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PDL 3433

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3433



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia

Presentata il 27 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a ripristinare le agevolazioni fiscali per le famiglie che sostengono la spesa per gli asili nido, previste per l'anno 2008 e non più prorogate, nonché a estendere tali benefìci anche alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza domiciliare all'infanzia nelle regioni dove questo strumento alternativo di assistenza all'infanzia è già previsto.
      Le province autonome di Trento e di Bolzano sono state le prime a disciplinare, con proprie leggi provinciali, le tagesmutter, termine mutuato dal tedesco che letteralmente significa «mamme di giorno» e che individua la figura professionale dell'assistente domiciliare all'infanzia per i bambini fino a quattro anni di età, molto sviluppata nel Nord Europa.
      La provincia autonoma di Bolzano in particolare già nel 1996 ha previsto con legge provinciale la professione della tagesmutter, che può accudire a casa propria i bambini, sia essendo socia di una cooperativa sia con un rapporto di lavoro diretto con le famiglie.
      La presente proposta di legge cerca di dare una risposta al bisogno di sostenere le famiglie nelle spese relative alla gestione dei figli, soprattutto nei contesti familiari in cui entrambi i genitori lavorano e devono necessariamente ricorrere alle strutture di assistenza per l'infanzia, che in Italia risultano strutturalmente carenti.
 

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      L'articolo 1 dispone, a decorrere dal 2011, la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio. La stessa detrazione ai fini dell'IRPEF viene introdotta anche per le spese documentate sostenute dai genitori per l'assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di un servizio accreditato presso le varie regioni di appartenenza, per un importo non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio fino al compimento del quarto anno di età.
      L'articolo 2 prevede una copertura finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010. Si tratta di una stima fatta in base alle cifre fornite dal Governo nella relazione tecnica dell'articolo 2, comma 6, del disegno di legge finanziaria 2009 (atto Camera n. 1713), che prevedeva di accantonare 35,5 milioni di euro per il 2009 e 20,5 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 per le detrazioni di rette relative alla frequenza di asili nido, a cui va poi aggiunto l'accantonamento per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia.
      L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          « e-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o per l'assistenza domiciliare all'infanzia per i bambini fino al compimento del quarto anno di età, gestita da un ente fornitore di un servizio accreditato presso la regione di appartenenza, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio;».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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