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PDL 3019

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3019



 

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d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, GRIMOLDI, GOISIS, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, per l'adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale

Presentata il 3 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — Il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione recita: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali (...), ordinamento sportivo (...). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
      La logica dell'articolo 117 della nostra Carta fondamentale impone, quindi, un'organizzazione sportiva sempre più su base regionale, lasciando allo Stato solo la «determinazione dei principi fondamentali»
 

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dell'ordinamento sportivo, e attribuendo lo stesso ordinamento sportivo, compresi i suoi aspetti gestionali, organizzativi e strutturali, alla competenza regionale.
      Pertanto – visto il dettato costituzionale – occorre modificare la legislazione che disciplina il Comitato olimpico nazionale italiano, riportando anche lo stesso a un'organizzazione su base regionale e ponendolo sotto la vigilanza non più del Ministero per i beni e le attività culturali, ma della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

      1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – (Comitato olimpico nazionale italiano). – 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è articolato in una struttura organizzativa di tipo federale, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»;

          b) all'articolo 2:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale ed è approvato dalla Conferenza Stato-regioni»;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. L'organizzazione del CONI è strutturata su base federale ed è disciplinata dallo statuto dell'ente garantendo l'autonomia delle strutture regionali e provinciali»;

          c) all'articolo 3:

              1) il comma 2 è abrogato;

              2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministro

 

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dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base delle vigenti direttive in materia»;

          d) al comma 1 dell'articolo 4:

              1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, regionali e provinciali»;

              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) tre membri in rappresentanza dei docenti di educazione fisica nelle scuole secondarie di secondo grado»;

          e) all'articolo 6:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La giunta nazionale è composta da:

          a) il presidente del CONI, che la presiede;

          b) i membri italiani del CIO;

          c) cinque rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

          d) cinque presidenti delle federazioni sportive regionali;

          e) cinque presidenti delle federazioni sportive provinciali;

          f) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva»;

              2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. I componenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 sono eletti dal consiglio nazionale del CONI per un periodo di tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Lo statuto disciplina le modalità di elezione, tenendo conto delle dimensioni delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali»;

          f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7, le parole: «al Ministero vigilante» sono sostituite dalle seguenti: «alla Conferenza Stato-regioni»;

 

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          g) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
      «1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni tre anni, dai presidenti delle regioni a rotazione. Lo statuto disciplina le modalità di rotazione, tenendo conto delle dimensioni delle regioni in termini di abitanti»;

          h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – (Vigilanza e controllo). – 1. Lo statuto del CONI stabilisce norme quadro valide per la redazione degli statuti delle federazioni sportive regionali e provinciali.
      2. I presidenti delle regioni approvano gli statuti delle federazioni regionali, vigilano sull'osservanza degli stessi da parte delle federazioni e intervengono con poteri commissariali nei casi più gravi.
      3. I presidenti delle province approvano gli statuti delle federazioni provinciali, vigilano sull'osservanza degli stessi da parte delle federazioni e intervengono con poteri commissariali nei casi più gravi».

Art. 2.
(Adeguamento e poteri sostitutivi).

      1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua il proprio statuto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge. In caso di inadempienza provvedono, rispettivamente, per gli statuti del CONI e delle federazioni sportive nazionali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli statuti delle federazioni sportive regionali, i rispettivi presidenti di regione e per gli statuti delle federazioni sportive provinciali i rispettivi presidenti di provincia.

 

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Art. 3.
(Proroga dei vertici del CONI).

      1. Fino alla costituzione dei nuovi organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali, regionali e provinciali, sono prorogati i vertici del CONI in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni da quello data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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