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PDL 2699-bis

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2699-bis



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 settembre 2009 (v. stampati Senato nn. 414-507)

d'iniziativa dei senatori

COSTA; BARBOLINI

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699,
deliberato dall'Assemblea l'11 maggio 2010)

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema di prevenzione).

      1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.
      2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8 del presente articolo.
      3. Titolare dell'archivio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro, nell'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.
      4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

          a) rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

 

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          b) servizi a pagamento differito erogati dai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo;

          c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.

      5. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono partecipare, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione delle frodi unitamente ai seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

          a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico;

          b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259;

          c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

          d) le imprese di assicurazione;

          e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP;

          f) le società di mediazione creditizia, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, aventi capitale sociale non inferiore all'ammontare

 

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minimo previsto dall'articolo 2327 del codice civile.

      6. I soggetti individuati dal comma 5 possono inviare all'UCAMP richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.
      7. Al fine di monitorare il comparto e di fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge, nell'ambito del sistema di prevenzione è istituito un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subìto o temono di aver subìto frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
      8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, all'elaborazione e allo studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per la partecipazione all'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Al gruppo di lavoro partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti, degli operatori commerciali e delle associazioni dei consumatori nonché rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie. Al gruppo di lavoro

 

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può essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. La relazione comprende inoltre un'apposita sezione contenente i risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. L'UCAMP, anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività di informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Art. 2.
(Finalità e struttura dell'archivio).

      1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici:

          a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

          b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la pre

 

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disposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

          c) il terzo, denominato «modulo informatico di allerta», memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

      2. I risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata sono comunicati, secondo le modalità stabilite dai decreti di cui agli articoli 6 e 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP.
      3. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

 

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Art. 3.
(Dati oggetto di riscontro).

      1. Le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relative ai dati contenuti in:

          a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati e tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi;

          b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente legge;

          c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

          d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dal decreto di cui all'articolo 7.

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, sentito l'UCAMP, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti).

      1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento

 

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dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1.
      2. Ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il pagamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzazione di carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP, secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 6. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
      3. I costi economici connessi con il pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti. A tali fini trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi da 196 a 203 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di compiti e funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

 

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Art. 6.
(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8;

          b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

          c) sono individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti ed è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

          d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

          e) sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

      2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
      3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

 

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n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.
      4. All'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art. 7.

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