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PDL 3256

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3256



 

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d'iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, PALOMBA, TORRISI, FADDA, RAZZI, BUCCHINO

Norme in materia di conferimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di porto d'armi e altre disposizioni in favore delle guardie venatorie volontarie

Presentata il 26 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 34 della legge n. 157 del 1992 e con l'articolo 34 della legge della regione Sicilia n. 33 del 1997, le associazioni venatorie sono riconosciute, per la loro insopprimibile funzione di tutela del patrimonio faunistico, ittico, ambientale e boschivo, nonché di preservazione dell'integrità del territorio, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione che prevede che la Repubblica «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
      Alle esigenze di tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, della fauna e della flora, si aggiunge la capacità di vigilanza venatoria (articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e leggi regionali in materia venatoria), di vigilanza ittica (articolo 21, della legge n. 963 del 1965), di vigilanza per la pesca nelle acque interne (testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto n. 1604 del 1931), di vigilanza ambientale (decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, legge n. 394 del 1991, decreto legislativo n. 152 del 2006 e legge della regione Sicilia n. 98 del 1981).
      In Sicilia, la citata legge regionale n. 33 del 1997, che disciplina l'attività venatoria, affida alle guardie venatorie volontarie, oltre alla vigilanza venatoria e ambientale, anche la vigilanza sulla pesca, nelle acque interne e per la tutela antincendio.
      Gli aspiranti agenti volontari per svolgere tale attività devono frequentare un corso organizzato dalla propria associazione di appartenenza, previa autorizzazione degli organi competenti, ovvero l'assessorato regionale competente per l'agricoltura e le foreste, e, nella regione Sicilia,
 

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per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie e ambientali della rispettiva provincia. Le materie su cui verte il corso sono: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola, nella regione Sicilia con particolare riferimento al territorio siciliano, norme di pronto soccorso e cinologia.
      Dopo aver frequentato il corso, che consta di lezioni teorico-pratiche, l'aspirante agente venatorio viene sottoposto ad un esame davanti a una commissione appositamente istituita e viene interrogato sulle materie che costituiscono il programma del corso.
      Al candidato che supera con esito positivo l'esame viene rilasciato un attestato che costituisce titolo per l'attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata, effettuato dall'associazione di appartenenza nella persona del responsabile pro tempore, sempre che l'aspirante guardia sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge; nella regione Sicilia la qualifica è attribuita dagli organi competenti della provincia territorialmente competente.
      Sussiste dunque il requisito concorsuale, conformemente all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, come presupposto della funzione pubblica e di pubblico ufficiale della guardia venatoria volontaria.
      La guardia venatoria volontaria, dopo aver superato il concorso, e ottenuto la qualifica di guardia particolare giurata, presta giuramento innanzi al prefetto, o a un suo delegato, dichiarando la sua fedeltà alla Repubblica italiana e al Capo dello Stato, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere le funzioni affidategli con lealtà e onore, con scienza, coscienza e diligenza e con l'unico fine della cura e del perseguimento dell'interesse pubblico.
      Assolti gli oneri procedimentali e di verifica e sussistenza dei requisiti, la guardia venatoria volontaria viene ammessa a svolgere le sue funzioni ed è pubblico ufficiale, con funzioni di polizia amministrativa, ai sensi della legge n. 689 del 1981, e, quando la legge lo prevede, con la qualifica di agente di polizia giudiziaria (citato testo unico di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 e articolo 6 della legge n. 189 del 2004).
      Le guardie venatorie volontarie sono inquadrate e aggregate al corpo di vigilanza e svolgono attività nelle aperte campagne, nei boschi, nei parchi, nelle aree protette eccetera; luoghi in cui si possono incontrare molti tipi di persone, dalla persona onesta, al bracconiere, al piromane, al pescatore di frodo, alla persona che inquina e deturpa l'ambiente e le falde acquifere, fino al delinquente latitante.
      La guardia venatoria volontaria, però, molto spesso non può intervenire perché manca una normativa che riconosca la qualifica di agente di polizia giudiziaria nell'attività di vigilanza ambientale e venatoria.
      Il mancato riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria rende, pertanto, meno efficace e depotenzia la fondamentale funzione svolta dalla guardia venatoria volontaria, con lesione dei diritti fondamentali del singolo e della collettività e con violazione delle norme costituzionali.
      Nel caso di azione illegale in danno di persone o di cose, la guardia venatoria volontaria, anche quando il bene protetto dalla norma penale o amministrativa è confacente con l'oggetto della sua attività, non ha poteri di interdizione e non può impedire che il reato sia portato a termine.
      Tenuto conto di tale stato, lo stesso volontario se non interviene può essere denunciato per omissioni in atti d'ufficio essendo egli un pubblico ufficiale e, allo stesso tempo, nel caso di un suo intervento l'incertezza normativa lo rende possibile bersaglio degli autori delle condotte criminose, sia in termini prettamente giuridici sia in termini prettamente materiali.
      Inoltre, c’è incertezza normativa circa la regolamentazione del porto d'armi e questo comporta l'applicazione di regole differenti tra una prefettura – ufficio territoriale del Governo e l'altra, con evidenti
 

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discriminazioni non giustificate né giustificabili.
      Il rilascio del porto d'armi è fondamentale sia in ordine all'arma lunga che corta. L'arma lunga serve per le attività di vigilanza a piedi, l'arma corta serve per le attività di vigilanza effettuate mediante veicoli e appostamenti, affinché all'interno del veicolo stesso non si crei pericolo per i suoi occupanti.
      Inoltre la possibilità di ritorsioni da parte degli autori dei reati può essere agevolata dalla loro consapevolezza della difficoltà per la guardia venatoria volontaria di detenere armi, comunque indispensabili in caso di aggressioni: il rilascio del porto d'armi risponde, quindi, a finalità di dissuasione e di prevenzione, nonché di legittima difesa.
      Fino ad ora le questure e prefetture – uffici territoriali del Governo del territorio nazionale hanno gestito la situazione della difesa personale delle guardie volontarie in modo non omogeneo, applicando circolari incerte, contraddittorie e oscure. Ad esempio: se la difesa personale è ammessa per una guardia volontaria della provincia di Messina, lo stesso non accade nella provincia di Palermo.
      La presente proposta di legge è finalizzata al riconoscimento morale e giuridico della fondamentale funzione di ausilio ai pubblici poteri costituiti e istituzionali, in materia di tutela dei beni costituzionalmente protetti prima richiamati, a evitare ogni discriminazione e ingiusta lesione nei confronti delle guardie venatorie volontarie, nonché al riconoscimento del loro status di polizia giudiziaria da aggiungere a quello di pubblico ufficiale, nell'esercizio delle funzioni loro proprie e durante il servizio.
      Contemporaneamente, poiché le medesime guardie, senza alcun aggravio, svolgono funzioni dello Stato nell'interesse collettivo, va a loro riconosciuto un merito di servizio, da poter utilizzare anche nei concorsi pubblici quale titolo di preferenza sotto forma di un punteggio aggiuntivo, nonché il diritto al rilascio del porto d'armi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle guardie venatorie volontarie in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa verifica dei prescritti requisiti psico-attitudinali è riconosciuta la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.
      2. Le guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto armi corte e lunghe.

Art. 2.

      1. Lo svolgimento dell'attività di guardia venatoria volontaria costituisce, a parità di condizioni e di punteggio, un titolo di preferenza nei concorsi pubblici relativi al comparto sicurezza.

Art. 3.

      1. Le province e le associazioni venatorie o ambientali riconosciute provvedono a istituire corsi di aggiornamento e di specializzazione riservati alle guardie venatorie volontarie, anche nell'ambito di istituzioni e fondazioni universitarie.
      2. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è facoltativa e dà diritto al rilascio del titolo di tecnico della prevenzione ambientale e della tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nazione.

Art. 4.

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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