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PDL 3452

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3452



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAVINO, CALABRIA, COSENZA, DI VIRGILIO, FUCCI, MARINELLO, MISTRELLO DESTRO, OCCHIUTO, SANTELLI, VENTUCCI

Modifiche agli articoli 4 e 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle famiglie affidatarie

Presentata il 5 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende dare la possibilità alle famiglie che hanno accolto in affidamento minori, qualora questi diventino adottabili, di fare domanda di adozione quando ricorrano le condizioni richieste dalla legge. Il fine è quello di favorire la permanenza del bambino presso la famiglia affidataria, qualora non si riesca a recuperare il rapporto con la famiglia d'origine e quindi ne sia dichiarata l'adottabilità.
      Si è consapevoli della delicatezza del tema e delle perplessità manifestate da molti, ma si agisce nella convinzione che qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, devono – prima di tutto – essere protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria e deve quindi essere favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova.
      È noto che l'istituto dell'affidamento ha la finalità di far accogliere temporaneamente il minore presso un'altra famiglia, per reinserirlo nella famiglia originaria quando questa giunga a superare le proprie difficoltà, garantendo così al minore in difficoltà il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, in attesa di un miglioramento della situazione di difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento, pertanto, mira a dare garanzie e tutele al minore senza provocarne il completo distacco dal nucleo familiare d'origine e l'impianto normativo fornisce strumenti duttili in grado di realizzare un'efficace protezione del minore.
 

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I requisiti per essere affidatari sono diversi da quelli richiesti per l'adozione, proprio per la diversità della logica posta alla base dei due istituti: nel caso di affidamento il minore può essere affidato sia a una famiglia – preferibilmente con figli minori – sia a una persona singola.
      Il nostro ordinamento prevede tre diversi percorsi per un bambino in difficoltà familiari: in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia collabora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei servizi sociali i quali, aiutando in vario modo sia la famiglia sia il bambino, fanno sì che il minore possa continuare a vivere nel proprio nucleo familiare; in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi considerate superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere dato in affidamento familiare, o temporaneamente collocato presso case famiglia o istituti, per un periodo della durata massima di due anni; in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere maltrattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il minore, e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile, il bambino è dichiarato adottabile ed è dato in adozione.
      Il genitore affidatario è consapevole, fin dal momento in cui fa la sua scelta di accogliere un minore allontanato dal suo nucleo familiare, di mettersi a servizio di un bambino con una famiglia d'origine temporaneamente in difficoltà. Gli offre sicurezza e affetto, aiutandolo a recuperare una situazione di «normalità» emotiva e di fiducia verso gli adulti, pur sapendo che dovrà gestire il momento del distacco con il bambino, perché questo momento fa parte del percorso dell'affido; diverso è l'atteggiamento dell'aspirante genitore adottivo che, invece, inizia il percorso dell'adozione per fare sì che il minore diventi suo figlio e che, per questo, deve rispondere a una serie di requisiti (relativi all'idoneità valutata del tribunale per i minorenni, al vincolo matrimoniale, alla differenza di età tra genitori e bambino) che per la coppia o per il singolo genitore affidatario sono comunque meno rigidi. Ma questa impostazione del nostro sistema trascura completamente gli interessi del minore, soprattutto in considerazione del fatto che l'affidamento il più delle volte supera i termini temporali ammessi dal legislatore. Se è vero che la legge 4 maggio 1983, n. 184, si riferisce sempre al «superiore interesse del minore», è evidente che quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli, considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere insieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subìto la perdita della famiglia naturale. E anche se si sostiene che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro, ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l'adolescenza e nella vita futura.
      Con la presente proposta di legge, dunque, si permette ai soggetti affidatari di adottare i minori affidati, purché abbiano i requisiti richiesti dalla legge per poter fare domanda di adozione, fermo restando che sarebbe auspicabile, nei casi e nelle circostanze in cui sia possibile, realizzare sin dall'inizio un coordinamento diretto a distinguere i casi di affidamento familiare effettivi (cioè quelli che sono realmente temporanei e che comportano una seria previsione che alla scadenza dell'affidamento il minore ritorni nella famiglia d'origine) da quelli nei quali vi è l'alto rischio che alla scadenza il minore non rientri in famiglia (ad esempio, quelli relativi a nuclei familiari del tutto disgregati o con genitori disturbati psichicamente e incapaci di svolgere funzioni educative adeguate, anche se legati ai figli) e nonché di individuare fin dall'inizio i soggetti affidatari che, nel caso di mancato rientro del minore nella famiglia d'origine alla scadenza dell'affidamento, abbiano la volontà e i requisiti per accoglierlo in adozione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Ove l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, i rapporti instauratisi nel frattempo tra il minore affidato e i membri della famiglia affidataria devono essere protetti, favorendo la permanenza del minore stesso presso la famiglia che l'ha in affidamento»;

          b) all'articolo 22:

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Ove l'affidatario abbia i requisiti di cui all'articolo 6, può presentare domanda di adozione del minore affidato»;

              2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando la precedenza alla famiglia già affidataria che abbia fatto richiesta di adozione».


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