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PDL 3382

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3382



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CALABRIA

Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di prevenzione di danni alla salute provocati dal trasporto di libri scolastici

Presentata il 9 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Medici di base, pediatri e specialisti ortopedici hanno rilevato tra le cause all'origine di danni alla salute dei giovani studenti, durante l'infanzia in particolare e durante l'età dello sviluppo in generale, il peso eccessivo degli zaini scolastici.
      Infatti troppo spesso, ormai, i giovani studenti trasportano un carico eccessivo di materiale rispetto al loro peso corporeo e questo avviene tutti i giorni dell'anno scolastico e più volte al giorno.
      Un recente studio americano pubblicato su «Spine» dall'équipe di Timothy B. Neuschwander del Dipartimento di ortopedia dell'university of California di San Diego, condotto con uno speciale apparecchio per effettuare la risonanza magnetica in piedi, ha analizzato, di ventotto bambini dell'età di undici anni, (dieci maschi e diciotto femmine), la colonna vertebrale sottoposta e non sottoposta al carico di uno zaino.
      Gli esami sono stati effettuati utilizzando pesi diversi, corrispondenti al 10 per cento, al 20 per cento e al 30 per cento del peso corporeo, trasportati per circa dieci minuti.
      Il peso degli zaini, per tutti i ragazzi esaminati, è stato l'origine eziologica di sintomatologie dolorose o di danni come compressione delle vertebre e asimmetrie della colonna vertebrale. In alcuni casi questo è risultato anche quando il carico dello zaino non raggiungeva il 10 per cento del peso corporeo del bambino, limite comunque generalmente considerato tollerabile.
      È necessario ricordare che un organismo in età formativa è molto delicato e dunque risente facilmente degli eccessivi carichi ai quali è sottoposto il suo fisico.
 

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      Pertanto, onde evitare futuri disagi e patologie, che inevitabilmente poi coinvolgono anche le famiglie dei ragazzi con costi notevoli sia dal punto di vista economico, che da quello psicologico in particolare per l'adolescente, credo che sia doveroso intervenire nel tentativo di preservare la salute dei bambini e degli adolescenti da eccessivi affaticamenti fisici causati dal trasporto quotidiano dei libri scolastici.
      Diversi studi hanno contribuito a stilare delle graduatorie indicative che comprendono un rapporto tra peso del bambino e carico sopportabile nel suo zaino: in linea generale è stato riconosciuto che ogni bambino o adolescente può sopportare un carico massimo pari al 10 per cento del suo peso corporeo.
      Si è tenuto presente finora che la colonna vertebrale è in grado di sopportare carichi elevati, ma tale potenzialità si verifica solo con il perfezionamento dello sviluppo corporeo, dunque anche successivamente al termine dell'adolescenza.
      La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, interviene con l'obiettivo di ridurre il peso dei libri sopportato dagli studenti e di migliorarne il trasporto anche attraverso uno schienale ergonomico atto a ottimizzare la distribuzione del carico sulla colonna vertebrale del giovane.
      L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di peso e di trasporto dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado.
      L'articolo 2, nel fissare i princìpi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'adozione dei decreti legislativi, prevede la fissazione di un limite di carico personalizzato rapportato al peso corporeo degli studenti; l'introduzione di volumi costituiti da fascicoli tematici di piccole dimensioni e realizzati in materiali leggeri (evitando l'uso della carta patinata che notoriamente è di grammatura elevata), così da diminuire il peso trasportato giornalmente da casa a scuola per ciascuna materia; la dotazione di armadietti a disposizione degli studenti in cui conservare i libri di testo di uso non quotidiano.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di prevenzione di danni alla salute provocati dal trasporto di libri scolastici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di peso e di trasporto di libri scolastici per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere un limite massimo del peso degli zaini utilizzati per il trasporto di libri scolastici proporzionato al peso corporeo e comunque non superiore a un decimo del peso corporeo di uno studente di normale costituzione, determinato per fasce di età in base alle relative tabelle mediche. Lo zaino non deve superare in altezza e in larghezza le dimensioni del tronco dello studente e deve avere uno schienale rinforzato con leghe metalliche leggere che ne impediscono il cedimento. Lo schienale deve essere ergonomico, in modo da ammortizzare e da separare il peso del contenuto dello zaino, che deve altresì essere dotato di una maniglia che ne consente anche il trasporto a mano;

          b) promuovere l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di libri di testo costituiti da fascicoli tematici composti da materiali leggeri, possibilmente evitando l'uso della carta

 

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patinata in modo da ridurre il peso dei volumi;

          c) incentivare il corpo docente a un più ampio utilizzo degli strumenti informatici;

          d) dotare le scuole di armadietti messi a disposizione degli studenti per conservare i libri di testo di uso non quotidiano.


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