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PDL 3000

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3000



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione dei limiti di velocità

Presentata il 30 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — Gli investimenti sulla sicurezza delle strade e delle autostrade, uniti alle caratteristiche costruttive dei nuovi veicoli, consentono, per alcuni tratti autostradali e determinate condizioni già previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la possibilità di alzare i limiti massimi di velocità da 130 a 150 chilometri all'ora. Ma la previsione della possibilità di elevare tale limite è stata finora quasi completamente inoptata.
      A parere del sottoscritto sarebbe opportuno che i limiti di velocità non fossero stabiliti dalla legge nazionale, poiché potrebbero essere determinati dalle regioni e dagli enti proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade (come ad esempio accade in Germania). Pur tuttavia pare logico passare da una normativa rigida ad una meno vincolante prima di liberalizzare completamente la materia.
      Le vigenti disposizioni di legge che affidano agli enti proprietari o concessionari la facoltà di elevare i limiti di velocità sono rimaste lettera morta: per questo motivo può essere opportuno sovvertire l'ordine dei fattori, fissando un limite di velocità più alto per le autostrade e lasciando la possibilità di ridurlo.
      Inoltre, tale procedura è più consona ai princìpi generali del nostro ordinamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «130 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «150 km/h»;

          b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario o concessionario dell'autostrada può, qualora oggettivi motivi lo richiedano, limitare la velocità massima anche solo per alcuni tratti».


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