi da pesca presenti nell'Oceano indiano. L'Italia, che pur profonde un gravoso impegno economico per sostenere le missioni di sicurezza internazionale nell'Oceano indiano, non prevede strumenti legislativi tali da consentire alle navi battenti bandiera del nostro Paese di imbarcare personale di sicurezza privato, lasciando così le imbarcazioni italiane - uniche nel panorama dell'Unione europea - gravemente esposte alla minaccia dei pirati. In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, volta sostanzialmente ad adeguare la legislazione nazionale a quella di altri Paesi, nostri diretti competitori nel settore marittimo. Nel dettaglio, si dispone che - secondo modalità da regolare attraverso un apposito decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - possono essere svolti servizi di sicurezza privata, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da fuoco, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana nelle acque internazionali in cui esiste un rischio di pirateria, così come peraltro previsto in data 4 giugno 2009 al punto 3 della raccomandazione n. 840 dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) sul ruolo dell'Unione europea nel contrasto della pirateria, dove si richiede espressamente ai Paesi membri dell'Unione di «incrementare notevolmente il numero di squadre di protezione a bordo sulle navi in transito», e, più recentemente, dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare del 9 febbraio 2010, indirizzata alle principali associazioni italiane dell'armamento, avente ad oggetto antipirateria, informazioni e raccomandazioni, con la quale si segnala che nel periodo da marzo a maggio 2010 è prevedibile, nel bacino somalo, un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un conseguente possibile incremento degli eventi di pirateria, per raccomandare agli stessi armatori di prestare la massima attenzione e di porre in essere tutte le possibili misure preventive di autoprotezione, sia passive che attive.
      Considerato, altresì, che le missioni internazionali in atto non prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a singole unità, per cui l'impiego della forza navale a sostegno delle imbarcazioni civili potrà configurarsi solo entro un'area geografica ben delimitata (coincidente con quella a elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e limitatamente a un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità o nelle vicinanze del mercantile scortato, resta quindi aperto il problema di come coniugare la legittima esigenza di difesa con la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell'uso delle armi. Ed è, infine, il caso di menzionare che, il 24 febbraio 2010, il Senato della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, ha accolto in Commissione l'ordine del giorno n. 0/02002/005/0304 con il quale si impegna il Governo a
 

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verificare «l'opportunità, nonché l'utilità, di consentire o meno la presenza di personale militare e/o l'esercizio di servizi di vigilanza privata a protezione delle merci e dei valori a bordo di navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali interessate da rischio di pirateria».
      In ragione di ciò, la presente proposta di legge, nel proporre, senza alcun onere per lo Stato, un aggiornamento del dettato normativo in materia di vigilanza privata, appare quanto mai opportuna e urgente per almeno due ragioni. In primo luogo, al fine di garantire in ogni evenienza il diritto alla sicurezza per le imbarcazioni battenti bandiera italiana che devono potersi difendere se attaccate, sia nell'Oceano indiano - dove è comunque presente una forza multinazionale - che in qualsiasi altro tratto di mare ad alto rischio di pirateria. E, in secondo luogo, per scongiurare il rischio che l'armamento italiano si trovi nella condizione di dover immatricolare le proprie unità con la bandiera di un altro Stato, magari dell'Unione europea, con le evidenti negative ricadute economiche, fiscali e occupazionali che ne deriverebbero per il nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e reprimere gli atti di pirateria.
      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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