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PDL 3528

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3528



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOSCA, VACCARO

Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi nei consigli e nelle giunte provinciali

Presentata l'8 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende introdurre nel sistema della rappresentanza politica delle province una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere; formula elegante con la quale ci si riferisce in realtà al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive e negli organi decisionali e, in generale, in tutte le sedi deputate ad esprimere la garanzia effettiva del diritto di cittadinanza sociale e politica.
      A sessant'anni dal riconoscimento alle donne italiane del diritto di voto attivo e passivo, tale fenomeno non solo persiste, ma conserva proporzioni tali da collocare il nostro Paese agli ultimi posti su scala comunitaria e in posizione molto arretrata rispetto a gran parte delle democrazie mature.
      A fronte di ciò, sebbene la Costituzione repubblicana enunci espressamente, tra i princìpi fondamentali, l'uguaglianza davanti alla legge e la pari dignità sociale dei cittadini «senza distinzione di sesso» (articolo 3, primo comma, della Costituzione), il legislatore costituzionale ha ritenuto comunque di riaffermare tale principio, con specifico riferimento alle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, attraverso la modifica, introdotta nel 2003, all'articolo 51 della Costituzione. L'articolo 51 stabilisce oggi che «tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
 

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eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». E a tal fine indica programmaticamente al legislatore l'adozione di provvedimenti che favoriscano le pari opportunità tra donne e uomini.
      Per altro verso, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, dopo aver affermato al comma 1 la parità tra donne e uomini, al comma successivo legittima le «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».
      La piena attuazione di tali norme corrisponde oggi alla necessità, in primo luogo, di garantire il rispetto dei princìpi democratici fondamentali. Ma costituisce anche una straordinaria opportunità di rinnovamento delle istituzioni statali e territoriali, che può concorrere a realizzare l'obiettivo di uno Stato e di una pubblica amministrazione più aperti, più vicini ai cittadini, capaci di corrispondere meglio ai bisogni di una società in trasformazione, più esigente e più ricca di occasioni di partecipazione democratica.
      Il raggiungimento di queste finalità può essere coadiuvato da politiche di discriminazione positiva che, magari per un periodo limitato, «forzino» il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne. Lo spirito è quello che – a partire dagli anni ottanta, in Italia e in Europa – ha ispirato la legislazione sulle cosiddette «azioni positive» in campo sociale ed economico, rivolte non solo a rimuovere situazioni di ostacolo o di discriminazione diretta o indiretta, ma a promuovere misure specifiche, anche circoscritte nel tempo e nello spazio, mirate al superamento delle condizioni di concreto svantaggio.
      È vero che il ricorso a strumenti e misure specifici che in qualche modo debbano surrogare una carenza di consapevolezza e di cultura politica è una soluzione scarsamente appagante, in primo luogo per le donne. Ma di fronte all'attuale rischio di rimozione del problema della sottorappresentanza delle donne nelle istituzioni, pur a fronte della sua persistenza, è necessario ed urgente un correttivo, quanto meno temporaneo.
      La presente proposta di legge intende recepire tale principio nel sistema di rappresentanza provinciale, mediante l'introduzione di un limite alla presenza di un solo genere nelle liste per la elezione dei consigli provinciali.
      La disciplina proposta non modifica in altre parti gli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei consigli provinciali, e dunque potrà trovare immediata applicazione – in caso di positivo accoglimento e di approvazione – con relativa semplicità.
      L'innovazione proposta consiste nel limitare la presenza di un solo genere nel gruppo di candidati per l'elezione dei consigli provinciali al 60 per cento del totale.
      La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di «ampliare l'offerta» di candidature femminili, prevedendo in caso contrario l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. L'introduzione della quota massima di candidature di un solo genere ha effetti particolarmente intensi nelle elezioni per i consigli provinciali, a causa del sistema elettorale che prevede la suddivisione del territorio provinciale in collegi uninominali.
      L'innovazione che si intende introdurre nel sistema elettorale delle province dovrebbe rimanere in vigore per il periodo minimo sufficiente ad innescare un processo virtuoso di diffusione dell'esperienza politica femminile in questa istituzione locale, dopo il quale potrebbe cessare di efficacia.
      Non si ritiene tuttavia di introdurre ab inizio una limitazione temporale di efficacia alla nuova disciplina. Il superamento della necessità dell'istituto proposto per l'evidente conseguimento dell'obiettivo di parità sostanziale tra uomo e donna, ed il ritorno – nella competizione politica – alla valutazione della persona-candidato unicamente alla luce di qualità e meriti, indipendentemente dal genere cui appartiene, sarà infatti questione del legislatore italiano di un futuro che i proponenti sperano non sia lontanissimo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rappresentanza di genere nell'ambito dei gruppi di candidati nella elezione dei consigli provinciali).

      1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 2.
(Rappresentanza di genere nell'ambito delle giunte provinciali).

      1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Nella giunta provinciale, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei componenti».


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