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PDL 3420

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3420



CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420
 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARELLA, FLUVI, QUARTIANI

Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi

Presentata il 22 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Con il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha praticamente sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, è stata disciplinata l'attività peritale e sono stati regolati l'istituzione ed il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
      Dopo quasi cinque anni dall'entrata in vigore del citato codice si ritiene opportuno procedere ad una rivisitazione della normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che, già nelle passate legislature, avevano portato alla presentazione di numerosi progetti di legge di modifica.
      In concreto, con la presente proposta di legge si intendono raggiungere i seguenti obiettivi principali:

          3) regolamentare tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale di accertamento delle cause e di stima dei danni assoggettabili a coperture assicurative;

          2) dare certezze all'utente con l'attribuzione a una figura estranea agli interessi

 

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del danneggiato e dell'assicuratore di specifiche qualifiche professionali e morali, accertate per legge attraverso verifiche tecniche e con la previsione di un praticantato professionale che garantisca all'utente l'esperienza necessaria;

          3) evitare l'uso di personale dipendente da imprese assicuratrici per l'accertamento del danno al fine di garantire terzietà all'utente;

          4) porre l'elemento umano, con le sue professionalità e competenze, costantemente aggiornate e supportate dalle moderne strutture informatiche, come vero pilastro delle imprese di servizio, quali sono quelle assicurative, ed elemento di tutela del cittadino utente del servizio stesso;

          5) garantire la formazione continua dei periti assicurativi;

          6) contribuire al contenimento del costo dei risarcimenti per la riparazione dei veicoli e di conseguenza del costo delle polizze per la responsabilità civile (RC);

          7) contenere il proliferare delle frodi assicurative;

          8) limitare le liti giudiziali per sinistri semplici di massa;

          9) vigilare sulla filiera della liquidazione del sinistro (imprese assicuratrici, intermediari assicurativi, periti assicurativi, medici, legali, patrocinatori stragiudiziali e autoriparatori);

          10) introdurre un sistema di liquidazione diretta dei sinistri semplici di massa da parte di un organismo imparziale tramite l'immissione dell'accertamento e della stima del danno del perito terzo naturale nel sistema informatico dell'organismo indipendente;

          11) predisporre criteri che consentano la certezza previdenziale ai periti assicurativi;

          12) sollevare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) da compiti impropri erroneamente assegnatigli riportandolo al suo ruolo di autorità di vigilanza e non di ente esponenziale tenutario di albi professionali.

      Constatato che neppure le recenti misure, pur prevedendo meccanismi di palese e forzata riduzione dei risarcimenti, hanno ottenuto il risultato di ridurre i premi di polizza, soprattutto con riferimento all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, la presente proposta di legge, regolamentando il settore del risarcimento del danno, intende definire una nuova e più completa professionalità, garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente ed affidando ai nuovi professionisti il compito di dare certezza dell'equo risarcimento, definitivamente sottratto agli interessi delle parti.
      Da ultimo si evidenzia come le modifiche proposte potranno produrre, con l'aumento del ricorso alla professionalità e alla terzietà della figura peritale e con l'attribuzione a questa di specifiche responsabilità, ad una diminuzione delle liti e, conseguentemente, un minor ricorso al giudice civile.
      In particolare l'istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali consente di regolarizzare e disciplinare una professione che annovera un gran numero di persone qualificate, operanti in tutta Italia da molti anni, nonché di liberare il settore da operatori improvvisati ed impreparati che contribuiscono a generare confusione e che possono danneggiare i loro stessi assistiti.
      L'istituzione dell'albo, sicuramente più aderente agli indirizzi ed alle normative europei, definendo l'ambito di azione, le competenze e i requisiti anche morali degli esperti che intendono iscriversi, garantisce a questi ultimi le necessarie professionalità e indipendenza, nell'interesse degli utenti.
      Inoltre la regolamentazione dell'attività professionale in materia di infortunistica consente di dare maggiore risalto alla capacità di accordo e all'autonomia delle parti, agendo in sinergia con la magistratura ordinaria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente i carichi di lavoro

 

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derivanti dalle controversie definite «minori», dato che si è registrata nel tempo una notevole diminuzione delle liti che insorgono per incidenti stradali.
      L'istituzione del ruolo del perito danni per incendio e calamità naturali risponde anche alle recenti scelte del Governo di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili danneggiati da calamità naturali con periti dotati di specifiche qualifiche professionali e morali verificate per legge.
      Infine, l'istituzione del ruolo dei patrocinatori stragiudiziali va nella direzione auspicata nei considerando della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, secondo cui le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specifica la cui definizione, affidata allo Stato, conferisce le stesse garanzie di quella attuata nelle professioni regolamentate.
      Non si esclude, peraltro, che, una volta raggiunta una situazione di stabilità e accertata la qualità professionale degli iscritti, l'albo possa garantire un alleviamento al carico di controversie che grava attualmente sui giudici di pace almeno in termini di quantificazione dell'equo risarcimento relativo all'assicurazione per la responsabilità civile.
      Iniziative come quella dell'arbitrato obbligatorio per il quantum debeatur per danni, la cui stima compete comunque per legge ai periti assicurativi iscritti all'albo, sono la naturale evoluzione delle competenze ridefinite dalla presente proposta di legge.
      Si confida pertanto in una larga condivisione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

      1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «in sede stragiudiziale e giudiziale»;

              2) le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente tramite periti iscritti nell'albo di cui all'articolo 157».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 157 del codice).

      1. L'articolo 157 del codice è sostituito dal seguente:
      «Art. 157. – (Istituzione, tenuta e pubblicazione dell'albo dei periti assicurativi).1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'albo dei periti assicurativi, di seguito denominato «albo», distinto in sezioni per le seguenti attività specialistiche:

          a) perito danni per l'assicurazione per la responsabilità civile: per l'accertamento

 

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e la stima dei danni a cose conseguenti alla circolazione, all'incendio e al furto di veicoli a motore e di natanti soggetti alla disciplina del presente codice;

          b) perito analista ricostruttore degli incidenti: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi pertinenti;

          c) perito danni a merci trasportate: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate via terra, via mare e via aria;

          d) perito danni per incendio e calamità naturali: per l'accertamento e la stima dei danni a cose e a fabbricati conseguenti a incendio, calamità naturali, furto, garanzie dirette e responsabilità civile, con esclusione dei danni rientranti nelle competenze del perito danni per l'assicurazione per la responsabilità civile;

          e) perito patrocinatore stragiudiziale: per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile.

      2. Il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 160-bis provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a individuare eventuali incompatibilità tra le varie attività specialistiche di cui al comma 1 e le altre incompatibilità di iscrizione all'albo per palese conflitto d'interesse nonché a stabilire le eventuali norme transitorie.
      3. Nell'albo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158, suddivisi per le attività specialistiche di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 160-bis, adotta un regolamento recante la disciplina dell'albo nonché le modalità di iscrizione allo stesso.
      5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è soppresso il ruolo dei periti assicurativi tenuto

 

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dall'ISVAP. Gli iscritti nel suddetto ruolo a tale data sono automaticamente iscritti nell'albo nella sezione specialistica dei periti danni per l'assicurazione per la responsabilità civile, conservando il posto in graduatoria già acquisito nel soppresso ruolo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 158 del codice).

      1. All'articolo 158 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) all'alinea, le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo»;

          2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

              «f) aver svolto un periodo di pratica di due anni presso un perito assicurativo dello stesso settore per il quale si chiede l'iscrizione, abilitato da almeno cinque anni, con obbligo d'iscrizione nell'elenco dei praticanti tenuto dal tribunale della provincia competente per il territorio in cui svolge l'attività. Sono esonerati dalla pratica biennale e possono accedere direttamente alla prova d'idoneità gli iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno tre anni in possesso della laurea in ingegneria o del diploma di perito industriale»;

          3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «g-bis) essere in possesso di partita IVA»;

          b) al comma 2, le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 160 e introduzione degli articoli 160-bis, 160-ter, 160-quater, 160-quinquies, 160-sexies e 160-septies del codice).

      1. All'articolo 160 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 4, le parole: «dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'albo»;

 

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          b) al comma 2, le parole: «al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'albo».

      2. Al capo VI del titolo X del codice, come modificato dalla presente legge, dopo l'articolo 160, sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 160-bis. – (Commissione nazionale per i periti assicurativi).1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di seguito denominata “Commissione”, organo consultivo del Ministero della giustizia per le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La Commissione ha il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo e di proporre al Ministero della giustizia i provvedimenti disciplinari da adottare.
      2. La Commissione è composta:

          a) dal Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia o da un suo delegato, che la presiede;

          b) da un funzionario dell'ISVAP con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;

          c) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;

          d) da tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti all'albo;

          e) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

      3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario appartenente all'area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero della giustizia.
      4. I componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere b) e c), e i relativi supplenti, il segretario e il relativo supplente sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro della giustizia.
      5. I componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d) ed e), e i relativi supplenti sono nominati su designazione

 

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delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a rotazione, i quali abbiamo depositato presso il Ministero della giustizia almeno 300 deleghe di iscritti all'albo. Qualora tali organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati con provvedimento del Ministro della giustizia.
      6. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
      7. Ai componenti e al segretario della Commissione compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta stabilito con provvedimento del Ministro della giustizia.

      Art. 160-ter.(Aggiornamento professionale continuo). – 1. I periti assicurativi curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua.
      2.
La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private i cui progetti ed obiettivi devono essere accreditati presso il Ministero della giustizia conformemente alle disposizioni emanate dal Ministro della giustizia, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza del servizio prestato.
      3. Ciascun perito assicurativo è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.

 

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      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro della giustizia, sentita la Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.

      Art. 160-quater.(Interventi per accelerare le procedure di liquidazione dei sinistri semplici di massa). – 1. Per accelerare la liquidazione dei sinistri semplici di massa è istituita la procedura di liquidazione diretta terza automatizzata al danneggiato, da parte della CONSAP. La procedura consiste in una perizia svolta da un perito assicurativo terzo scelto dal danneggiato in un elenco compilato annualmente dalla CONSAP, sentito il tribunale competente per territorio ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera f). La CONSAP garantisce la terzietà del perito e liquida al medesimo i dovuti compensi quali contributi per l'accertamento e la stima dei danni.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero della giustizia, sentita Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della procedura di liquidazione di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo per il funzionamento della medesima procedura.

      Art. 160-quinquies.(Interventi per ridurre i tempi di liquidazione dei sinistri e diminuire le liti giudiziali per sinistri semplici). – 1. Per ridurre i tempi per l'accertamento delle responsabilità nella causazione dei sinistri e per diminuire le liti giudiziali sui sinistri coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile il perito assicurativo, su delega delle imprese o delle parti, può raccogliere copie o estratti degli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti. Tali documenti devono essere forniti al perito entro sette giorni dalla richiesta, salvo che l'autorità giudiziaria opponga diniego per l'istruttoria del relativo procedimento penale.
      2. La richiesta di risarcimento con allegato il modulo di constatazione amichevole di incidente, deve essere inviata, anche in

 

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copia, alla posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione. A tal fine ogni impresa deve dotarsi della PEC e darne idonea pubblicità. Nelle more dell'adozione della PEC i termini di cui all'articolo 148, comma 1, sono aumentati di quindici giorni.
      3. Il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro è obbligato e metterlo a disposizione ai fini dell'accertamento e la stima dei danni, anche ai fini della coerenza dei danni fisici denunciati riportati dalle persone eventualmente coinvolte nel sinistro. Il medesimo proprietario deve indicare il luogo e i giorni, comunque non inferiori a sei giorni lavorativi, in cui il veicolo è messo a disposizione dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Il rifiuto a mettere a disposizione il veicolo è motivo di negazione del risarcimento. I termini di cui all'articolo 148, comma 1, sono calcolati dalla data di effettiva messa a disposizione del veicolo.
      4. Per i sinistri soggetti all'indennizzo diretto con responsabilità acclarata, qualora il perito assicurativo incaricato non raggiunga un accordo con il danneggiato o con un suo delegato si procede all'arbitrato obbligatorio per la quantificazione del risarcimento dei danni la cui stima non supera 7.500 euro.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, sentita la Commissione, adotta un regolamento per la disciplina della richiesta di risarcimento dei danni tramite PEC, per la messa a disposizione dei veicoli e per l'arbitrato obbligatorio di cui al presente articolo.

      Art. 160-sexies.(Interventi per ridurre le frodi assicurative). – 1. Al fine di ridurre le frodi assicurative e i fenomeni di microcriminalità assicurativa organizzata e non ai danni delle imprese assicuratrici, al perito assicurativo è riconosciuta, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale con tutti gli oneri che da essa derivano. In tale caso il perito ha accesso, con le modalità e con i limiti stabiliti dal Ministro della giustizia, alla banca dati sinistri di cui all'articolo 135.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1 all'ISVAP è attribuita la vigilanza su tutta la sequenza delle procedure di liquidazione dei sinistri, da attuare con le modalità stabilite dal medesimo Istituto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

      Art. 160-septies.(Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile). – 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sui costi delle riparazioni dei veicoli soggetti all'assicurazione per la responsabilità civile, di seguito denominato “Osservatorio”, con il compito di monitorare il costo delle parti di ricambio dei veicoli, dei materiali e della mano d'opera relativi all'attività di riparazione dei veicoli, nonché di presentare, al Ministro della giustizia, un rapporto annuale sui costi di tali riparazioni.
      2. L'Osservatorio è composto:

          a) dal direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia o da un suo delegato, che lo presiede;

          b) da un funzionario dell'ISVAP con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di vice presidente;

          c) da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con qualifica non inferiore a primo dirigente;

          d) da due rappresentanti dei periti assicurativi iscritti all'albo;

          e) da due rappresentanti delle organizzazioni degli autoriparatori;

          f) da due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori;

          g) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

          h) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di veicoli;

          i) da un rappresentante delle associazioni dei produttori di prodotti chimici e di vernici;

 

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          l) da un rappresentante delle associazioni dei produttori delle parti di ricambio dei veicoli.

      3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario appartenente all'area C, con posizione economica non inferiore a C1, in servizio presso il Ministero della giustizia. Tutti i componenti dell'Osservatorio, nonché i supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il segretario e il relativo supplente, sono nominati, per la durata di tre anni, con provvedimento del Ministro della giustizia».

Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice).

      1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice, le parole: «, dei periti di assicurazione» sono soppresse.
      2. All'articolo 7 del codice, le parole: «, degli intermediari e dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli intermediari assicurativi».
      3. All'articolo 308, comma 2, del codice, le parole: «nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157».
      4. All'articolo 331 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «7-bis. Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'albo dei periti assicurativi si applicano le disposizioni dell'articolo 160-bis».

      5. L'articolo 337 del codice è sostituito dal seguente:
      «Art. 337. — (Periti assicurativi). — 1. Gli iscritti nell'albo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi, nella misura massima di euro 100.
      2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Commissione nazionale

 

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per i periti assicurativi, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale.
      3.
I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
      4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata al Ministero della giustizia nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6».
      6. All'articolo 347, comma 3, del codice, dopo le parole: «del Ministro delle attività produttive» sono inserite le seguenti: «, del Ministro della giustizia».
      7. Il comma 2 dell'articolo 350 del codice è sostituito dal seguente:
      «2. I provvedimenti in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo».
      8. Le disposizioni degli articoli 110, 305, 330 e 350 del codice, nelle quali è richiamato il ruolo dei periti assicurativi, si intendono riferite all'albo dei periti assicurativi.

Art. 6.
(Delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina di un ente previdenziale per i periti assicurativi.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, sentita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui

 

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all'articolo 160-bis del codice, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'ente abbia personalità giuridica di diritto privato e sia organizzato secondo il modello delineato per gli enti previdenziali dei liberi professionisti dai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

          b) prevedere l'obbligo di iscrizione all'ente e disciplinare la contribuzione dei soggetti iscritti nell'albo dei periti assicurativi, di cui all'articolo 157 del codice, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, nonché, eventualmente, il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti;

          c) definire il regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo;

          d) prevedere, comunque, meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio della gestione.


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