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PDL 3432

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3432



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIOLI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico

Presentata il 27 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Le città sono ormai al collasso: l'inquinamento provocato dalle automobili e il traffico privato le rendono pressoché invivibili, tanto che – negli anni – si è passati dalle cosiddette «città a misura d'uomo» alla nuova, provocatoria, definizione di «città a misura di automobile», definizione che esprime chiaramente cosa effettivamente esse siano diventate oggi. È perciò ineludibile la necessità di invertire la rotta, di diminuire i flussi di traffico e di riconvertire le città. Si ritiene che la città nel suo complesso sia uno dei temi principali del nostro ruolo di parlamentari e di rappresentanti dei cittadini che, in quanto tali, vogliono vivere – e vivere bene – nei loro spazi e nei loro ambienti quotidiani.
      Vivere bene in città significa anche e soprattutto decongestionare il flusso di automobili e di veicoli privati. Il trasporto pubblico va potenziato, stimolato e preferito come vero e proprio modello di sviluppo futuro: il tema di fondo della città è, ancora una volta, l'uso pubblico e privato degli spazi pubblici e delle parti comuni. Se il numero dei veicoli supera la capacità di carico dello spazio urbano, a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i soggetti più deboli e, tra questi, i bambini e gli anziani.
      In città come Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo i marciapiedi sono progressivamente diventati dei parcheggi e si parcheggia ormai in seconda e in terza fila e presso gli incroci, impedendo ai mezzi del trasporto urbano
 

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pubblico di conservare una velocità adeguata e impedendo, altresì, la mobilità di pedoni, di ciclisti e di altre tipologie di persone che preferiscono non servirsi dell'automobile come unico e solo mezzo di spostamento.
      Gli effetti di un uso spropositato del mezzo di trasporto privato sono molto pesanti anche per quello che riguarda la mortalità sulle strade. È nota la denuncia dell'Organizzazione mondiale della sanità di qualche anno fa, quando, tra l'altro, si scoprì che l'Italia «furbescamente» non aveva neppure recepito le direttive europee emanate in materia.
      Questa proposta di legge intende favorire l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, consentendo ai cittadini di detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il costo dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extra-urbane. Una misura semplice e concreta per agevolare e per rendere più appetibile l'uso del trasporto pubblico. Un provvedimento moderno e fiscalmente conveniente contro la congestione urbana.
      La presente proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1, comma 1, introduce la lettera i-novies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, aggiungendo anche il costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico alle detrazioni per oneri sostenuti dal contribuente. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la copertura finanziaria della disposizione introdotta dal comma 1.
      L'articolo 2 reca la data di applicazione della disposizione introdotta dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-novies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane».

      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera i-novies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. Le disposizioni della lettera i-novies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


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