Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3533

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3533



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli

Presentata il 9 giugno 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il Pubblico registro automobilistico (PRA) nasce nel 1927 per eliminare incertezza e conflitti sulla proprietà dei veicoli e per rafforzare le posizioni giuridiche dei titolari di diritti reali di garanzia su un veicolo, che in tal modo passa dal regime dei beni mobili a quello dei beni registrati. Questo principio è enunciato con chiarezza dall'articolo 815 del codice civile, a norma del quale i beni iscritti nei pubblici registri sono regolati dalle disposizioni generali dei beni mobili soltanto in mancanza di specifiche disposizioni. Il PRA, istituito presso l'Automobile Club d'Italia, contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridiche, patrimoniali e tecniche dei veicoli soggetti a iscrizione, compresi i dati necessari per la riscossione delle tasse automobilistiche. L'iscrizione al PRA, tuttavia, non garantisce l'effettiva appartenenza all'intestatario del veicolo iscritto nel registro a suo nome, infatti può accadere che l'intestatario nel registro sia persona diversa dall'effettivo possessore del bene. Da tale sistema deriva una scarsa affidabilità dei dati contenuti nel PRA e, quindi, nell'anagrafe tributaria, dovuta a intestazioni fittizie. Tale situazione di disordine sembra sia rimasta sostanzialmente immutata, in quanto ancor oggi si presenta diffuso il fenomeno di autoveicoli intestati in quantità inverosimili a un singolo prestanome.
      Se fino al termine degli anni novanta le funzioni attinenti ai beni destinati alla circolazione ruotavano sostanzialmente attorno al PRA, oggi questo quadro è molto cambiato. Infatti, la riforma dell'amministrazione centrale e i principali interventi normativi a carattere primario e secondario hanno ampliato il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, soprattutto,
 

Pag. 2

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, di seguito «Dipartimento». Attraverso una complessa articolazione organizzativa, il Dipartimento si trova oggi a svolgere, anche attraverso gli uffici della Motorizzazione civile, una serie molto ampia di attività, alcune delle quali risultavano in precedenza gestite dal PRA in via sostanzialmente esclusiva. Come risulta anche dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, il Dipartimento svolge attività di regolazione dei servizi pubblici di trasporto di competenza statale e attività di ausilio finanziario per alcuni servizi amministrativi e di autorizzazione e controllo dell'autotrasporto di merci. Di grande rilievo è, inoltre, l'articolo 225 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base al quale, tra l'altro, per garantire la sicurezza stradale e poter acquisire dati e informazioni sullo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti sono istituiti presso il Dipartimento un archivio nazionale dei veicoli (Anv) e un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni. Si tratta di un archivio informatizzato, popolato e aggiornato con i dati raccolti non soltanto dal Dipartimento, ma anche dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dai soggetti privati che operano nel settore.
      Da quanto affermato emerge, da un lato, che il quadro normativo richiamato contempla una forma di sovrapposizione tra il Dipartimento, meglio, tra l'archivio nazionale gestito dal Dipartimento e il PRA; dall'altro, che il sistema informativo in materia di circolazione è sostanzialmente strutturato intorno all'archivio nazionale, di cui il PRA, in un certo senso, rappresenta un solo segmento, dedicato specificamente alle informazioni relative all'assetto proprietario del veicolo. In altri termini, sotto il profilo delle informazioni gestite, l'Anv ha, anche in conformità alla propria natura istituzionale, un focus molto più ampio rispetto a quello del PRA. Il quadro normativo ha pertanto significativamente ridimensionato il ruolo del PRA, che oggi si limita alla raccolta delle informazioni che riguardano la proprietà dei veicoli in circolazione.
      Dalle considerazioni precedenti emerge l'opportunità di superare l'attuale assetto fondato sulla coesistenza di due luoghi distinti di svolgimento delle funzioni di raccolta e di controllo delle informazioni in materia di circolazione. Anche per queste ragioni il dibattito più recente ha riproposto il tema da tempo dibattuto sulla opportunità di un'abolizione del PRA o, quanto meno, di un suo accorpamento con l'Anv gestito dal Dipartimento. L'unitarietà del fine e l'omogeneità tra i due archivi oggi esistenti suggeriscono comunque la necessità di una razionalizzazione del sistema, diretta a un significativo risparmio in termini di risorse pubbliche utilizzate. D'altro canto, il ricorso al PRA e a simili soggetti si è reso necessario in quanto la completa liberalizzazione della procedura di autenticazione, possibile con l'autocertificazione, risulterebbe evidentemente inapplicabile, a causa della problematica gestione delle tematiche di pubblica sicurezza nonché per la difficoltà di controllo della regolarità delle coperture assicurative obbligatorie basate sulla «certezza autenticata» del possessore. Tuttavia, nell'ottica di superare la duplice documentazione relativa al PRA e al Dipartimento, la presente proposta di legge intende istituire un nuovo documento di proprietà del mezzo. La duplicazione documentaria, infatti, è causa di un evitabile aumento di burocrazia e di un notevole aggravio in termini di costi e di tempi di attesa per gli utenti, costretti a subire lungaggini non comparabili con la media dei Paesi industrializzati. Va inoltre considerata l'inderogabilità dell'armonizzazione in sede di Unione europea della normativa sulla circolazione dei veicoli sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo amministrativo; in questo contesto l'istituto del PRA appare superato oltre che in contrasto con la visione di insieme delle normative dell'Unione europea.
      La normativa proposta prevede l'attivazione di un solo documento, le cui
 

Pag. 3

estensione e responsabilità sono affidate direttamente al Dipartimento e, a livello periferico, agli uffici della motorizzazione provinciale, risultando così abolito il PRA. Tale registro, infatti, risulta del tutto inadeguato rispetto ai suoi scopi istitutivi e appesantisce non di poco l’iter burocratico degli atti di compravendita, senza apportare alcun vantaggio tangibile. L'opponibilità nei confronti dei terzi sembra ormai l'unica finalità incidente del PRA, che quindi finisce per svolgere una funzione, impostata sul soggetto titolare del diritto reale ma non sul mezzo, estranea alla priorità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'efficacia dei controlli di polizia. Il miglioramento, l'aggiornamento e l'unificazione dei sistemi informatici a disposizione del Dipartimento, con la conseguente creazione di vantaggiose economie di scala, non potranno che portare evidenti vantaggi alla certificazione delle pratiche anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, poiché sarà possibile conoscere in tempo reale i dati tecnici, e i dati relativi al proprietario di ciascun autoveicolo. Da rilevare, infine, la maggiore tutela garantita agli utenti dalla reductio ad unum della documentazione di proprietà. L'unicità dell'atto unico dell'auto avrà infatti il vantaggio di evitare i gravosi inconvenienti dovuti ai casi di fallimento del concessionario dichiarato dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima del perfezionamento della pratiche che avviene, ad oggi, solo con la necessaria trascrizione. In conclusione, la normativa proposta incide in misura notevole sul grado di «competitività» del mercato italiano degli autoveicoli sia per la semplificazione delle difficoltà burocratiche esistenti che per la conseguente riduzione dei costi unitari dei passaggi di proprietà.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all'albo professionale.
      2. I titolari dell'agenzia automobilistica e i funzionari dell'ACI, nel compimento degli atti di cui al comma 1, acquistano, a tutti gli effetti di legge, la qualità di pubblico ufficiale.
      3. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinante le modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
      4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Pag. 5

Art. 2.

      1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà degli autoveicoli sono sostituiti da un documento unico, denominato «atto unico dell'auto», rilasciato dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

      1. Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio informatizzato con la funzione specifica di raccogliere i dati aggiornati relativi allo stato tecnico, giuridico e patrimoniale degli automezzi immatricolati, nonché i dati relativi ai possessori.

Art. 4.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.
      2. Entro il termine previsto dal comma 1 il Governo emana le norme relative alla ricollocazione del personale necessaria in attuazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su