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PDL 3442

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3442



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GREGORIO FONTANA, DE ANGELIS, GIDONI, FAVA

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate

Presentata il 28 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Le associazioni di interesse delle Forze armate sono custodi di ideali ed espressioni di tradizioni e di valori che costituiscono patrimonio non solo delle Forze armate, ma dell'intera nazione. I sodalizi in argomento, organizzati in varie forme e diffusi sull'intero territorio nazionale, mantengono vivi e alimentano l'esempio e la memoria dei caduti in difesa della patria, diffondono nella società civile i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, incrementano i rapporti tra esse e la società civile e comprendono spesso fra le proprie finalità statutarie anche lo svolgimento di attività di volontariato e di protezione civile.
      Scopo della presente proposta di legge è il riordino della disciplina recata nel tempo da varie disposizioni, con finalità di chiarificazione e di semplificazione. Essa è volta, in particolare, a stabilire i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, nonché a prevedere disposizioni per il riconoscimento della personalità giuridica e misure di agevolazione analoghe a quelle fissate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle quali gli organismi di interesse delle Forze armate sono assimilabili.
      Il provvedimento proposto tiene conto delle indicazioni fornite dalla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati in sede di parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
 

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organismi (atto del Governo n. 115), nella parte in cui raccomanda «iniziative, anche di carattere normativo, per consentire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle associazioni combattentistiche beneficiarie dei contributi, e più in generale, per favorire forme di aggregazione tra gli enti beneficiari».
      L'articolo 1, comma 1, reca i requisiti e le finalità che gli organismi devono prevedere nei propri atti costitutivi o statuti e perseguire per essere considerati di interesse delle Forze armate, per essere posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa e per divenire, potenzialmente, destinatari di contributi erogati dallo stesso Ministero. Detti requisiti, in via generale e peraltro conformemente a quanto già previsto negli atti costitutivi o negli statuti delle associazioni esistenti, sono individuati nell'apoliticità, nell'apartiticità e nell'assenza di scopi sindacali e di lucro. Tenendo a riferimento la disciplina concernente le ONLUS – a cui gli organismi in argomento sono in parte equiparabili, considerate le finalità da essi perseguite – sono quindi richieste regole di funzionamento ispirate ai princìpi di democraticità e di trasparenza, unitamente alla destinazione degli utili, ovvero degli avanzi di gestione, in favore del perseguimento delle attività istituzionali, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, a organismi che perseguono finalità analoghe. Segue l'indicazione delle finalità da perseguire, allo scopo di circoscrivere gli organismi di interesse da parte del Ministro della difesa. Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, in relazione all'evoluzione dell'associazionismo di settore, a finalità di altissimo valore morale, quali la diffusione dell'amore per la patria e la custodia della memoria dei caduti e degli ideali delle Forze armate, si affiancano la tutela, la promozione e la valorizzazione di istituti e di luoghi della memoria militare, nonché attività di volontariato e di protezione civile di interesse del Ministero della difesa.
      Al comma 2, a garanzia di una maggiore flessibilità e in aderenza a quanto raccomandato dalla citata Commissione parlamentare, è previsto che l'individuazione di tali organismi avvenga con decreto del Ministro della difesa, semplificando sensibilmente il sistema vigente.
      L'articolo 2, comma 1, individua i tipi di associazioni di interesse delle Forze armate: combattentistiche, d'arma e di categoria.
      Al comma 2 è prevista, come di fatto peraltro già avviene, la possibilità di adesione alle associazioni combattentistiche di coloro che ne condividono gli ideali, al fine di assicurarne la continuità di esistenza nel tempo.
      Al comma 3 è considerata la possibilità di adesione alle associazioni d'arma dei giovani che hanno frequentato i corsi di formazione atletico-militare presso i reparti delle Forze armate.
      Al comma 4 sono individuate le associazioni di categoria.
      L'articolo 3, comma 1, è volto a integrare con il parere conforme del Ministro della difesa i procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica, ovvero di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto degli organismi in argomento, in quanto essi perseguono scopi o finalità strettamente collegati con gli interessi delle Forze armate. La previsione discende dall'esigenza dell'amministrazione di poter verificare la sussistenza e la compatibilità di tali fini. La disposizione risulta coerente con il quadro normativo vigente e, in particolare, con l'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che, nel precludere ai militari lo sciopero e la costituzione di associazioni a carattere sindacale, subordina la costituzione di associazioni e di circoli tra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa. La necessità della verifica dei presupposti di fatto, e della loro permanenza, sussiste indubbiamente anche all'atto del conferimento formale della soggettività giuridica e ogni qualvolta si intendano modificare le norme statutarie di tali sodalizi, che nella quasi totalità sono costituiti da militari in servizio o in congedo. La disposizione in argomento, pertanto, non rappresenta un limite alla generale libertà di associazione, ma costituisce lo strumento per l'indispensabile
 

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verifica dell'elemento teleologico, come presupposto per il riconoscimento dei sodalizi quali «organismi di interesse delle Forze armate» e per divenire potenziali destinatari di contributi.
      Al comma 2, per incoraggiare una più razionale gestione delle risorse, sono previste forme di favore per l'associazionismo fra organismi che perseguono finalità omogenee.
      All'articolo 4, comma 1, è previsto che le informazioni a connotazione statistica siano richieste dalle amministrazioni competenti per il tramite del Ministero della difesa, in quanto autorità vigilante.
      Al comma 2, considerata, come rilevato, l'equiparabilità degli organismi in argomento alle ONLUS, si prevede che non costituisca esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività direttamente connesse alle finalità statutarie; conseguentemente, i proventi derivanti da esse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
      Al comma 3 è prevista la possibilità che sia concesso agli organismi in argomento l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, enti e reparti. Tale favor, eventuale, è correlato alle finalità perseguite ed è condizionato alla disponibilità di locali e all'assenza di oneri a carico dell'amministrazione.
      L'articolo 5 reca una nuova procedura di riparto dei contributi, semplificata e più flessibile rispetto a quella vigente. Al fine di assicurare un più razionale impiego dei fondi in argomento e la loro correlazione anche a elementi oggettivi, essi sono ripartiti con decreto del Ministro della difesa tenendo conto delle finalità perseguite, dei costi fissi sostenuti, delle attività effettivamente svolte e dei progetti associativi, anche riguardanti il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, presentati dagli organismi beneficiari.
      Il comma 4 prevede il controllo successivo sui contributi erogati, allo scopo di verificarne la ratio e l'utilizzo concreto, anche ai fini delle erogazioni successive.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Associazioni di interesse delle Forze armate).

      1. Sono di interesse delle Forze armate e posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, di seguito denominati «associazioni», i cui atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico, prevedono:

          a) espressamente l'apoliticità, l'apartiticità nonché l'assenza di finalità sindacali;

          b) il perseguimento, in ambito nazionale, di fini di utilità sociale di rilevante interesse nei settori della difesa e della sicurezza nazionali;

          c) lo svolgimento di attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;

          d) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'organo assembleare, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati o dei partecipanti, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;

          e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, nonché di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altri organismi che perseguono fini analoghi, sentito il Ministero della difesa;

          f) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

 

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          g) il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle seguenti finalità:

              1) mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o di vicinanza all'istituzione militare;

              2) alimentare e trasmettere l'amore per la patria;

              3) diffondere i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, nonché la storia e la cultura militari;

              4) custodire e tramandare gli ideali e le tradizioni delle Forze armate, delle armi, dei corpi e delle specialità;

              5) mantenere vivi il culto, l'esempio e la memoria dei caduti nelle guerre nazionali e in altre operazioni militari in patria e all'estero;

              6) concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militari;

              7) incrementare i rapporti tra Forze armate e società civile;

              8) concorrere nelle attività di volontariato e di protezione civile, di interesse del Ministero della difesa, a livello nazionale e locale.

      2. Le associazioni sono individuate con uno o più decreti del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con decreto del Ministro della difesa è, altresì, stabilito l'ordine di precedenza delle associazioni nella partecipazione alle cerimonie militari e alle altre manifestazioni pubbliche.

Art. 2.
(Tipi di associazioni).

      1. Le associazioni si distinguono in:

          a) combattentistiche;

          b) d'arma;

          c) di categoria.

 

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      2. Le associazioni combattentistiche sono costituite fra ex combattenti, reduci di guerra o di prigionia, e da coloro che, condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.
      3. Le associazioni d'arma sono costituite fra appartenenti, in congedo o in servizio, a un'arma, un corpo o una specialità delle Forze armate, inclusi i giovani che hanno conseguito l'attestato rilasciato al termine della frequenza dei corsi volontari di formazione atletico-militare svolti presso i reparti delle Forze armate.
      4. Le associazioni di categoria sono costituite fra appartenenti, in congedo o in servizio, a specifici ruoli dei militari di ogni grado, ivi compresi i volontari in ferma breve e prefissata.

Art. 3.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

      1. Il riconoscimento della personalità giuridica, nonché le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti ai sensi della normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa, anche per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
      2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, sono incentivate forme di aggregazione fra associazioni che perseguono finalità omogenee.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di rilevazioni statistiche, disciplina tributaria e sede).

      1. Le rilevazioni di carattere statistico sono richieste alle associazioni, da parte delle amministrazioni competenti, per il tramite del Ministero della difesa.
      2. Alle associazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

 

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1986, n. 917, e successive modificazioni, per le attività direttamente connesse alle finalità statutarie.
      3. Il Ministero della difesa può consentire alle associazioni l'uso temporaneo a titolo gratuito di locali strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero.

Art. 5.
(Contributi).

      1. In considerazione delle finalità statutarie, dei costi fissi di funzionamento, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché dei progetti associativi concernenti anche il recupero e la tutela di siti museali e di sacrari militari, alle associazioni sono erogati i contributi di cui all'articolo 1, commi 40, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché quelli previsti in altre disposizioni di legge.
      2. Alle finalità previste dal comma 1 del presente articolo concorrono le risorse di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      3. Il Ministro della difesa, tenuto conto delle finalità, delle attività e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del più razionale impiego dei fondi, conseguito anche attraverso le forme di aggregazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, provvede annualmente con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alla ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato fra le associazioni destinatarie degli stessi.
      4. Il Ministro della difesa effettua il controllo sull'utilizzo dei contributi erogati alle associazioni, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.


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