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PDL 3620

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3620



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro ad interim dello sviluppo economico
(BERLUSCONI)

con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
(GALAN)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008

Presentato il 12 luglio 2010
 

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Onorevoli Deputati! — 1.1. Contesto dell'Accordo. – L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA). Quest'ultimo, proposto dalla Commissione nel maggio 1999 e approvato dal Consiglio Affari generali del giugno successivo, definisce la nuova strategia dell'Unione europea nei confronti della regione (dopo l'Approccio regionale lanciato nel 1996) e costituisce il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).
      Il PSA è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun Paese e l'Unione europea e al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i Paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. Le finalità del PSA sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei e internazionali. L'obiettivo di fondo del PSA è pertanto quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e di porre le basi per la futura adesione all'Unione europea, prospettiva riconosciuta dal Consiglio europeo di Feira del 2000 e riconfermata dal Consiglio europeo di Salonicco nel 2003. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni negoziali bilaterali con i singoli Paesi (Accordi di stabilizzazione e associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte dell'Unione europea, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione (IPA); la previsione di concessioni commerciali (misure commerciali autonome). In occasione del Consiglio europeo di Salonicco del 2003, è stata peraltro adottata la cosiddetta «Agenda di Salonicco», che rafforza e arricchisce il PSA mediante l'introduzione di strumenti mutuati dall'esperienza del processo di adesione. In particolare, è stata prevista l'istituzione di partenariati europei, ispirati ai partenariati per l'adesione dei Paesi candidati, che individuano le priorità di intervento a breve e medio termine per i Paesi coinvolti.
      L'ASA con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con ERJM, Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali (ad eccezione del Kosovo) sono ora dotati di stabili e articolate relazioni negoziali con l'Unione europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

      1.2. Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo. – Nelle sue Conclusioni del 3 ottobre 2005, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le direttive per il negoziato di un ASA con la Repubblica di Serbia e Montenegro, che è stato pertanto avviato dalla Commissione il 10 ottobre

 

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2005. A seguito della separazione del Montenegro dalla Serbia, sancita dal referendum del 21 maggio 2006, il Consiglio ha approvato il 24 luglio 2006 un mandato negoziale modificato per Belgrado, in quanto successore dello Stato unitario, e un nuovo mandato per la conclusione di un ASA separato con Podgorica.
      I negoziati con la Serbia sono ripresi il 13 giugno 2007, dopo essere stati sospesi il 3 maggio 2006 a causa della scarsa cooperazione del Governo di Belgrado con il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, per concludersi il 10 settembre successivo. L'Accordo è stato quindi parafato il 7 novembre 2007 e firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008, contestualmente all'Accordo interinale relativo alle disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali e i trasporti. Nelle sue conclusioni del 29 aprile 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha tuttavia previsto che sia l'avvio del processo di ratifica dell'ASA da parte degli Stati membri sia l'entrata in vigore dell'Accordo interinale, di norma prevista a breve distanza dalla firma, fossero condizionate ad una nuova decisione del Consiglio che attestasse la piena cooperazione di Belgrado con il Tribunale dell'Aja. Sulla scorta della decisione del Consiglio del 9 dicembre 2009, il 1o febbraio 2010 è pertanto entrato in vigore l'Accordo interinale.

      1.3. Motivazioni dell'accordo. – L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. L'ASA favorisce inoltre lo sviluppo del commercio (creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione e la Serbia), degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni.
      L'Accordo sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella dell'Unione. L'ASA costituisce pertanto la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione.
      L'ASA contribuisce dunque ad aiutare la Serbia a diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad allineare il suo sistema giuridico ed economico con quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

      1.4. Esame degli articoli. – L'ASA instaura un'associazione tra le Parti che mira a: consolidare la democrazia e lo Stato di diritto in Serbia; contribuire alla stabilizzazione del Paese e della regione a livello politico, economico e istituzionale; fornire un contesto adeguato per il dialogo politico; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; aiutare il Paese a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra le Parti; promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dall'Accordo (articolo 1).
      L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio di durata non superiore a sei anni. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), istituito dall'ASA, valuterà periodicamente, di norma una volta all'anno, lo stato di attuazione dell'Accordo e l'adozione delle riforme da parte della Serbia. In tale valutazione si terrà conto delle priorità di intervento stabilite nel Partenariato europeo e si assicurerà la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del PSA. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, lo stesso Consiglio procederà ad una revisione completa dello stato della sua applicazione (tale revisione non si applica al titolo IV –

 

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Libera circolazione delle merci – per il quale è previsto un calendario specifico) e deciderà sulle fasi successive del Processo di associazione (articolo 8).
      L'ASA è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista per ciascuna Parte la possibilità di denunciare l'Accordo, che cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica all'altra Parte, o di sospenderlo con effetto immediato qualora l'altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali (articolo 133). L'ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari (articolo 138). In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore di determinate parti dell'Accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, mediante un Accordo interinale (articolo 139). Nel caso specifico, l'Accordo interinale tra le Comunità europee e la Bosnia-Erzegovina è entrato in vigore il 1o febbraio 2010.

      1.4.1. Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale. – I princìpi generali (titolo I) cui si ispirano le Parti nell'attuazione dell'Associazione sono quelli del rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; dei princìpi del diritto internazionale, tra cui l'adempimento degli obblighi legati alla piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia-TPIJ; dello Stato di diritto; nonché i princìpi dell'economia di mercato. Ad essi si aggiungono i princìpi che derivano dal PSA, relativi alla promozione di pace e stabilità a livello internazionale e regionale, alla tutela delle minoranze, alla promozione della cooperazione regionale e allo sviluppo di relazioni di buon vicinato. Le Parti concordano altresì sull'importanza attribuita alla lotta al terrorismo e convengono di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia (articoli 2-7).
      Sulla base dell'Accordo, le Parti approfondiscono il dialogo politico bilaterale (titolo II) per favorire la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea. Il dialogo politico promuove in particolare: a) la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali; b) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; c) la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Il dialogo politico avviene in seno al CSA, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici. Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito quale foro di consultazione tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento serbo. Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum Unione europea Balcani occidentali (articoli 10-14).
      In base all'Accordo, la Serbia si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale (titolo III) e dà attuazione all'Accordo per la costituzione di un'Area regionale di libero Scambio-nuovo CEFTA, firmato il 19 dicembre 2006 ed entrato in vigore nel novembre 2007 tra i Paesi dei Balcani occidentali e con la partecipazione della Moldova. L'Unione europea, da parte sua, può sostenere progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Serbia avvierà la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel PSA nei settori contemplati dall'Accordo e stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno firmato un ASA entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. La Serbia si impegna altresì ad avviare la cooperazione regionale con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea che non rientrano nel PSA, concludendo

 

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con essi un'apposita convenzione. Con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con l'Unione europea, verrà concluso un accordo entro il periodo previsto per l'istituzione di una zona di libero scambio bilaterale tra l'Unione europea e la Serbia, al fine di realizzare un'analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente al presente Accordo (articoli 14-17).

      1.4.2. Disposizioni commerciali. – L'ASA è un Accordo commerciale preferenziale pienamente compatibile con le disposizioni OMC (articolo 9), che disciplina, da un lato, la libera circolazione delle merci (titolo IV) e, dall'altro, circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali (titolo V).

      1.4.2.1. Libera circolazione delle merci (titolo IV). – In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo della durata massima di sei anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).
      Per i prodotti industriali (capitolo I), i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nell'Unione europea o in Serbia di prodotti originari dell'altra Parte sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. I dazi doganali relativi alle merci elencate nell'Allegato 1 sono invece progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario ivi specificato. Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, le Parti aboliscono altresì nei loro scambi tutti i dazi doganali all'esportazione e gli OEE, nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le MEE. La Serbia si è dichiarata disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali più rapidamente di quanto sopra indicato (articoli 20-23).
      Prodotti agricoli e della pesca (capitolo II). Il Protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati, ivi elencati (articolo 25).
      A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'Unione europea abolisce le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, mentre abolisce i dazi doganali e gli OEE sulle importazioni di prodotti agricoli, tranne animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero. Per ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda le importazioni dalla Serbia di prodotti di baby beef definiti nell'allegato II, l'Unione europea applica dazi doganali pari al 20 per cento del dazio ad valorem e al 20 per cento del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune dell'Unione europea, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 8.700 tonnellate. Dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'Unione concede l'importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 180.000 tonnellate.
      Quanto alla Serbia, alla data di entrata in vigore dell'ASA abolisce le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Unione europea, mentre abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli specificati nell'Allegato III (a) e riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli elencati nell'Allegato III (b) in conformità con il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Abolisce infine i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati negli Allegati III (c) e III (d), entro il limite del contingente tariffario ivi contenuto. Il Protocollo n. 2 definisce il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche (articoli 26-28).
      Per quanto concerne i prodotti della pesca, alla data di entrata in vigore dell'ASA l'Unione europea abolisce le restrizioni

 

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quantitative e le MEE relative all'importazione di prodotti originari della Serbia, nonché i dazi doganali e gli OEE, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato IV, soggetti alle disposizioni ivi contenute. Analoghe concessioni sono previste da parte della Serbia sulle importazioni di prodotti della pesca originari dell'Unione europea (articoli 29 e 30).
      L'Accordo prevede una clausola di revisione sulla cui base le Parti sono chiamate ad esaminare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e ittici (articolo 31).
      In considerazione del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, vi è una specifica clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché la possibilità per la Parte interessata di adottare eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi turbative sui mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni della controparte. Una disciplina specifica è prevista per i prodotti elencati nell'Allegato V del Protocollo 3, con la possibilità per l'Unione di sospendere il trattamento preferenziale qualora le importazioni di tali prodotti originarie della Serbia aumentino cumulativamente di oltre il 30 per cento in volume rispetto alla media dei tre anni civili precedenti (articolo 32).
      Per quanto concerne le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca e alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche dell'Unione europea conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, la Serbia ne assicura la protezione e vieterà l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nell'Unione europea per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. I marchi commerciali registrati nel Paese o acquisiti con l'uso che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sopra esposta cesseranno di essere utilizzati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, le indicazioni geografiche protette non potranno più essere utilizzate come denominazione comune di merci in Serbia e quest'ultima si impegna ad accertare che le merci esportate dal suo territorio non violino le disposizioni summenzionate (articolo 33).
      Le disposizioni comuni (capitolo III) prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti (clausola di standstill – articolo 36). È vietata nondimeno l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte. Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37-38).
      L'ASA non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che essi alterino le condizioni commerciali previste dall'Accordo stesso. Durante il periodo transitorio di sei anni previsto per l'istituzione di una zona di libero scambio, rimane impregiudicata l'applicazione di disposizioni preferenziali in materia di circolazione delle merci di cui ad accordi di frontiera precedentemente stipulati tra Belgrado e uno o più Stati membri dell'Unione europea o attuati nell'ambito di accordi bilaterali in tema di cooperazione regionale, di cui al titolo III (articolo 39).
      L'ASA non pregiudica la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure di difesa commerciale in caso di dumping o sovvenzioni in linea con la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo 40), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una
 

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Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 41. È altresì prevista la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di penuria grave o minaccia di penuria grave di generi alimentari o altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, nonché in caso di riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto nei cui confronti la summenzionata Parte mantenga restrizioni quantitative, dazi all'esportazione e MEE, quando ciò comporti gravi difficoltà per la Parte esportatrice (articolo 42).
      Una disciplina specifica è prevista per i monopoli nazionali a carattere commerciale e la Serbia è chiamata ad adeguare progressivamente tale settore al fine di eliminare, a tre anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, qualsiasi forma di discriminazione tra i propri cittadini e quelli degli Stati membri dell'Unione europea in materia di condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci (articolo 43).
      L'ASA lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, autorizzate per motivi di ordine, sicurezza e tutela della salute pubblici o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che non devono tuttavia rappresentare un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione degli scambi (articolo 45).
      Le Parti si impegnano a collaborare per ridurre le irregolarità e le frodi nell'applicazione delle disposizioni commerciali dell'Accordo. Qualora una Parte accerti, sulla base di informazioni oggettive, una mancata cooperazione amministrativa o irregolarità nelle attività legate all'interscambio commerciale, potrà procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale per i prodotti interessati in base a determinate condizioni (articolo 46).

      1.4.2.2. Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali (titolo V). – In materia di circolazione dei lavoratori (capitolo I), l'ASA prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i familiari colà legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali. Il CSA, dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale. Saranno altresì introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi e i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro. Una decisione del CSA contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. La Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articoli 49-51).
      In materia di stabilimento (capitolo II), a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA, ciascuna delle Parti concede per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Le Parti si astengono dall'adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività nei confronti delle società di un'altra Parte stabilite sul

 

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proprio territorio. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette facilitazioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni contenute nell'ASA, le Parti possono adottare misure cautelative a tutela di investitori e risparmiatori o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma del presente Accordo.
      Fatte salve le disposizioni dell'Accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), firmato il 9 giugno 2006 e attualmente nelle more del completamento dell’iter di ratifica da parte dei firmatari, l'intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai servizi di trasporto aereo, disciplinati dal suddetto Accordo, fluviale e marittimo. Tuttavia, l'ASA prevede che il CSA possa formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività in tali settori.
      Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 52-58).
      L'Accordo promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi (capitolo III) da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione, tenendo anche conto del ravvicinamento delle rispettive leggi.
      Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di servizi di trasporto tra le Parti. I trasporti terrestri sono disciplinati dal Protocollo n. 4 che definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire un transito stradale illimitato attraverso la Serbia e l'Unione europea nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia con quella dell'Unione europea. In materia di trasporti marittimi, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e agli scambi su base commerciale, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente, e confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza. Per quanto concerne i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall'ECAA. La Serbia si impegna infine ad adeguare la propria legislazione in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri a quella europea, al fine di favorire la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilitare la circolazione di persone e merci (articoli 59-61).
      Per quanto riguarda i pagamenti correnti e la circolazione dei capitali (capitolo IV), le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti e i bonifici in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti. A partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti, ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore ad un anno. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, la Serbia autorizza l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini dell'Unione europea e, entro i successivi quattro anni, adegua progressivamente la propria legislazione in materia al fine di garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.
      Tali disposizioni non limitano il diritto degli operatori economici delle Parti di
 

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beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. È fatta salva la facoltà delle Parti di adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, se strettamente necessarie e per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui i reciproci movimenti in circostanze eccezionali causino o minaccino di causare serie difficoltà al funzionamento della loro politica di cambio o monetaria.
      Durante il quadriennio successivo alla data di entrata in vigore dell'ASA, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell’acquis dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei capitali in Serbia. Entro la fine del quarto anno, il CSA stabilirà le modalità per pervenire alla completa applicazione dell’acquis (articoli 62-64).
      Le disposizioni di carattere generale (capitolo V) in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali appena descritte sono soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità e non si applicano se riguardano attività svolte sul territorio di una delle Parti connesse all'esercizio dei poteri pubblici. Le disposizioni previste nel presente titolo saranno peraltro progressivamente adeguate, tenendo conto in particolare dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
      È fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazioni di servizi, lotta contro l'evasione fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell'ASA. Le Parti possono altresì adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, attraverso l'applicazione dell'ASA, delle disposizioni relative all'accesso dei Paesi terzi ai loro mercati. Nel caso di gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri dell'Unione europea o della Serbia, una delle Parti può adottare misure restrittive in base alle condizioni stabilite nel quadro OMC, informandone l'altra Parte. Tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti (articoli 65-71).

      1.4.3. Disposizioni non commerciali. – Al fine di avvicinare la Serbia all’acquis dell'Unione europea, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII), nonché cooperazione finanziaria (titolo IX).

      1.4.3.1. Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI). – L'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella europea inizi con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis ivi contemplati entro sei anni. In un primo tempo, il processo di ravvicinamento si concentrerà su alcuni elementi fondamentali dell’acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme relative agli aspetti legati al commercio. Successivamente, la Serbia si concentrerà sulle rimanenti parti. A tal fine, verrà concordato un programma tra Commissione europea e Serbia e verranno definite le modalità per il controllo del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 72).
      Le pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza (accordi e decisioni tra imprese), l'abuso di posizione dominante, nonché gli aiuti di Stato (AdS) suscettibili di falsare la concorrenza, sono incompatibili con l'ASA nella misura in cui siano pregiudizievoli al commercio tra le Parti. La valutazione delle pratiche summenzionate andrà effettuata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole europee in materia di concorrenza. Se le Parti ritengono che una pratica sia incompatibile con l'ASA, esse possono prendere le misure adeguate. Non viene in alcun modo pregiudicata l'adozione, ad opera dell'Unione europea o della Serbia, di misure compensative conformemente

 

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all'Accordo GATT e OMC, o alla normativa interna. L'Accordo prevede, inoltre, che le Parti conferiscano ad un'autorità indipendente i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative alle pratiche che ostacolano la concorrenza, ad eccezione degli aiuti di Stato, per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e quelle che godono di speciali diritti. La Serbia, da parte sua, istituisce un'Autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative agli AdS entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il Protocollo n. 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili in caso di concessione di aiuti per la ristrutturazione (articolo 73).
      Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e a quelle cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o MEE alle importazioni di prodotti comunitari da parte della Serbia (articolo 74).
      L'articolo 75 contiene disposizioni specifiche relative alla tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, contemplando un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA per l'adozione da parte serba delle misure necessarie atte a garantire un livello di tutela di tali diritti analogo a quello esistente nell'Unione europea e per aderire alle convenzioni multilaterali in materia di cui all'Allegato VII.
      L'articolo 76 si riferisce all'aggiudicazione degli appalti pubblici. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA, le società serbe possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell'Unione europea in base alle norme europee, a condizioni equivalenti a quelle previste per le società aventi sede in Stati membri dell'Unione europea. Tale disciplina si applica anche al settore dei servizi di pubblica utilità, una volta che il Governo serbo avrà adottato la legislazione che introduce le norme europee nel settore. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, anche le società aventi sede in Stati membri dell'Unione europea stabilite in loco avranno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, mentre tale misura sarà estesa alle società aventi sede in Stati membri dell'Unione europea non stabilite in loco entro il quinquennio successivo. A partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo, che verranno a loro volta progressivamente ridotte secondo il calendario ivi specificato. Sono previste infine specifiche disposizioni relative al progressivo allineamento della legislazione serba alle normative e procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, tutela dei consumatori e condizioni di lavoro e pari opportunità (articoli 77-79).

      1.4.3.2. Giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII). – Le Parti riconoscono l'importanza del consolidamento dello Stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni, in particolare per quanto concerne l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione in materia di giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, impartire una formazione adeguata e combattere la corruzione e la criminalità organizzata (articolo 80).
      Le Parti collaborano nel settore della circolazione delle persone (visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione) e istituiscono un quadro di cooperazione in materia, anche a livello regionale (articolo 82). È altresì prevista una collaborazione al fine di prevenire e controllare l'immigrazione clandestina e a tale scopo le Parti accettano di riammettere i propri cittadini

 

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presenti illegalmente nei rispettivi territori e si impegnano ad applicare integralmente l'Accordo di riammissione (firmato il 18 settembre 2007 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2008, contestualmente all'Accordo di facilitazione del rilascio dei visti), nonché gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia, nella misura in cui sono compatibili con il summenzionato accordo di riammissione. La Serbia è altresì disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri Paesi del PSA. Il CSA esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, comprese la tratta degli esseri umani e le reti di immigrazione illegale (articolo 83).
      Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite e il finanziamento del terrorismo (articolo 84), nonché il traffico di stupefacenti (articolo 85). Esse cooperano altresì nel settore della lotta contro la criminalità organizzata e altre attività illecite, quali contrabbando, tratta di esseri umani, transazioni illecite di merci e di armi, criminalità informatica, corruzione, frode fiscale, falsificazione di valuta, nonché in materia di lotta contro il terrorismo (articoli 86-87).

      1.4.3.3. Politiche di cooperazione (titolo VIII). – Le Parti instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia tramite politiche e altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente. L'Accordo prevede inoltre che vengano promosse le misure atte a favorire la cooperazione fra la Serbia e i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell'Unione europea. Il CSA stabilisce le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'ASA, in linea con il Partenariato europeo (articolo 88).
      In materia di politica economica e commerciale, le Parti collaborano al fine di migliorare la comprensione delle rispettive economie e l'elaborazione e l'attuazione della politica economica, nonché di consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio. Su richiesta serba, l'Unione europea può fornire l'assistenza tecnica necessaria per favorire la creazione di un'economia di mercato funzionante nel Paese e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria (articolo 89). Le Parti inoltre collaborano nel settore statistico, con l'obiettivo di sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili; per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari nel rispetto della concorrenza e della parità di condizioni; in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna; per promuovere e tutelare gli investimenti privati nazionali ed esteri (articoli 90-93).
      Le Parti si impegnano a cooperare nell'azione di ammodernamento e ristrutturazione dell'industria serba, nonché nella collaborazione industriale fra operatori economici al fine di potenziare il settore privato nel rispetto dell'ambiente, tenendo conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale e dell’acquis dell'Unione europea. In particolare, si mira a: sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo conto dell’acquis e dei princìpi sanciti dalla Carta europea per le PMI; promuovere il turismo; modernizzare e ristrutturare il settore agricolo e agro-industriale della Serbia, favorendo altresì il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme e agli standard europei; individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, nel rispetto degli obblighi internazionali (articoli 94-98).
      La cooperazione riguarda altresì i settori: dogane, prevedendo un'assistenza amministrativa reciproca disciplinata dal Protocollo n. 6; fiscalità, con l'obiettivo di assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali, nonché migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione; politica sociale, in particolare la politica occupazionale, il regime previdenziale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei

 

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lavoratori; istruzione e formazione, nel cui ambito i pertinenti programmi e strumenti europei contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia; culturale; audiovisivo, cinematografico e televisivo; società dell'informazione, prevedendosi il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione serba a quelle europee; reti e servizi di comunicazione elettronica, con l'intento di consentire alla Serbia di recepire l’acquis dell'Unione europea tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'ASA; comunicazione; trasporti; energia, sulla base del Trattato istitutivo della Comunità dell'Energia tra l'Unione europea e i Paesi dei Balcani occidentali (entrato in vigore il 1o luglio 2006) e in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei; sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza, promuovendo anche accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e la Serbia; ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica e attuazione del Protocollo di Kyoto; ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; sviluppo regionale e locale, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; pubblica amministrazione, al fine di promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia (articoli 99-114).

      1.4.3.4. Cooperazione finanziaria (titolo IX). – L'ASA prevede che la Serbia possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'Accordo. L'erogazione degli aiuti europei è tuttavia subordinata ad ulteriori progressi ai fini del rispetto dei criteri politici di Copenaghen e delle priorità del partenariato europeo, in particolare per quanto riguarda l'impegno ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, definito dall'Unione in seguito a consultazioni con la Serbia. Tale assistenza può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente giustizia e affari interni, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo sostenibile, riduzione della povertà e tutela ambientale. È altresì previsto che su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, l'Unione possa concedere in via straordinaria un'assistenza macrofinanziaria, subordinata al rispetto di condizioni stabilite nell'ambito di un programma concordato tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
      Per consentire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, l'ASA prevede l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra l'erogazione dei contributi europei e quella dei fondi provenienti da altre fonti, quali Stati membri, Paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali (articoli 115-118).

      1.4.4. Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X). – 1.4.4.1. Disposizioni istituzionali. – È prevista l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo e composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione e, dall'altro, da membri del Governo serbo. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Serbia (conformemente al proprio regolamento interno) e si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure

 

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necessarie per la loro attuazione. Il CSA può altresì formulare raccomandazioni (articoli 119-121).
      Il CSA è assistito dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del Governo serbo. Le sue funzioni sono stabilite dal regolamento interno del CSA, il quale può altresì delegare alcuni poteri al Comitato. Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'ASA, il ComSA crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell'ASA. È specificamente prevista la creazione di un Sottocomitato per le questioni connesse ai fenomeni migratori. Il CSA può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni (articoli 122-124).
      L'articolo 125 stabilisce infine la creazione di un Comitato parlamentare di associazione e stabilizzazione, quale sede di incontri e scambi di opinione tra membri del Parlamento europeo e di quello serbo.

      1.4.4.2. Disposizioni generali. – L'ASA prevede apposite clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte a parità di condizioni con i rispettivi cittadini (articolo 126) e della possibilità di adottare eventuali misure ritenute necessarie per motivi di sicurezza interna e internazionale (articolo 127). Nei settori contemplati dall'Accordo, il regime applicato dalla Serbia nei confronti dell'Unione europea non deve determinare una discriminazione tra Stati membri, loro cittadini, società o imprese. Del pari, l'Unione non deve discriminare tra cittadini, società o imprese della Serbia (articolo 128).
      L'Accordo prevede l'obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli impegni previsti dall'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi in esso delineati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo sancito dall'Accordo, essa può adottare le misure opportune, previa informazione, ad eccezione dei casi particolarmente urgenti, ed esame della questione da parte del CSA. L'ASA prevede che le Parti deferiscano qualsiasi controversia relativa all'applicazione o interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la questione mediante una decisione vincolante. Per le questioni che rientrano nel campo di applicazione del Protocollo n. 7 sulla composizione delle controversie, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale Protocollo quando la controversia non sia stata risolta entro due mesi dalla notifica all'altra Parte e al CSA (articoli 129 e 130).
      L'articolo 131 stabilisce che, finché i cittadini e gli operatori economici non godranno di eguali diritti in base all'applicazione dell'ASA, sono fatti salvi i diritti loro garantiti dagli Accordi bilaterali in vigore tra la Serbia e uno o più Stati membri.

      1.4.4.3. Disposizioni finali. – Le disposizioni finali disciplinano la durata (articolo 133), l'ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello status del Paese (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 138), con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo interinale (articolo 139).

      1.4.5. Allegati e Protocolli. – L'Accordo è corredato di sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, al pari dell'Accordo-quadro sui princìpi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari firmato il 21 novembre 2004 (articolo 132).

 

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      Allegato I (articolo 21) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità.
      Allegato II (articolo 26) Definizione dei prodotti baby beef.
      Allegato III (articolo 27) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità.
      Allegato IV (articolo 29) Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi.
      Allegato V (articolo 30) Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità.
      Allegato VI (articolo 52) Stabilimento: servizi finanziari.
      Allegato VII (articolo 75) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

      Protocollo n. 1 (articolo 25) Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia.
      Protocollo n. 2 (articolo 28) Vino e bevande spiritose.
      Protocollo n. 3 (articolo 44) Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
      Protocollo n. 4 (articolo 61) In materia di trasporti terrestri.
      Protocollo n. 5 (articolo 73) Relativo agli aiuti di Stato all'industria siderurgica.
      Protocollo n. 6 (articolo 99) Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
      Protocollo n. 7 (articolo 129) Composizione delle controversie.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1.1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

        In materia di impatto normativo, l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per determinati settori un ravvicinamento della normativa in vigore in Serbia alla normativa dell'Unione europea. Sotto questo profilo, vi sarà un impatto sulle disposizioni legislative e regolamentari di quel Paese, ma non sulla normativa italiana, che è conforme a quella europea.

        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Per quanto concerne la compatibilità, non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

        In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento del diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

3.2. Contesto normativo europeo e internazionale.

        L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede europea, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

        Esso è altresì conforme agli obblighi internazionali nelle materie oggetto dell'Accordo. Per quanto concerne in particolare le disposizioni commerciali, queste sono pienamente compatibili con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

3.3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa europea. L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione europea primaria e secondaria.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

4.1. Il contesto e gli obiettivi.

a) Sintetica descrizione dei quadro normativo vigente.

        La presente iniziativa risponde all'esigenza di dare piena attuazione all'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte e la Serbia dall'altra.

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo, che riveste un'importanza fondamentale per sostenere lo sviluppo istituzionale, economico e sociale della Serbia e rafforzare le relazioni politiche e commerciali tra quest'ultima e l'Unione europea, è necessaria anche la ratifica dell'Italia.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione, modernizzazione e sviluppo della Serbia, Paese che riveste un ruolo fondamentale nel contesto regionale e al quale sia l'Unione europea che la Comunità internazionale guardano con estrema attenzione. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione e consolidamento istituzionale, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria, lo sviluppo dell'assistenza tecnico-finanziaria da parte dell'Unione europea e la cooperazione nel settore giustizia e affari interni rappresentano alcuni dei principali elementi dell'Accordo.

d) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Lo sviluppo politico ed economico e la progressiva integrazione della Serbia nell'economia europea rappresentano obiettivi prioritari dell'Accordo, che mira in particolare al rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali serbe e al suo progressivo avvicinamento all'Europa nei settori economico, commerciale, sociale, di giustizia e affari interni. L'ASA è altresì volto a favorire la stabilità regionale, promuovendo migliori rapporti della Serbia con gli altri Paesi della regione balcanica.

        L'ASA – che ha durata illimitata – riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese e si inserisce nella più ampia strategia europea nei confronti della regione, il cui quadro è rappresentato dal Processo di stabilizzazione e associazione. La sua attuazione contribuisce ad incoraggiare e sostenere il processo di riforme in atto,

 

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favorendo la realizzazione di cambiamenti duraturi, il radicamento della cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e il completamento della transizione verso un'economia di mercato, al fine che favoriscano la progressiva integrazione nell'Unione europea.

e) Indicatori dei soggetti, pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni serbe nonché gli operatori economici dell'Unione europea e della Serbia operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.

4.2. Le procedure di consultazione.

        Le clausole dell'Accordo sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione – su mandato del Consiglio, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri – e dalle autorità della Serbia.

4.3. La valutazione dell'opzione di non intervento.

        L'opzione di non intervento non è perseguibile, attesa la necessità dell'intervento legislativo ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

4.4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        L'Accordo si propone di consolidare i rapporti economici, politici e di cooperazione fra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia. Non sussistono, allo stato, opzioni alternative alla presente.

4.5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        Le clausole dell'Accordo sono conformi alle linee e ai princìpi del Processo di stabilizzazione e associazione e ad una solida prassi, generalmente seguita in ambito comunitario per la stipula di accordi di associazione. Non vi era quindi margine per negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato prima all'interno dell'Unione europea e poi con la controparte serba.

4.6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività della Serbia.

        Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni serbe e non è da prevedersi, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito europeo. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Serbia previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori

 

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economici europei, ivi compresi quelli italiani. L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Serbia è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.

        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

4.7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

        Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile, tenuto conto della riserva di legge formale imposta dall'articolo 80 della Costituzione per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ivi indicati. L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono pertanto lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno. L'accordo viene ratificato dalle Parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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