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PDL 1415-C

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1415-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
l'11 giugno 2009 (v. stampato Senato n. 1611)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 giugno 2010

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 giugno 2010

(Relatore: BONGIORNO)


NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 28 luglio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

         La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;

            rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nelle parti giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale);

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415-B, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali;

            vista la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che ha, tra l'altro, confermato i risparmi già quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1415;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 34 dell'articolo 1 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'economia e delle finanze.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (n. 1415-B Governo),

            premesso che:

                il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell'articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell'ambito dei siti informatici ai quali è esteso l'obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;

                la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l'obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;

                occorre invece ribadire l'esigenza che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n, 47 del 1948;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;

        conseguentemente,

            alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;

            alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei Deputati


TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

      1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

      1. Identico.

      1. Identico.

          «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».    

      2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;           a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all'articolo 335 per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione »;           a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato           b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il           b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e

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previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento». reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»; del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;
            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:           c) identico:
        «2-bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all'articolo 335 per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».     «2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».

      3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

      3. Identico.

          a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;    
          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:    
      «5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o    

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comunicazioni di cui al comma 5».    

      4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

      4. Identico.

      4. Identico.

      5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:       5. Identico.       Soppresso
      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.         
      2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».    

      6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice

      6. Identico:

      5. Identico.


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di procedura penale è inserito il seguente:    
      «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».       «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».  
      7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:       7. Identico.       6. Identico.
      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione    

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ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».    

      8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      8. Identico.

      7. Identico.

      «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».    
        9. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».       8. Identico.

      9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      10. Identico:

      9. Identico:

      «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità).1. L'intercettazione       «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità).1. Identico:       «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione

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di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:   di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;           a) identica;           a) identica;
          b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;           b) identica;           b) identica;
          c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;           c) identica;           c) identica;
          d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;           d) identica;           d) identica;
          e) delitti di contrabbando;           e) identica;           e) identica;
          f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;           f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;           f) identica;
          g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale,           g) identica.           g) identica.

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anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.    

      2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».

      2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3-bis».

      2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

          3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».

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      10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:       11. Identico:       10. Identico:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:           a) identico:
      «1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;       «1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:       «1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del procuratore della Repub blica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
            a) sussistono gravi indizi di reato;           a) identica;
            b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche           b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti

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  o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti; elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
            c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi           Soppressa

(si veda la lettera f)

  che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;  
            d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;           Soppressa
            e) le operazioni sono assolutamente indispensabili           c) identica.

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  ai fini della prosecuzione delle indagini.  
      (Si veda il capoverso 1, secondo periodo)       1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.       1.1. Identico.
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:    
      «1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;       1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;       1.2. Identico»;
          c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:           b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:       Soppressa
      «1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203.       «1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203»;     
      1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.       Soppresso           
      1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso »;       Soppresso           

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          d) il comma 2 è sostituito dal seguente:           c) identico:           b) identico:
      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;       «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;       «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
          e) il comma 3 è sostituito dal seguente:           d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:           c) identica:
      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a       «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a       «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di

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quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»; quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi. elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.
        3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.       Soppresso
          f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:    
      «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per       3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266       3-bis. Quando le operazioni di cui al comma 1

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lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
      3-ter. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;       3-quater. Identico»;       3-ter. Identico»;
          g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;           e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-ter, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;           d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

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          h) il comma 5 è sostituito dal seguente:           f) identica.           e) identica;
      «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».    
              f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          «5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini».

      11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      12. Identico:

      11. Identico:

          a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:           a) identica;           a) identica;
      «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i sup-porti delle registrazioni    

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sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.    
      2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.    
      3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;    
          b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:           b) identica;           b) identica;
      «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione    

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e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;    
          c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:           c) identico:           c) identica;
      «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.       «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.  

      5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

      5. Identico.

 
      6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi       6. Identico»;  

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di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;    
          d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:           d) identico:           d) identico:
      «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.       «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.       «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento, tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis, prima del deposito previsto dal comma 4.
      6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;       6-ter. Identico»;       6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa, entro e non oltre quarantacinque giorni, la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
          e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:           e) identico:           e) identica.
      «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le       «7. Identico.  

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forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.    
      7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.       7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.  
      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».       8. Identico».  
   

      12. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

          «Art. 268-bis. – (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona

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    sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.
          2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.
          3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
          4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il

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    contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.
          Art. 268-ter. – (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
          2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
          3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3».

      12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      13. Identico.

      13. Identico.

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:    
      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;    

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          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;    
          c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».    

      13. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      14. Identico:

      14. Identico:

      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».       «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».       «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

      14. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Soppresso

 
      «Art. 270-bis. – (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni    

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per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.    
      2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente    

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responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.    
      3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.    
      4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.    
      5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.    

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      6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.    
      7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.    
      8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.    
      9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».    

      15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».

      15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».

      15. Identico.


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      16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:       16. Identico:       16. Identico.
      «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».       «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».  

      17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

      17. Identico.

      17. Identico.

      «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».    

      18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».

      18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».

      18. Identico.

        19. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3».       19. Identico.
      19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine»       20. Identico.       20. Identico.

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sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».    
      20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:       21. Identico.       21. Identico.
      «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».    

      21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

      22. Identico:

      22. Identico.

      «Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.       «Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. Identico.  
      2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del       2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal  

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reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».  
      22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».       23. Identico.       23. Identico.
      23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:       24. Identico:       24. Identico.
          a) il comma 1 è abrogato;           a) identica;  
          b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;           b) identica;  
          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:           c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.       «2-bis. Identico».  
      2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo       Soppresso  

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270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato ».    

      24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

      25. Identico.

      25. Identico.

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;    
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:    
      «2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;    
          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:    
      «2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni    

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altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.    
      2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.    
      2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;    
          d) il comma 3-bis è abrogato.    

      25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

      26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal presidente della corte d'appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».

      26. Identico.


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      26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:       27. Identico:       27. Identico:
          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:           a) identico:           a) identica;
      «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.       «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.       Identico.  
      Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.       Identico.  
      Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.       Identico.  
      Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;       Identico»;  

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          b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;           b) identica;           b) identica;
            c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:           c) identico:
        «Art. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.       «Art. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione fino a tre anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
        La punibilità è esclusa:       Identico.
            a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;  
            b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;  
            c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.  
 

      Il delitto è punibile a querela della persona offesa»;

      Identico»;


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          c) all'articolo 617 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:           d) all'articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:           d) identica;
      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;       «Identico»;  
          d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:           e) identico:           e) identica;
      «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;       «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni »;  
          e) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;           f) identica;           f) identica;
          f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:           g) identica;           g) identico:
      «La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.         «Identico.
      Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche         Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche

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o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;   o di altre forme di telecomunicazione o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
          g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:           h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:           h) identico:
      «Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».       «Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Identico».       «Art. 685-bis. – (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

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      27. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:       28. L'articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:       28. Identico:
        «Art. 25-decies. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.       «Art. 25-decies. – (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). – Identico.
        Art. 25-undecies. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.       Art. 25-undecies. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a duecento quote.
      «Art. 25-novies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».       2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote».       2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquanta a cento quote».
      28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       29. Identico:       29. Identico.
          a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:           a) identico:  
      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le       «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le  

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dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;  
          b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;           b) identica;  
          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:           c) identica;  
      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette    

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giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;    
          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;           d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;  
          e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:           e) identico:  
      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».       «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».  

      29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce

      30. Identico.

      30. Identico.


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dura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:    
      «Art. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».    
 

      31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.       Soppresso
        4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono       «4-bis. Identico».

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  inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».  
        32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:       32. Identico.
        «6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».  

      30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

      33. Identico.

      33. Identico.


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        34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.       34. Identico.
      31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.       35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.       35. Identico.
      32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.       36. Identico.       36. Identico.
      33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:       37. Identico:       37. Identico.
          a) all'articolo 139:

              1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          a) all'articolo 139, il comma 5 è sostituito dai seguenti:  
      «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;       «5. Identico.  

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              2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:    
      «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.       5-bis. Identico.  
      5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.       5-ter. Identico.  
      5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;       5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso le quali è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;  

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          b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».           b) identica.  
 

      38. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

      38. Identico.

            «h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».  

      34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

      39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

      39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 del presente articolo.

        40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura       40. Identico.

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  penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.  
        41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.       41. Identico.
      35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.       42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.       42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.     
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